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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23628/2026

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a e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOControGANGEMI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIAavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1770/04/2017 depositata il 12/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, delD.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito,recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n.197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOControGANGEMI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIAavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1770/04/2017 depositata il 12/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, delD.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito,recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n.197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris