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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 01449/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25416 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25416del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A21 B801T) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 755/2020, pubblicatain data 10 giugno 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento notificatagli dalla AGEA per un importo di € 381.766,09, oltre accessori, fondata su precedente cartella di pagamento (per crediti aventi ad oggetto “prelievi supplementarinel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”).

Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’opposizione è stata accoltadal Tribunale di Bergamo.

Ricorre la AGEA, sulla base di seimotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedell’art. 133 comma 1 lett. t) d.lgs. 2.7.2010, n. 104in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1».

L’agenzia ricorrente contesta la giurisdizione del giudice ordi- nario in merito all’opposizione proposta, sostenendo che, con- trariamente a quanto affermato dal tribunale, sussisterebbein- vece la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. t) , del d ecreto l egislativo 2 luglio 2010 n. 104, quanto meno in virtù del principio di concentra- zione delle tutele, essendo già in contestazionetra le parti, pro- prio davanti al giudice amministrativo, anche l’importo dovuto per la pretesa di cui alla cartella di pagamento opposta.

Il motivo è fondato.

La presente opposizione è stata qualificata del giudice del me- rito in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c. e non sono state avanzate specifiche censure con riguardo a tale qualificazione, del resto conforme alconsolidato indirizzo di questa Corte, anche in relazione alle contestazioni aventi ad oggetto la mancata indicazione nel precetto dei criteri di calcolo di aliquote ed accessori del credito principale ( cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296del 05/05/2009, Rv. 608007 –01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993 , Rv. 482830 – 01; da ultimo: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022, Rv. 664254 -01).

L’agenzia ricorrente, peraltro, fa presente che, nella specie,il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito oggetto dell’intimazione opposta nella presente sede è in realtà già in Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 contestazione davanti al giudice amministrativo, essendo state già impugnate davanti a tale giudice sia la cartella sottostante, sia l’intimazione stessa, per ragioni legate alla effettiva debenza ed al quantumdellerelative pretese : ciò determinerebbe la giu- risdizione del giudice amministrativo anche sull’opposizione agli atti esecutivi, in virtù del principio di concentrazione delle tu- tele.

Effettivamente, in base all’indirizzo espresso delle Sezioni Unite di questa Corte nella materia oggetto del contenderee per ri- vedere il quale non si hanno elementi in questa sede, nel caso in cui la pretesa esecutivadell’amministrazione sia oggetto di contestazioni che riguardino sia l’esercizio del potere ammini- strativo e, quindi, la sussistenza del credito fatto valere con l’intimazione di pagamento oggetto di opposizione,sia la rego- larità degli atti esecutivio preesecutivi, va attribuita prevalenza al principio di concentrazione delle tutele ai fini della giurisdi- zione, con conseguente estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche all’opposizione agli atti ese- cutivi(cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018 , Rv. 651818 –01: «in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controver- sie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espres- sione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.; ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostan- ziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall’Au- torità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legit- timo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 diventa il dominus dell’intera controversia, ancorché caratteriz- zata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti sog- gettivi»).

Nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite nel precedente appena richiamato, in cui l’intimato aveva proposto sia opposi- zione all’esecuzione che opposizione agli atti esecutivi avverso una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si è, per- tanto,affermata la giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo con riguardo ad entrambe le opposizioni, onde evitare la frammentazione delle tutele (conf.: Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 33850 del 12/11/2021 , Rv. 662882 – 01 , in fattispecie del tutto analoga alla presente controversia).

Dal fondamento di tali principi di diritto consegue poi altresì, necessariamente,che non possano farsi distinzioni a seconda del caso in cui le contestazioni relative al quomodo ed all’ an exequendum siano state proposte nell’ambito del medesimo giudizioovvero siano state avanzate con distint e azioni, anche eventualmente davantia giudici diversi: ai fini della sussistenza della richiamata esigenza di concentrazione delle tutele davanti al giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva, ha infatti esclusivo rilievola contemporanea pendenza in giudizio delle predette contestazioni.

Poiché si tratta di fattispecie su cui le Sezioni Unite della Corte si sono già più volte pronunciate, con indirizzo che appare ormai consolidato, il ricorso, sebbene avente ad oggetto una que- stione di giurisdizione, può essere trattato da questa Sezione semplice(cfr., da ultim o: Cass., Sez.

U , Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733 –01).

Per quanto fin qui osservato,va in definitiva affermata la giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativosulla presente op- posizione agli atti esecutivi.

Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La decisione impugnata, con la quale, al contrario, si è ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario deve quindi es- sere cassata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del giu- dice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice ammini- strativo e con assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso, attinenti al merito dello stesso. 2.È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata è cassata ed è dichiarato il di- fetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, davantial quale sono ri- messe le parti.

Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere in- tegralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, anche in considerazione delle incertezze inter- pretative sussistenti sulla questione di diritto posta con il ri- corso, quanto meno negli esatti termini in cui viene in rilievo nella fattispecie.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti; - dichiara integralment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25416 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25416del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A21 B801T) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 755/2020, pubblicatain data 10 giugno 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento notificatagli dalla AGEA per un importo di € 381.766,09, oltre accessori, fondata su precedente cartella di pagamento (per crediti aventi ad oggetto “prelievi supplementarinel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”). Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’opposizione è stata accoltadal Tribunale di Bergamo. Ricorre la AGEA, sulla base di seimotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedell’art. 133 comma 1 lett. t) d.lgs. 2.7.2010, n. 104in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1». L’agenzia ricorrente contesta la giurisdizione del giudice ordi- nario in merito all’opposizione proposta, sostenendo che, con- trariamente a quanto affermato dal tribunale, sussisterebbein- vece la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. t) , del d ecreto l egislativo 2 luglio 2010 n. 104, quanto meno in virtù del principio di concentra- zione delle tutele, essendo già in contestazionetra le parti, pro- prio davanti al giudice amministrativo, anche l’importo dovuto per la pretesa di cui alla cartella di pagamento opposta. Il motivo è fondato. La presente opposizione è stata qualificata del giudice del me- rito in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c. e non sono state avanzate specifiche censure con riguardo a tale qualificazione, del resto conforme alconsolidato indirizzo di questa Corte, anche in relazione alle contestazioni aventi ad oggetto la mancata indicazione nel precetto dei criteri di calcolo di aliquote ed accessori del credito principale ( cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296del 05/05/2009, Rv. 608007 –01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993 , Rv. 482830 – 01; da ultimo: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022, Rv. 664254 -01). L’agenzia ricorrente, peraltro, fa presente che, nella specie,il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito oggetto dell’intimazione opposta nella presente sede è in realtà già in Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 contestazione davanti al giudice amministrativo, essendo state già impugnate davanti a tale giudice sia la cartella sottostante, sia l’intimazione stessa, per ragioni legate alla effettiva debenza ed al quantumdellerelative pretese : ciò determinerebbe la giu- risdizione del giudice amministrativo anche sull’opposizione agli atti esecutivi, in virtù del principio di concentrazione delle tu- tele. Effettivamente, in base all’indirizzo espresso delle Sezioni Unite di questa Corte nella materia oggetto del contenderee per ri- vedere il quale non si hanno elementi in questa sede, nel caso in cui la pretesa esecutivadell’amministrazione sia oggetto di contestazioni che riguardino sia l’esercizio del potere ammini- strativo e, quindi, la sussistenza del credito fatto valere con l’intimazione di pagamento oggetto di opposizione,sia la rego- larità degli atti esecutivio preesecutivi, va attribuita prevalenza al principio di concentrazione delle tutele ai fini della giurisdi- zione, con conseguente estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche all’opposizione agli atti ese- cutivi(cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018 , Rv. 651818 –01: «in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controver- sie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espres- sione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.; ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostan- ziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall’Au- torità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legit- timo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 diventa il dominus dell’intera controversia, ancorché caratteriz- zata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti sog- gettivi»). Nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite nel precedente appena richiamato, in cui l’intimato aveva proposto sia opposi- zione all’esecuzione che opposizione agli atti esecutivi avverso una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si è, per- tanto,affermata la giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo con riguardo ad entrambe le opposizioni, onde evitare la frammentazione delle tutele (conf.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 33850 del 12/11/2021 , Rv. 662882 – 01 , in fattispecie del tutto analoga alla presente controversia). Dal fondamento di tali principi di diritto consegue poi altresì, necessariamente,che non possano farsi distinzioni a seconda del caso in cui le contestazioni relative al quomodo ed all’ an exequendum siano state proposte nell’ambito del medesimo giudizioovvero siano state avanzate con distint e azioni, anche eventualmente davantia giudici diversi: ai fini della sussistenza della richiamata esigenza di concentrazione delle tutele davanti al giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva, ha infatti esclusivo rilievola contemporanea pendenza in giudizio delle predette contestazioni. Poiché si tratta di fattispecie su cui le Sezioni Unite della Corte si sono già più volte pronunciate, con indirizzo che appare ormai consolidato, il ricorso, sebbene avente ad oggetto una que- stione di giurisdizione, può essere trattato da questa Sezione semplice(cfr., da ultim o: Cass., Sez. U , Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733 –01). Per quanto fin qui osservato,va in definitiva affermata la giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativosulla presente op- posizione agli atti esecutivi. Ric. n. 25416/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La decisione impugnata, con la quale, al contrario, si è ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario deve quindi es- sere cassata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del giu- dice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice ammini- strativo e con assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso, attinenti al merito dello stesso. 2.È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata è cassata ed è dichiarato il di- fetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, davantial quale sono ri- messe le parti. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere in- tegralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, anche in considerazione delle incertezze inter- pretative sussistenti sulla questione di diritto posta con il ri- corso, quanto meno negli esatti termini in cui viene in rilievo nella fattispecie. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti; - dichiara integralment
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