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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 12741/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i reati accertati con due sentenze di condanna della medesima Corte, entrambe a seguito di giudizio abbreviato, riguardanti vicende di spaccio di sostanze stupefacenti (I- sentenza 18/10/2007, pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa, pena dichiarata estinta per indulto nella misura di 18 mesi ed C 9793,42, pena residua dichiarata estinta per prescrizione; II- sentenza del 24/9/2012, pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed C 14.000 di multa, quest'ultima ritenuta la condanna più grave), ed ha rilevato che il riconoscimento del vincolo non determina conseguenze sulla pena da eseguire, essendo stata dichiarata estinta per indulto e successivamente per prescrizione la pena inflitta per il reato satellite da unificare (determinato virtualmente l'aumento per detto reato, accertato con la prima sentenza, nella misura di cinque mesi di reclusione ed C 2.000 di multa, già ridotta per il rito), ferma restando l'entità della pena base e degli aumenti per la continuazione interna risultante dalla sentenza sub 2).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge e il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale, in quanto - stante la completa estinzione della pena inflitta con la prima sentenza - i reati satellite devono essere considerati quelli della seconda sentenza, sicché Esposito dovrebbe espiare una pena residua di mesi 5 di reclusione e C 2.000 di multa.

Qualora invece si affermi che il reato più grave è quello accertato nella seconda sentenza, secondo il ragionamento del giudice dell'esecuzione, vi è comunque un vizio logico-giuridico per non essere stata considerata la custodia cautelare presofferta di mesi 6 e giorni 5, l'indulto della pena di un anno e sei mesi e la prescrizione della residua parte di pena.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e perchè manifestamente infondato.

3.1. Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello accertato con la seconda sentenza: il giudice dell'esecuzione ha verificato che la sanzione per il reato base di detta sentenza è maggiore nella pena pecuniaria rispetto a quella della prima sentenza, in perfetta applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.Né è stata spiegata la ragione dell'affermazione difensiva per cui, a seguito dell'estinzione della pena inflitta con la prima sentenza, i reati satellite dovrebbero essere considerati quelli della seconda sentenza: trattasi di affermazione del tutto infondata alla stregua dell'indicazione legislativa appena richiamata.

3.2. Quanto al secondo rilievo, che denuncia la mancata considerazione dell'indulto pro parte e della prescrizione per la residua parte della pena, nonché della detenzione cautelare presofferta, si rileva che tali eventi hanno riguardato la pena inflitta con la prima sentenza, tanto che il giudice dell'esecuzione ha effettuato un aumento soltanto virtuale della pena per il reato satellite accertato in tale sentenza.

In particolare, il richiamo alla detenzione cautelare presofferta è del tutto generico e non era stato prospettato nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione.

Esso non può tuttavia condurre all'applicazione della fungibilità, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di custodia cautelare attinente ad un reato commesso prima di quello assunto come reato più grave (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente )[OSCURATO:PERSONA] (n., [OSCURATO:PERSONA] 5:.-) - (ciu..\_(:: ',..),,,,i.5,31...... -L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i reati accertati con due sentenze di condanna della medesima Corte, entrambe a seguito di giudizio abbreviato, riguardanti vicende di spaccio di sostanze stupefacenti (I- sentenza 18/10/2007, pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa, pena dichiarata estinta per indulto nella misura di 18 mesi ed C 9793,42, pena residua dichiarata estinta per prescrizione; II- sentenza del 24/9/2012, pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed C 14.000 di multa, quest'ultima ritenuta la condanna più grave), ed ha rilevato che il riconoscimento del vincolo non determina conseguenze sulla pena da eseguire, essendo stata dichiarata estinta per indulto e successivamente per prescrizione la pena inflitta per il reato satellite da unificare (determinato virtualmente l'aumento per detto reato, accertato con la prima sentenza, nella misura di cinque mesi di reclusione ed C 2.000 di multa, già ridotta per il rito), ferma restando l'entità della pena base e degli aumenti per la continuazione interna risultante dalla sentenza sub 2). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge e il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale, in quanto - stante la completa estinzione della pena inflitta con la prima sentenza - i reati satellite devono essere considerati quelli della seconda sentenza, sicché Esposito dovrebbe espiare una pena residua di mesi 5 di reclusione e C 2.000 di multa. Qualora invece si affermi che il reato più grave è quello accertato nella seconda sentenza, secondo il ragionamento del giudice dell'esecuzione, vi è comunque un vizio logico-giuridico per non essere stata considerata la custodia cautelare presofferta di mesi 6 e giorni 5, l'indulto della pena di un anno e sei mesi e la prescrizione della residua parte di pena. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e perchè manifestamente infondato. 3.1. Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello accertato con la seconda sentenza: il giudice dell'esecuzione ha verificato che la sanzione per il reato base di detta sentenza è maggiore nella pena pecuniaria rispetto a quella della prima sentenza, in perfetta applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.Né è stata spiegata la ragione dell'affermazione difensiva per cui, a seguito dell'estinzione della pena inflitta con la prima sentenza, i reati satellite dovrebbero essere considerati quelli della seconda sentenza: trattasi di affermazione del tutto infondata alla stregua dell'indicazione legislativa appena richiamata. 3.2. Quanto al secondo rilievo, che denuncia la mancata considerazione dell'indulto pro parte e della prescrizione per la residua parte della pena, nonché della detenzione cautelare presofferta, si rileva che tali eventi hanno riguardato la pena inflitta con la prima sentenza, tanto che il giudice dell'esecuzione ha effettuato un aumento soltanto virtuale della pena per il reato satellite accertato in tale sentenza. In particolare, il richiamo alla detenzione cautelare presofferta è del tutto generico e non era stato prospettato nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione. Esso non può tuttavia condurre all'applicazione della fungibilità, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di custodia cautelare attinente ad un reato commesso prima di quello assunto come reato più grave (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente )[OSCURATO:PERSONA] (n., [OSCURATO:PERSONA] 5:.-) - (ciu..\_(:: ',..),,,,i.5,31...... -L.
Sentenza Cassazione n. 12741/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris