CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 07/02/2018 del Tribunale di Lecce, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ed C 135,00 di multa per il reato di appropriazione indebita, nonché al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidare da parte del giudice civile. La Corte d'appello di Lecce condannava inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile. Secondo il capo d'imputazione, il reato di appropriazione indebita era stato contestato all'imputato «perché, avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la somma in contanti pari ad euro 440,00 al fine di effettuare il pagamento per il passaggio di proprietà di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata I33724XY, si impossessava della predetta somma. Reato commesso in luogo imprecisato dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'«[e]rrata e falsa applicazione della legge penale in tema di onere e di valutazione della prova, contraddittorietà, illogicità». Il ricorrente contesta la valutazione di attendibilità della dichiarazione della persona offesa costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] di avergli consegnato C 440,00 per provvedere al passaggio di proprietà dell'autovettura da lui venduta alla stessa Camassa e rappresenta in proposito che la predetta valutazione di attendibilità sarebbe smentita dai fatti che: a) «il trasferimento di proprietà di un veicolo non può prescindere dalla presenza dell'acquirente, del quale necessita anche la firma per la formalizzazione dell'atto da trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] onde consentire l'emissione di una nuova carta di circolazione con il nominativo del nuovo proprietario»; b) «mentre vi è traccia del versamento del prezzo dell'auto, effettuato tramite postepay per C 500,00, non vi è traccia del versamento della somma di C 440,00 che la Camassa avrebbe dato al [OSCURATO:PERSONA] per effettuare il passaggio di proprietà della vettura, quantunque la somma fosse di poco inferiore al prezzo dell'auto, versato, invece, con postepay». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 cod. proc. pen., «[i]llogicità manifesta - violazione dell'art. 546 c.p.p. - errore nella valutazione della prova». Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) «Ella vicenda de qua è di natura prettamente civilistica, avendo ad oggetto un asserito inadempimento contrattuale»; b) non «vi è contratto, ovvero, altro atto scritto (ricevuta) da cui si desuma che la somma di C 440,00 sia stata effettivamente versata dall'acquirente [...] per effettuare il trasferimento di proprietà del veicolo»; c) poiché, come già detto, «la formalizzazione del trasferimento di proprietà dell'auto non avrebbe potuto essere effettuata unilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA] [...], eventualmente, il mancato trasferimento di proprietà sarebbe imputabile all'acquirente e non al venditore, poiché la "parte offesa" non ha dimostrato di aver formalizzato alcuna istanza di trasferimento della vettura presso il P.R.A.», il che costituirebbe «un altro motivo per cui [...] la vicenda appartiene al Giudice Civile». 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce «[i]llogicità - violazione dell'art.546 c.p.p.».Il ricorrente rappresenta che sarebbe «inverosimile [...] che si acquisti un'auto al prezzo di C 500,00 e si effettuino interventi di riparazione per ben C 1.000,00 senza avere prima curato il trasferimento di proprietà del veicolo, e di aver versato al venditore, solo dopo tali riparazioni, la somma di C 440,00, in contanti, necessaria per il trasferimento di proprietà! Nella vicenda è certamente meno attendibile la prospettazione dei fatti offerta dalla querelante rispetto a quella sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA]». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., «inosservanza - errata applicazione della legge penale». Il ricorrente rappresenta che: «[n]on vi è prova del reato! Come afferma la stessa Corte territoriale, la missiva con cui la querelante avrebbe costituito in mora il [OSCURATO:PERSONA] non è stata ritirata; ergo il [OSCURATO:PERSONA] non ne ha potuto conoscere il contenuto. Ergo il [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto conoscere della richiesta di restituzione della somma di C 440,00. Dunque non vi è prova della interversione del titolo del possesso». 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce «[i]llogicità - violazione dell'art.546 c.p.p. - Errata valutazione della prova - Illogicità». Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Lecce: a) «afferma [...] non esservi prova del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato che la Camassa gli abbia corrisposto solo C 500,00 dei C 1.000,00 pattuiti quale prezzo della vettura perché non produce alcuna richiesta di pagamento del saldo. Ma neppure la querelante dimostra che il prezzo della vettura fosse pari ad C 500,00», b) «afferma [...] ancora che nella missiva di costituzione in mora [...] si fa menzione del ripristino della vettura da parte della querelante, per un costo di C 1.000,00 senza documentare tale ingente spesa con una fattura. Anche questo è inverosimile!»; c) «afferma anche che l'assenza di un contesto scritto sia dovuto alla fiducia che avrebbe avuto la Camassa verso il [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un rapporto di "conoscenza". Ma un rapporto di mera "conoscenza" non consente di sostenere spese per C 500,00 per l'acquisto del veicolo, C 1.000,00 per la sua riparazione, C 440,00 per il passaggio di proprietà. [...] La semplice "conoscenza" non giustifica una fiducia "cieca". E comunque varrebbe lo stesso ragionamento in pro del [OSCURATO:PERSONA], che si è fidato della Camassa restando perciò suo creditore; senza che il mancato invio di una richiesta di "saldo" possa mai costituire elemento da cui desumere che tale versione dei fatti sia falsa». 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'«errata applicazione della legge penale». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia negato che il fatto si potesse considerare di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anche per la ragione che «l'imputato, con la sua condotta, ha impedito il passaggio di proprietà dell'autovettura», atteso che, come già detto, «il trasferimento di proprietà del veicolo non può avvenire senza il concorso dell'acquirente che deve formalmente fare istanza al P.R.A. di emissione di una nuova carta di circolazione a suo nome». 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «manifesta illogicità - erronea applicazione della legge penale - pronuncia ultra petita». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce: a) abbia rigettato, sull'assunto che «si tratta dei valori medi del giudizio davanti al Tribunale monocratico», il proprio motivo di appello relativo all'eccessività delle spese processuali liquidate in favore della parte civile dal Tribunale di Lecce, atteso che «la vicenda è di tale esiguità economica che avrebbero dovuto essere applicati dal Tribunale, quindi anche dalla Corte territoriale, i valori "minimi"» e che andava «esclusa la fase "istruttoria", poiché si è proceduto con il rito abbreviato»; b) abbia liquidato, sempre in favore della parte civile, le spese processuali del grado di appello, nonostante «[i]n appello la parte civile era assente, come si evince dalle "conclusioni" rassegnate dalle parti, in cui sono riportate solo quelle del P.G. e del difensore». [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi cinque motivi - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente, ai soli fini, pertanto, della conferma o no delle decisioni sulle questioni civili - non sono consentiti. 1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730- 01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). 1.2. L'appropriazione indebita si verifica nel momento in cui il detentore attua la cosiddetta interversione del possesso, la quale consiste nell'attuare sul bene di proprietà altrui atti di disposizione uti dominus e, quindi, nell'intenzione di convertire il possesso in proprietà (Sez. 2, n. 45298 del 15/09/2017, Soglie, non massimata). Inoltre, la Corte di cassazione ha recentemente ribadito che, «in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l'immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del "denaro", contenuta nell'art. 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01). 1.3. Rammentati tali principi, si deve rilevare che la Corte d'appello di Lecce ha confermato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], reputando le stesse credibili sia perché, non essendo emersi contrasti pregressi tra le parti per ragioni diverse da quelle sub iudice, non vi erano ragioni per reputare che la Camassa fosse mossa da intenti calunniatori, sia perché la circostanza, affermata dalla persona offesa, di avere consegnato all'imputato la somma di C 440,00, affinché egli procedesse al passaggio di proprietà dell'autovettura che le aveva venduto, trovava conferma nella lettera raccomandata che la Camassa, «in tempi non sospetti», aveva inviato al [OSCURATO:PERSONA], la quale conteneva la richiesta allo stesso [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al passaggio di proprietà o di restituire i 440,00 euro che gli erano stati consegnati a tale fine. La stessa Corte d'appello di Lecce ha invece ritenuto non credibile la versione dei fatti che era stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto dalla Camassa solo C 500,00 degli C 1.000,00 che sarebbero stati pattuiti con la stessa quale prezzo della vendita dell'automobile, in quanto l'imputato non aveva prodotto alcuna richiesta di adempiere tale obbligazione, né coeva ai fatti né successiva, né alcuna prova di avere intentato azioni giudiziarie per ottenere la somma che asseriva essergli dovuta dalla Camassa. Tale valutazione della credibilità della persona offesa dal reato (e non credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato) appare priva di manifeste contraddizioni, sicché la credibilità della persona offesa non può essere rivalutata in questa sede di legittimità. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono in realtà sollecitare una diversa comparazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove ed evidenziare ragioni in fatto, al fine di giungere a conclusioni differenti sui punti della credibilità, dell'attendibilità e dello spessore della valenza probatoria degli elementi di prova, il che, come si è detto al punto 1.1, non è ammissibile in questa sede di legittimità. Le predette doglianze del ricorrente, in ogni caso, non appaiono idonee a inficiare la non manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, atteso che: a) il fatto che, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il soggetto obbligato a richiedere il passaggio di proprietà degli autoveicoli sia l'acquirente, non esclude che, in base a un accordo tra lo stesso acquirente e il venditore, quest'ultimo venga incaricato dal primo di avanzare la richiesta (Sez. 6-2 civ., n. 2263 del 31/01/2013, Rv. 625049-01, in motivazione); b) il fatto che «non vi è traccia del versamento della somma di C 440,00 che la Camassa avrebbe dato al [OSCURATO:PERSONA] per effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura», non esistendo «contratto, ovvero, altro atto scritto (ricevuta)», non esclude che la prova di tale versamento possa essere adeguatamente ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente ritenuta credibile, nonché dell'altro elemento di prova costituito dalla raccomandata inviata, «in tempi non sospetti», dalla stessa persona offesa al [OSCURATO:PERSONA] contenente la richiesta all'imputato di provvedere al passaggio di proprietà o di restituire i 440,00 euro che gli erano stati consegnati a tale fine; c) non è manifestamente illogico ritenere «verosimile», contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che la persona offesa abbia acquistato l'automobile dal [OSCURATO:PERSONA] per C 500,00, abbia effettuato interventi di riparazione sulla stessa auto per C 1.000,00 e abbia consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 440,00 affinché egli provvedesse al passaggio di proprietà del veicolo; d) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia ritirato la menzionata raccomandata che gli era stata inviata dalla Camassa non esclude che l'imputato, nonostante non avesse provveduto al passaggio di proprietà dell'automobile, non abbia mai restituito la somma che la Camassa gli aveva consegnato a tale fine, con la conseguenza che del tutto logicamente e legittimamente la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto che la predetta somma fosse stata destinata dall'imputato ad altri scopi, di tipo personale, con la conseguente interversione del possesso; e) non appare manifestamente illogico ritenere non credibile la versione dei fatti dell'imputato di avere ricevuto dalla Camassa solo C 500,00 degli C 1.000,00 che sarebbero stati pattuiti con la stessa quale prezzo della vendita dell'automobile sulla base dei fatti che lo stesso imputato non aveva prodotto alcuna richiesta di adempiere tale obbligazione, né coeva ai fatti né successiva, né alcuna prova di avere intentato azioni giudiziarie per ottenere la somma che asseriva essergli dovuta dalla Camassa; f) non appare manifestamente illogico ritenere che la Camassa, come da lei indicato nella più volte menzionata raccomandata, potesse avere effettuato delle riparazioni sull'automobile da lei acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] per un importo di C 1.000,00 senza emettere una fattura; g) non appare manifestamente illogico spiegare l'assenza di un contratto scritto o di una ricevuta relativi alla consegna dei 440,00 euro all'imputato in ragione del pregresso rapporto di conoscenza tra le parti.Pertanto, la motivazione della Corte d'appello di Lecce in ordine alla sussistenza, nella fattispecie di causa, degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita appare priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, e si sottrae alle censure del ricorrente. 2. Il sesto motivo è manifestamente infondato. L'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena indicata in tale disposizione) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen. Da tale disposizione discende che, ai fini dell'esclusione (o no) della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno (o pericolo) cagionato, appunto, alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio. Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello di Lecce ha negato l'esiguità del danno avendo riguardo sia all'importo - ritenuto, appunto, di per sé «non esiguo» - di € 400,00 di cui il [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato, sia al fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], con tale appropriazione, non adempiendo all'incarico ricevuto dalla persona offesa, non aveva provveduto al passaggio di proprietà dell'automobile. 3. Il settimo motivo, nella parte in cui, con esso, il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Lecce abbia rigettato il proprio motivo di appello relativo all'eccessività delle spese processuali liquidate in favore della parte civile dal Tribunale di Lecce, è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha statuito che non è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443-01). Successivamente, la stessa Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tenere conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894-01. In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora la liquidazione operata dal giudice copra le voci di spesa sostenute dalla parte civile e sia contenuta nei valori medi di cui alla tabella allegata al citato decreto del Ministro della giustizia, la mancanza della motivazione non determina quel pregiudizio che costituisce la ragione della ricorribilità in Cassazione). Nel caso in esame, risulta evidente che il Tribunale di Lecce era pervenuto alla liquidazione delle spese processuali di C 3.420,00 in favore della parte civile considerando i valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.55, negli importi, applicabili ratione temporis, di C 450,00 per la fase di studio della controversia, C 540,00 per la fase introduttiva del giudizio, C 1.080,00 per la fase istruttoria ed C 1.350,00 per la fase decisionale, per un totale, appunto, di C 3.420,00. Pertanto, il motivo è manifestamente infondato, anzitutto, là dove il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia confermato la legittimità dell'applicazione, da parte del Tribunale di Lecce, dei valori medi, atteso che l'art. 12 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che «[i]l giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento», per cui, nell'applicare i valori medi, il giudice non si può ritenere essere incorso in alcun vizio di violazione di legge o motivazionale. Il motivo è manifestamente infondato anche sotto l'altro profilo del riconoscimento della somma prevista per la fase istruttoria, atteso che, essendo stata la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata a una integrazione probatoria (in particolare, come risulta dalla pag. 1 della sentenza di primo grado, a una produzione documentale) e avendo il difensore della parte civile partecipato a tale attività di integrazione probatoria, competeva alla parte civile anche la liquidazione del compenso per la fase istruttoria. 4. Lo stesso settimo motivo, nella parte in cui, con esso, il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Lecce lo abbia condannato alle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello nonostante, in tale giudizio, la stessa parte civile non fosse comparsa in udienza, è, nella parte appena indicata, fondato. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122-01; Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Messina, Rv. 260830-01).Da ciò discende che, attesa l'assenza del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] all'udienza di discussione del 7 gennaio 2022, come risulta sia dall'epigrafe della sentenza impugnata sia dal verbale della predetta udienza, la Corte d'appello di Lecce non poteva condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere senz'altro annullata sul punto, eliminando la statuizione in questione. 5. L'ammissibilità del motivo di ricorso nella parte che si indicata al punto 4, non consente, peraltro, di rilevare la prescrizione del reato maturata (il 31 agosto 2022) successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Lecce. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi d'imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6093 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01. Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269-01; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130-01). Tale principio non può che trovare applicazione, a maggior ragione, anche nel caso in cui l'ammissibilità dell'impugnazione riguardi la statuizione concernente le spese relative all'azione civile, atteso che l'autonomia del rapporto processuale inerente al capo della sentenza concernente tale statuizione rispetto al rapporto processuale inerente il capo (o i capi) della sentenza concernente/i la responsabilità penale impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche con riguardo alla decisione relativa alla responsabilità penale, quando i motivi relativi alla stessa siano - come si è visto - inammissibili. 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile in grado di appello, statuizione che