CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 02313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27087/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO CALTANISSETTA n. 500/2020depositata il 08/09/2020 . R.g. n. 27087/2020 Ad 19/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2022, dal Consigliere relatore C ristiano V alle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di precetto, notificato insieme al titolo esecutivo (costituito dalla sentenza n. 462 del 2006 del Tribunale di Caltanissetta), [OSCURATO:PERSONA] , quale succ essore a titolo particolare, per atto tra vivi, di [OSCURATO:PERSONA], intimava a [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione della demolizione di un corpo di fabbrica dallo stesso Giacaloni edificato , in violazione del limite di cinque metri dal confine con il terreno della Ferreri, sito in agro del Comune di Mussomeli, alla contrada Caldea. [OSCURATO:PERSONA] propone va opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, eccependo che il titolo esecutivo eradivenuto inefficace, poiché con scrittura privata successiva all’atto pubblico di compravendita, sottoscritta con la Giudic i, in data 18 - 20/01/2008, dopo l’alienazione del proprio fondo a [OSCURATO:PERSONA] quest a si era impegnata a non mettere in esecuzione la sentenzarecante l’ordine di demolizione, così rinunciando all’azione originariamente intrapresa nei confronti dell’opponente. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 626 del 2013, rigettava l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ribadendo la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo. La Corte di Appello di Caltanissetta, nel contraddittorio con l’appellato [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 500 del 8/09/2020, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, conatto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 27087/2020 Ad [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta ritualmente proposto. La sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, la cui copia notificata è stata prodotta dal ricorrente, ai fini della procedibilità, in ottemperanza al disposto dell’art. 369 codice di rito, è stata notificata aldifensore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rispetto del termine di legge di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta. Il primo motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che nella sentenza della Corte territorialenon sono state espresse le ragioni della conferma della sentenza di primo grado e che n on vi è stato un effettivo e d esauriente esame dei propri tre motivi di impugnazione proposti nell’atto diappello, in quanto la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado. Il secondo mezzo pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 cod. proc. civ. La Corte d’Appello, nella prospettazione del ricorrente, non ha tenuto in debito conto l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al quale l’alienante che rimane in causa quale sostituto processuale può rinunciare all’azione e determinare la cessazione della materia R.g. n. 27087/2020 Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle del contendere, con effetti anche nei confronti del sostituito, sempre che quest’ultimo non sia intervenutonel processo. Il terzo, e ultimo, mezzo, pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1362 cod. civ. La Corte territoriale ha errato , secondo il ricorrente, nell’interpretare la scrittura privata intervenuta con la Giudici, con la quale si posefine alla controversia decisa dalla sentenza n. 462 del 2006 del Tribunale di Caltanissetta, che ordinava la demolizione del manufatto realizzato dal Giacaloni a distanza infralegale, ch e [OSCURATO:PERSONA] porre in esecu z i one con la notifica del titolo congiuntamente all’atto di precetto. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Il mezzo è inammissibile, per carenza di specificità, ai sensi, pertanto, dell’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., laddove non riporta in alcun modo, né li individua esattamente, nell’ambito dei documenti allegati,i motivi dell’atto di impugnazione di merito che , nella prospettazione del ricorrente, non sarebbero stati tr a ttati dalla Corte territoriale, così come richiesto dalla oramai costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (di recente si veda: Cass.n. 00342 del 13/01/2021 Rv. 660233 –01 e in preced enza Cass. n. 5217 del 13/06/1987 Rv. 453811 -01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. Il primo mezzo è, altresì, infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dal riprodurre o richiamare soltanto la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, ha reso una propria specifica motivazione, affermando che l’atto per scrittura privata in data 18- 20/0172008 con il quale la Giudici si impegnava a non porre in esecuzione la (precedente) sentenza del Tribunale suddetto n. 462 del 2006 era inopponibile al Barba, acquirente del terreno dalla Giudici per atto pubblico anteriore, del giugno 2007. R.g. n. 27087/2020 Ad 19/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo è infondato: l’alienazione del fondo dalla Giudici al Barba venne posta in essere nel 2007, con atto pubblico del 20/06 ed era, quindi, anteriore alla transazione del gennaio 2008 con la quale la Giudici si impegnava a non porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che condannava il Giacaloni all’arretramento della costruzione insistente sul fondo Caldea, cosicché d e tt a transazione non poteva in alcun modo pregiudicare il diritto all’esecuzione della sentenza di condanna all’arretramento, che era stata già emanata al momento della vendita del fondo. La sentenza della Corte territoriale spiega , peraltro, esaurientemente anche quali fosserogli effetti di detta transazione, affermando che essi erano da ritenersi limitati a l diritto al le spese processuali dell’originaria causa di merito, da ritenersi rimasto in capo alla Giudici e quindi da questa, a seguito della detta transazione, non più utilmente azionabile in via esecutiva . Sul punto la Corte d’appello ha, alla pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata, riportato, virgolettandolo, il contenuto dell’accordo del 18-[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha, altresì, richiamato coerente giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è del tutto infondato, atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente interpretato il significato della transazione del gennaio 2008, intercorsa tra la Giudici e il Giacaloni, nel senso di ritenerlo limitato, come già scritto, al capo di sentenza n. 462 del 2006 sulle spese processuali, affermando, al contempo, che stante l’alienazione del fondo e la mancanza di una specifica riserva da parte della Giudici nell’atto pubblico di compravendita del 20/0672007, il diritto ad ottenere il rispetto delle distanze legali doveva intendersi trasferito in favore del Barba, in una con il terreno. Il ricorso è, pertanto,infondato e deve essere rigettato. R.g. n. 27087/2020 Ad 19/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] per le spese di lite di questa fase di legittimità , poiché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13