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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34750/2021

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34215/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 I R\1\ I)\, elettivamcnte domiciliato in ROMA, presso CANUTI T.RIA della (ORTI', SUPRI'IMA 1)1 CASSA/R rappresentato e difeso dall'avvocato l'I:\

I. \\LITI', 13( r\:( ;11 ,I.1: - ricorrente - contro :\11N ISTI '1RO DI .1.'1 NT1 ), 80224030587, elettivamente domiciliato in ROI\

I. \, VIA 1)1'.1 )R.1.( 1-11'181 12, presso l'A \[OSCURATO:PERSONA] ( i I';'.N 1101 i 1)11 .1.0 STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso il decreto R.G. n. 1214/2018 emesso dal 1RI131»\.11,r 1)1 l:AQUILA depositato in data 04/10/2019: <202- udita la relaziAme della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

I \ ) D i LTR R.G.N. 34215/2019 Camera di consiglio del 8/11/2021 Rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] T vaglino lì Funz idiziario Fran ATAN1A [OSCURATO:PERSONA] oggi, 7f.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34215/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 I R\1\ I)\, elettivamcnte domiciliato in ROMA, presso CANUTI T.RIA della (ORTI', SUPRI'IMA 1)1 CASSA/R rappresentato e difeso dall'avvocato l'I:\ I. \\LITI', 13( r\:( ;11 ,I.1: - ricorrente - contro :\11N ISTI '1RO DI .1.'1 NT1 ), 80224030587, elettivamente domiciliato in ROI\ I. \, VIA 1)1'.1 )R.1.( 1-11'181 12, presso l'A \[OSCURATO:PERSONA] ( i I';'.N 1101 i 1)11 .1.0 STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso il decreto R.G. n. 1214/2018 emesso dal 1RI131»\.11,r 1)1 l:AQUILA depositato in data 04/10/2019: <202- udita la relaziAme della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I \ ) D i LTR R.G.N. 34215/2019 Camera di consiglio del 8/11/2021 Rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] T vaglino lì Funz idiziario Fran ATAN1A [OSCURATO:PERSONA] oggi, 7f.
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