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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:382
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0207_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 – Polynt / ECHA (causa T-207/21 R) «Procedimento sommario – REACH – Sostanza anidride esaidro-4-metilftalica – Obbligo di registrazione – Valutazione dei fascicoli – Esame delle proposte di sperimentazione – Obbligo di fornire talune informazioni che necessitano di sperimentazione sugli animali – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 10-13, 22)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 256, § 1, 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 16, 17, 27)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 28) [OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione A-015-2019 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 9 febbraio 2021, che invita la ricorrente a effettuare uno studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione (EOGRTS) della sostanza anidride esaidro-4-metilftalica o alla concessione di qualsiasi altro provvedimento provvisorio che fosse considerato appropriato.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0207_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 – Polynt / ECHA (causa T-207/21 R) «Procedimento sommario – REACH – Sostanza anidride esaidro-4-metilftalica – Obbligo di registrazione – Valutazione dei fascicoli – Esame delle proposte di sperimentazione – Obbligo di fornire talune informazioni che necessitano di sperimentazione sugli animali – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 10-13, 22) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 256, § 1, 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 16, 17, 27) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 28) [OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione A-015-2019 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 9 febbraio 2021, che invita la ricorrente a effettuare uno studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione (EOGRTS) della sostanza anidride esaidro-4-metilftalica o alla concessione di qualsiasi altro provvedimento provvisorio che fosse considerato appropriato. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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