CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 38761/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4633/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari via Melo n.35.,do iKA t ci: I :) t vi ovvta. i e re.s. i 2-- C bk kel ceí( ra -[OSCURATO:PERSONA] (( Covre oi Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -controricorrente- ,c) (A. C C Te " r O ZS( f s,4 e i )14_ Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1430/1/14 depositata il 23/06/2014. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 Rilevato che: La contribuente [OSCURATO:PERSONA]Acqua, di professione avvocato, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1430/14 depositata il 23/06/14. La vicenda tare origine dalla notifica della cartella di pagamento 01420120001178752 relativa ad IRAP per l'anno 2008, conseguente a controllo ex art. 36 bis d.P.R. n.600/73. L'atto veniva opposto dalla contribuente con esito negativo in entrambi i gradi di giudizio. La decisione d'appello veniva impugnata deducendo la parte tre motivi: a) in riferimento il primo all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c. per vizio di notificazione; b) in riferimento all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., il secondo, per insufficiente motivazione; c) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. il terzo, per violazione dell'art.2 del D.Lgs n.446/1997. Peraltro è inserito in tale ultimo motivo, come secondo profilo, anche la censura di omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. La ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. E ,2( act Considerato che: La ricorrente ha ricordato d'aver presentato analogo ricorso avverso decisione della stessa Commissione regionale avente ad oggetto la pretesa tributaria relativa alla stessa imposta riguardante l'anno 2007. I due ricorsi malgrado richiesta in tal senso non erano stati riuniti. Quella decisione d'appello - precisa - era stata impugnata e decisa da questa Corte con ordinanza n. 886 del 2017. Ciò premesso, la Corte ritiene infondato il primo motivo riguardante la ritualità della notifica in quanto eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n.602 del 1973. La tesi della ricorrente urta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato il principio, che il Collegio ribadisce, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato ..» (Sez. 5 - , n. 17248/2017). Va poi ritenuto, in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, inammissibile il secondo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato insufficiente motivazione della pronuncia impugnata. La censura è, infatti, incompatibile con la previsione di cui all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1 lett.b), del d.l. n.83/2012. In base a tale riformulazione, il deficit motivazionale è censurabile soltanto in termini di omesso esame di un fatto, inteso in senso storico naturalistico, che, se esaminato, avrebbe determinato, per la sua decisività, una pronuncia diversa da quella adottata. E', invece, da ritenere fondato il terzo motivo nella parte in cui la parte lamenta violazione dell'articolo 2 del D.Lgs n. 446 del 1997. Il giudice regionale, a motivo della decisione, ha ritenuto integrasse il presupposto del tributo in questione la circostanza che la ricorrente si avvalesse, nello svolgimento della sua attività professionale, della collaborazione continuativa di una segretaria. Dovendosi ritenere - sostiene - che tale collaborazione configurasse di per sé un'autonoma organizzazione di cui la professionista si avvaleva, conseguendone l'applicazione del tributo. Nella sentenza si legge, in particolare, che "..la presenza di personale dipendente, integra, in ogni caso, il requisito dell'autonoma organizzazione". Ora, l'adozione del parametro, inteso in termini di rigido automatismo, urta con la modulazione di esso delineata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, Nel senso di ritenere che non ogni forma di collaborazione, pur continuativa, implichi un accrescimento delle potenzialità reddituali del professionista, ma che si debba valutare se essa costituisca una componente di supporto necessaria allo svolgimento dell'attività e non ecceda a tal fine il minimo indispensabile. Tale criterio implica ritenere che resti entro tale limite una collaborazione di tipo meramente esecutivo, dovendosi qualificare tale l'apporto, come in ispecie, di una segretaria. Questa Corte, ha infatti riaffermato, sulla scia della decisione a Sezioni Unite n.9451/2016, che <<In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidie, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. (Sez. 5 - , n. 24516/2020). La decisione non si è conformata a tale indirizzo, pur avendo specificato il giuidce regionale che la collaborazione afferiva a lavori di ordine pratico interno allo studio, quali: dattilografia, ritiro e spedizione della corrispondenza, pagamento delle fatture relative alle utenze. Pertanto, va accolto il terzo motivo, ritenuti infondato il primo, inammissibile il secondo. La sentenza va cassata e, decidendo nel merito, non essendovi accertamenti di fatto cui provvedere, la Corte accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese possono essere compensate considerato che la giurisprudenza di legittimità è venuta stabilizzandosi, nei termini suindicati, successivamente all'instaurarsi del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate. Così deciso in Roma ne