CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose ai sensi dell'art. 223 comma secondo, n. 2, I. fall., commesso in qualità di componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, società dichiarata fallita in data 8 maggio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. L'editto accusatorio eleva nei confronti dell'imputato l'addebito di bancarotta fraudolenta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società; il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato; mentre la Corte di appello, modificando sostanzialmente il fatto, ha ritenuto configurabile l'ipotesi, diversa tanto nell'elemento oggettivo quanto in quello soggettivo, dell'avere l'imputato cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose, così immutando in maniera sostanziale la contestazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato. La fattispecie di cui all'art. 223 comma secondo, n. 2, I. fall. richiederebbe la causazione del fallimento e il dolo specifico; mentre la Corte di appello ha ritenuto che la condotta addebitata all'imputato ha aggravato il dissesto ed è stata sorretta dal dolo eventuale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. ai fini della determinazione della pena principale e della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall. 2.3.1. La Corte di appello ha negato l'attenuante, sostenendo che non fosse provata l'integralità del risarcimento; tuttavia non avrebbe tenuto conto che l'avvenuto risarcimento viene documentato dal verbale di udienza preliminare del 13 dicembre 2016 da cui risulta il carattere integrale del risarcimento versato in favore della curatela fallimentare che, in quella sede, revocò la costituzione di parte civile. Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria perché, nell'occuparsi del trattamento sanzionatorio, prende atto che il giudizio ex art. 69 cod. pen. è stato formulato in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche proprio "in ragione del danno risarcito", così riconoscendo la sussistenza di quella condizione che aveva in precedenza negato. 2.3.2. Il ricorrente si duole inoltre della omessa pronuncia sul motivo inerente alla durata delle pene accessorie fallimentari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il capo di imputazione è così formulato: «[...] cagionavano dolosamente il fallimento della [società] stessa omettendo sistematicamente fin dal 2007, il pagamento degli oneri previdenziali e tributari per complessivi 3.437.312,00 euro». Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato sul rilievo, tratto dalla relazione e dalla testimonianza del curatore, che la fallita aveva omesso in maniera sistematica di corrispondere le somme dovute all'Erario a titolo di versamento Iva, per cinque esercizi, maturando un debito di oltre 3 milioni di euro. A giudizio del primo giudice si è trattato di una scelta consapevolmente operata dall'imputato, finalizzata ad un autofinanziamento che ha consentito alla società di continuare la propria attività sino al 2012, nonostante la crisi si fosse manifestata già dal 2008, con la chiusura di tutti gli esercizi in perdita. 2.2. La Corte di appello non apporta alcuna modifica al fatto-reato (inteso come accadimento storico) contestato dall'organo di accusa e ritenuto dal primo giudice (sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie da cui è derivato il fallimento della società) ma si limita a ricondurre quel fatto alla fattispecie astratta che, nell'ambito dell'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., è ad esso più consona: quella di aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose. Invero le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (tra le ultime Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337). 2.3. In una simile situazione non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, posto che il fatto storico è rimasto immutato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La tesi propugnata dal ricorrente si pone in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità vuoi sul tema dell'elemento materiale vuoi sulla connotazione di quello soggettivo.3.1. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, secondo ius receptum, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 247316; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189). 3.2. Sul piano dell'elemento soggettivo, è del tutto priva di fondamento la tesi prospettata dal ricorrente in ordine alla necessità del dolo specifico. Invero è pacifico in giurisprudenza che il dolo diretto debba investire le condotte mentre non è richiesta una volontà finalizzata a provocare lo stato di decozione; essendo sufficiente "l'astratta prevedibilità" del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 247315; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015 , Lubrina, Rv. 265510). Deve ritenersi che nel caso in esame «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato 4.1. La Corte di appello ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non perché un risarcimento non c'è stato, ma perché non vi è prova che tale risarcimento sia stato integrale. La circostanza, già valutata dal giudice di merito, che la curatela fallimentare ha revocato la costituzione di parte civile, dando atto della intervenuta transazione, non dimostra che il risarcimento sia stato integrale, anzi, come osserva la Corte di appello, proprio la menzione di una transazione lascia propendere, in assenza di prova sulla entità delle somme corrisposte, nel senso di un risarcimento parziale, dato che la transazione è il negozio di componimento della lite attraverso reciproche concessioni. Per le medesime ragioni nessuna contraddizione è ravvisabile nel fatto che del risarcimento parziale si sia tenuto conto ai fini del giudizio ex art. 69 cod. pen.: il punto non è un avvenuto risarcimento (pacifico), ma l'integrale soddisfazione del danno provocato. 4.2. Il motivo che denuncia l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della durata delle pene accessorie è generico, poiché, a fronte di una durata contenuta a due anni, non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a un trattamento ancor più favorevole. 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige