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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 31642/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] fiere e tensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] fiere e tensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 31642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris