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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 02582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in giudizio trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA, con decreto deciso nella camera di consiglio del 28/05/2021, rigettava l'istanza di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla quota del 50% del fondo in c.da SACUPODI, acquistato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La medesima CORTEterritoriale, con precedente decreto del 14/09/2018, in parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA del 12/01/2015, aveva revocato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo e aveva disposto la restituzione dei beni e delle quote sociali in sequestro acquisiti dallo stesso o dai terzi intervenienti successivamente al 14/07/1993.

Contro tale decreto aveva proposto ricorso per cassazione, oltre a [OSCURATO:PERSONA] Paolo, anche [OSCURATO:PERSONA] Antonella, terza interveniente nel procedimento di prevenzione, denunziando violazione di legge ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 per avere i giudici di merito omesso di considerare che, fra i beni acquistati fino al luglio 1993, il fondo sito in contrada CORVO-SACUPODI, di cui la ricorrente era nuda proprietaria in misura del 50%, era stato acquistato con atto del 4/08/1992 al prezzo di E 127 milioni, utilizzando il netto ricavo di un mutuo ipotecario di E 200 milioni, stipulato il 6/03/1992 con la Cassa rurale di Gangi.

2. La sentenza della Sesta Sezione di questa S.C. n. 31955 del 18/07/2019 aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo che la CORTE territoriale non aveva considerato la circostanza, pure evidenziata dalla ricorrente e confermata documentalmente dal supplemento di perizia esperito in appello, che fra i beni acquisiti fino al luglio 1993 gli immobili siti in territorio di [OSCURATO:PERSONA], contrada CORVO-SACUPODI, e in territorio di GANGI, contrada SACUPODI, di cui la ricorrente era nuda proprietaria per il 50%, erano stati acquistati al prezzo di E 127 milioni, con atto del notaio BRUCATO del 4/8/1992 rep. n. 19797, registrato il 19/8/1992 al n. 387, utilizzando il netto ricavo di un mutuo ipotecario di E 200 milioni, stipulato il 6/3/1992 con la Cassa rurale di GANGI.

L'annullamento con rinvio ha riguardato il punto della effettiva, legittima provenienza della provvista impiegata dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] Paolo per l'acquisto del fondo de quo.

3. [OSCURATO:PERSONA] Antonella propone ricorso per cassazione e deduce come motivi la violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. e dell'art. 24 d.

Igvo n. 159/2011.

Ribadito che col decreto del 14/09/2018 la CORTE nissena aveva disposto la restituzione dei beni e delle quote sociali in sequestro acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] Paolo o dai terzi intervenienti successivamente al 14/07/1993, osserva che nel decreto medesimo non vi era l'indicazione analitica dei beni, delle società, degli immobili, dei conti correnti e di quanto doveva essere oggetto di restituzione, e questo aveva reso difficile per gli organi delegati al dissequestro procedere alla esatta individuazione dei beni stessi.

A tal fine la CORTE di APPELLO fissava un incidente di esecuzione, e delegava uno dei periti che avevano svolto il relativo incarico nel giudizio di secondo grado di operare la ricognizione dei beni da sottrarre all'ablazione, e quindi da restituire: una delega esecutiva, priva di valutazioni nel merito della provenienza legittima dei beni acquisiti da ciascuno dei familiari intervenienti dopo il 14/07/1993.

Fra essi, l'immobile in c.da SACUPODI presentava la caratteristica di essere stato acquistato in tre tempi diversi: la nuda proprietà al 50%, in epoca antecedente il 14/07/1993, e cioè il 4/08/1992; l'usufrutto donato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] alle figlie Antonella e Rosalba con atto del 28/10/1993; il restante 50% della nuda proprietà acquistato da [OSCURATO:PERSONA] Antonella nei confronti della sorella Rosalba, con atto del 13/01/2010.Mentre col decreto del 14/09/2018 risultava confiscato in modo definitivo il 50% del fondo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] Antonella il [OSCURATO:DATA_NASCITA], andavano invece a lei restituiti il diritto di usufrutto acquisito il 28/10/1993 e il restante 50% della nuda proprietà acquistato il 13/01/2010.

Poiché ciò non è accaduto, ad avviso della ricorrente non è corretto, come ha fatto la CORTE territoriale, sostenere che la richiesta di restituzione del 50% del fondo acquistato il 13/01/2010 fosse stata rigettata, con provvedimento inaudita altera parte del 7/06/2019: infatti, le istanze che avevano condotto a tale atto erano state proposte dall'ANBSC e dalla DIA, non dalla ricorrente.

Nel corso dell'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza da ultimo menzionata, il perito depositava una relazione contenente valutazioni sul bene di c.da SACUPODI che non erano di sua competenza, perché inerivano a un decreto per questa parte divenuto definitivo, e ciò ha fatto sì che il Collegio di appello procedesse a confiscare due diritti reali - il 50% dell'usufrutto e il 50% della nuda proprietà - che [OSCURATO:PERSONA] Antonella aveva acquistato dopo il 14/07/1993.

4. Contro tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione, ma questa S.C. lo aveva qualificato come opposizione ai sensi degli art. 667 e 674 cod. proc. pen., e aveva rimesso gli atti alla CORTE territoriale, che quindi pronunciava il decreto oggetto della presente impugnazione.

In tale sede la ricorrente rimarcava di avere iniziato a percepire consistenti redditi da lavoro a partire dal 2005, e quindi che nel 2010 era in possesso di risorse proprie per l'acquisto effettuato: per pervenire alla decisione oggetto di censura il PROCURATORE GENERALE della CORTE nissena avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro il dissequestro dei diritti reali acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] Antonella dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; non avendolo fatto, si è formato un giudicato processuale.

La conclusione del ricorso è la richiesta di annullare il decreto della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA del 28/05/2021, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'usufrutto a lei pervenuto il 28/10/1993 e del 50% di nuda proprietà acquistato dalla sorella con atto del 13/01/2010.

5. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Con memoria di replica il difensore precisa che la sentenza di annullamento aveva avuto per oggetto l'acquisto da parte della ricorrente, con atto del 4/08/1992, del 50% della nuda proprietà del fondo in questione, mentre aveva acquistato l'altra quota, parimenti del 50%, dalla sorella Rosalba con atto del 13/10/2010: la decisione della Sesta Sezione di questa S.C. aveva annullato la confisca della prima quota, non già della seconda: invece l'attuale giudizio ha per oggetto la restituzione della seconda quota.

Riprende quindi quanto già ampiamente riportato nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione, ovvero - come è nel caso di specie - contro un decreto che comunque decide una questione di prevenzione patrimoniale, è ammesso solo per violazione di legge.

La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso.

Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli artt 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente.

Se dunque nella vicenda in esame rileva esclusivamente, in quanto violazione di legge, l'assoluta carenza di motivazione, va constatato che il decreto impugnato è sostenuto da argomentazioni tutt'altro che apparenti.

Come riportato all'inizio del decreto, la precedente decisione di questa S.C. aveva annullato il decreto della CORTE territoriale del 14/09/2018 quanto a [OSCURATO:PERSONA] Antonella e alla confisca della quota del 50% in nuda proprietà degli immobili siti in territorio di [OSCURATO:PERSONA], contrada CORVO o SACUPODI, e in territorio di GANGI, contrada SACUPODI, acquistati con atto per notaio BRUCATO del 4/8/1992 rep. n. 19797, registrato il 19/8/1992 al n. 387, rinviando per nuovo giudizio sul punto, poiché aveva riscontrato un vizio di motivazione circa la provenienza della provvista impiegata dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] Paolo per acquistare tale fondo.

Il P.G. di questa S.C. ha puntualmente osservato che il ricorso contesta non già tale quota, definitivamente confiscata, bensì la restante quota: quella che, a partire dal momento dell'acquisto dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] Paolo, e cioè dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricadeva nel periodo di riconosciuta pericolosità sociale di costui; essa era poi passata nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] Rosalba, sorella della ricorrente, e su di essa gravava l'usufrutto di [OSCURATO:PERSONA] Antonella e del coniuge: solo in seguito essa era entrata nel patrimonio della ricorrente, prima col trasferimento dell'usufrutto, a seguito dell'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi con l'acquisto dalla sorella della restante quota della nuda proprietà, nel 2010.

3. Col decreto del 28/05/2021 la CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA ha ravvisato tale quota ricompresa nella confisca disposta sui beni acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] Paolo e dai suoi familiari prima del 14/07/1993, poiché l'originario atto di compravendita dell'immobile risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale inclusione si riscontra già nell'ordinanza della CORTE territoriale del 7/06/2019, resa a seguito delle richieste provenienti dall'ANBSC e dalla DIA: ai fg. 4 s. § 4 è possibile leggere che "deve (...) ritenersi rientrare nel vincolo della confisca il fondo in c.da Sacupodi.

Trattasi di treno e fabbricati acquistati dal proposto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque in epoca antecedente al 14.7.1993.

Dato di partenza imprescindibile è dunque che l'acquisto del bene risale ad epoca antecedente al discrimen temporale individuato dalla Corte al fine di definire i confini della pericolosità sociale del prevenuto.

Non rileva la circostanza evidenziata dalla difesa che l'usufrutto di tali beni sia stato donato alle figlie, Antonella e Rosalba, in data 28.10.1993, e che le medesime in epoca successiva ne abbiano acquisito la nuda proprietà, divenendone formalmente proprietarie.

Trattasi di trasferimenti avvenuto in ambito intrafamiliare, che non possono comunque fare venire meno la presunzione di illecita accumulazione fondata sull'epoca di acquisto originario del bene, ovvero del primo acquisto, in capo a [OSCURATO:PERSONA] (...)".

Nella medesima direzione, il Collegio di appello, col decreto del 28/05/2021, ha osservato come non sia condivisibile la tesi difensiva secondo cui il bene andrebbe restituito perché la ricorrente lo avrebbe acquistato in epoca successiva al 14/07/1993 in quanto, proprio perché acquisito dal padre prima di tale data, esso era entrato nel perimetro della confisca: trattandosi di stretti familiari dell'originario proposto, l'elemento decisivo è il momento in cui il bene era entrato nel patrimonio di costui.

Non vi è alcuna violazione di legge perché non vi è alcuna omissione di motivazione in una simile argomentazione, né rileva l'autonomia delle risorse finanziarie vantate dalla ricorrente al momento dell'acquisto del 50% della proprietà nuda, avvenuto nel 2010, poiché la ragione della confisca viene logicamente correlata alla prima acquisizione da parte del proposto.

Il decreto impugnato presenta certamente una incoerenza argomentativa, allorché sostiene che "se l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] del bene in questione fosse stato effettuato da un terzo, in epoca successiva al 14 luglio 1993", ciò non avrebbe precluso il dissequestro e la restituzione; ma si tratta di un passaggio della motivazione che non inficia la sostanza di una confisca disposta non già in sede di esecuzione, bensì già contenuta nel provvedimento originario: la realtà è che ogni atto di cessione, come la CORTE territoriale ha sottolineato, è avvenuto fra stretti familiari, cioè fra soggetti che estranei non possono qualificarsi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in giudizio trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA, con decreto deciso nella camera di consiglio del 28/05/2021, rigettava l'istanza di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla quota del 50% del fondo in c.da SACUPODI, acquistato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La medesima CORTEterritoriale, con precedente decreto del 14/09/2018, in parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA del 12/01/2015, aveva revocato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo e aveva disposto la restituzione dei beni e delle quote sociali in sequestro acquisiti dallo stesso o dai terzi intervenienti successivamente al 14/07/1993. Contro tale decreto aveva proposto ricorso per cassazione, oltre a [OSCURATO:PERSONA] Paolo, anche [OSCURATO:PERSONA] Antonella, terza interveniente nel procedimento di prevenzione, denunziando violazione di legge ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 per avere i giudici di merito omesso di considerare che, fra i beni acquistati fino al luglio 1993, il fondo sito in contrada CORVO-SACUPODI, di cui la ricorrente era nuda proprietaria in misura del 50%, era stato acquistato con atto del 4/08/1992 al prezzo di E 127 milioni, utilizzando il netto ricavo di un mutuo ipotecario di E 200 milioni, stipulato il 6/03/1992 con la Cassa rurale di Gangi. 2. La sentenza della Sesta Sezione di questa S.C. n. 31955 del 18/07/2019 aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo che la CORTE territoriale non aveva considerato la circostanza, pure evidenziata dalla ricorrente e confermata documentalmente dal supplemento di perizia esperito in appello, che fra i beni acquisiti fino al luglio 1993 gli immobili siti in territorio di [OSCURATO:PERSONA], contrada CORVO-SACUPODI, e in territorio di GANGI, contrada SACUPODI, di cui la ricorrente era nuda proprietaria per il 50%, erano stati acquistati al prezzo di E 127 milioni, con atto del notaio BRUCATO del 4/8/1992 rep. n. 19797, registrato il 19/8/1992 al n. 387, utilizzando il netto ricavo di un mutuo ipotecario di E 200 milioni, stipulato il 6/3/1992 con la Cassa rurale di GANGI. L'annullamento con rinvio ha riguardato il punto della effettiva, legittima provenienza della provvista impiegata dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] Paolo per l'acquisto del fondo de quo. 3. [OSCURATO:PERSONA] Antonella propone ricorso per cassazione e deduce come motivi la violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. e dell'art. 24 d. Igvo n. 159/2011. Ribadito che col decreto del 14/09/2018 la CORTE nissena aveva disposto la restituzione dei beni e delle quote sociali in sequestro acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] Paolo o dai terzi intervenienti successivamente al 14/07/1993, osserva che nel decreto medesimo non vi era l'indicazione analitica dei beni, delle società, degli immobili, dei conti correnti e di quanto doveva essere oggetto di restituzione, e questo aveva reso difficile per gli organi delegati al dissequestro procedere alla esatta individuazione dei beni stessi. A tal fine la CORTE di APPELLO fissava un incidente di esecuzione, e delegava uno dei periti che avevano svolto il relativo incarico nel giudizio di secondo grado di operare la ricognizione dei beni da sottrarre all'ablazione, e quindi da restituire: una delega esecutiva, priva di valutazioni nel merito della provenienza legittima dei beni acquisiti da ciascuno dei familiari intervenienti dopo il 14/07/1993. Fra essi, l'immobile in c.da SACUPODI presentava la caratteristica di essere stato acquistato in tre tempi diversi: la nuda proprietà al 50%, in epoca antecedente il 14/07/1993, e cioè il 4/08/1992; l'usufrutto donato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] alle figlie Antonella e Rosalba con atto del 28/10/1993; il restante 50% della nuda proprietà acquistato da [OSCURATO:PERSONA] Antonella nei confronti della sorella Rosalba, con atto del 13/01/2010.Mentre col decreto del 14/09/2018 risultava confiscato in modo definitivo il 50% del fondo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] Antonella il [OSCURATO:DATA_NASCITA], andavano invece a lei restituiti il diritto di usufrutto acquisito il 28/10/1993 e il restante 50% della nuda proprietà acquistato il 13/01/2010. Poiché ciò non è accaduto, ad avviso della ricorrente non è corretto, come ha fatto la CORTE territoriale, sostenere che la richiesta di restituzione del 50% del fondo acquistato il 13/01/2010 fosse stata rigettata, con provvedimento inaudita altera parte del 7/06/2019: infatti, le istanze che avevano condotto a tale atto erano state proposte dall'ANBSC e dalla DIA, non dalla ricorrente. Nel corso dell'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza da ultimo menzionata, il perito depositava una relazione contenente valutazioni sul bene di c.da SACUPODI che non erano di sua competenza, perché inerivano a un decreto per questa parte divenuto definitivo, e ciò ha fatto sì che il Collegio di appello procedesse a confiscare due diritti reali - il 50% dell'usufrutto e il 50% della nuda proprietà - che [OSCURATO:PERSONA] Antonella aveva acquistato dopo il 14/07/1993. 4. Contro tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione, ma questa S.C. lo aveva qualificato come opposizione ai sensi degli art. 667 e 674 cod. proc. pen., e aveva rimesso gli atti alla CORTE territoriale, che quindi pronunciava il decreto oggetto della presente impugnazione. In tale sede la ricorrente rimarcava di avere iniziato a percepire consistenti redditi da lavoro a partire dal 2005, e quindi che nel 2010 era in possesso di risorse proprie per l'acquisto effettuato: per pervenire alla decisione oggetto di censura il PROCURATORE GENERALE della CORTE nissena avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro il dissequestro dei diritti reali acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] Antonella dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; non avendolo fatto, si è formato un giudicato processuale. La conclusione del ricorso è la richiesta di annullare il decreto della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA del 28/05/2021, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'usufrutto a lei pervenuto il 28/10/1993 e del 50% di nuda proprietà acquistato dalla sorella con atto del 13/01/2010. 5. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica il difensore precisa che la sentenza di annullamento aveva avuto per oggetto l'acquisto da parte della ricorrente, con atto del 4/08/1992, del 50% della nuda proprietà del fondo in questione, mentre aveva acquistato l'altra quota, parimenti del 50%, dalla sorella Rosalba con atto del 13/10/2010: la decisione della Sesta Sezione di questa S.C. aveva annullato la confisca della prima quota, non già della seconda: invece l'attuale giudizio ha per oggetto la restituzione della seconda quota. Riprende quindi quanto già ampiamente riportato nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione, ovvero - come è nel caso di specie - contro un decreto che comunque decide una questione di prevenzione patrimoniale, è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli artt 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. Se dunque nella vicenda in esame rileva esclusivamente, in quanto violazione di legge, l'assoluta carenza di motivazione, va constatato che il decreto impugnato è sostenuto da argomentazioni tutt'altro che apparenti. Come riportato all'inizio del decreto, la precedente decisione di questa S.C. aveva annullato il decreto della CORTE territoriale del 14/09/2018 quanto a [OSCURATO:PERSONA] Antonella e alla confisca della quota del 50% in nuda proprietà degli immobili siti in territorio di [OSCURATO:PERSONA], contrada CORVO o SACUPODI, e in territorio di GANGI, contrada SACUPODI, acquistati con atto per notaio BRUCATO del 4/8/1992 rep. n. 19797, registrato il 19/8/1992 al n. 387, rinviando per nuovo giudizio sul punto, poiché aveva riscontrato un vizio di motivazione circa la provenienza della provvista impiegata dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] Paolo per acquistare tale fondo. Il P.G. di questa S.C. ha puntualmente osservato che il ricorso contesta non già tale quota, definitivamente confiscata, bensì la restante quota: quella che, a partire dal momento dell'acquisto dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] Paolo, e cioè dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricadeva nel periodo di riconosciuta pericolosità sociale di costui; essa era poi passata nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] Rosalba, sorella della ricorrente, e su di essa gravava l'usufrutto di [OSCURATO:PERSONA] Antonella e del coniuge: solo in seguito essa era entrata nel patrimonio della ricorrente, prima col trasferimento dell'usufrutto, a seguito dell'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi con l'acquisto dalla sorella della restante quota della nuda proprietà, nel 2010. 3. Col decreto del 28/05/2021 la CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA ha ravvisato tale quota ricompresa nella confisca disposta sui beni acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] Paolo e dai suoi familiari prima del 14/07/1993, poiché l'originario atto di compravendita dell'immobile risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale inclusione si riscontra già nell'ordinanza della CORTE territoriale del 7/06/2019, resa a seguito delle richieste provenienti dall'ANBSC e dalla DIA: ai fg. 4 s. § 4 è possibile leggere che "deve (...) ritenersi rientrare nel vincolo della confisca il fondo in c.da Sacupodi. Trattasi di treno e fabbricati acquistati dal proposto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque in epoca antecedente al 14.7.1993. Dato di partenza imprescindibile è dunque che l'acquisto del bene risale ad epoca antecedente al discrimen temporale individuato dalla Corte al fine di definire i confini della pericolosità sociale del prevenuto. Non rileva la circostanza evidenziata dalla difesa che l'usufrutto di tali beni sia stato donato alle figlie, Antonella e Rosalba, in data 28.10.1993, e che le medesime in epoca successiva ne abbiano acquisito la nuda proprietà, divenendone formalmente proprietarie. Trattasi di trasferimenti avvenuto in ambito intrafamiliare, che non possono comunque fare venire meno la presunzione di illecita accumulazione fondata sull'epoca di acquisto originario del bene, ovvero del primo acquisto, in capo a [OSCURATO:PERSONA] (...)". Nella medesima direzione, il Collegio di appello, col decreto del 28/05/2021, ha osservato come non sia condivisibile la tesi difensiva secondo cui il bene andrebbe restituito perché la ricorrente lo avrebbe acquistato in epoca successiva al 14/07/1993 in quanto, proprio perché acquisito dal padre prima di tale data, esso era entrato nel perimetro della confisca: trattandosi di stretti familiari dell'originario proposto, l'elemento decisivo è il momento in cui il bene era entrato nel patrimonio di costui. Non vi è alcuna violazione di legge perché non vi è alcuna omissione di motivazione in una simile argomentazione, né rileva l'autonomia delle risorse finanziarie vantate dalla ricorrente al momento dell'acquisto del 50% della proprietà nuda, avvenuto nel 2010, poiché la ragione della confisca viene logicamente correlata alla prima acquisizione da parte del proposto. Il decreto impugnato presenta certamente una incoerenza argomentativa, allorché sostiene che "se l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] del bene in questione fosse stato effettuato da un terzo, in epoca successiva al 14 luglio 1993", ciò non avrebbe precluso il dissequestro e la restituzione; ma si tratta di un passaggio della motivazione che non inficia la sostanza di una confisca disposta non già in sede di esecuzione, bensì già contenuta nel provvedimento originario: la realtà è che ogni atto di cessione, come la CORTE territoriale ha sottolineato, è avvenuto fra stretti familiari, cioè fra soggetti che estranei non possono qualificarsi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Decreto Cassazione n. 02582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris