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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14058/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la doglianza con cui si contesta la violazione delle disposizioni incriminatrici urbanistica e paesaggistica ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla esatta affermazione della necessità del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per le strutture destinate a soddisfare esigenze di natura non temporanea, non certo derogabile da un regolamento edilizio comunale); Considerato che il motivo con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è parimenti inammissibile per identiche ragioni, avendo la sentenza attestato che la costruzione abusiva risaliva alla data del sopralluogo; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la doglianza con cui si contesta la violazione delle disposizioni incriminatrici urbanistica e paesaggistica ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla esatta affermazione della necessità del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per le strutture destinate a soddisfare esigenze di natura non temporanea, non certo derogabile da un regolamento edilizio comunale); Considerato che il motivo con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è parimenti inammissibile per identiche ragioni, avendo la sentenza attestato che la costruzione abusiva risaliva alla data del sopralluogo; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]