CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4210/2020 del ruolo generale, proposto DA l’I STITUTO N AZIONALE DELLA P REVIDENZA S OCIALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e Investimenti dell’ente, [OSCURATO:PERSONA], giusta determinazione presidenziale n. 114 dell’11 gennaio 2017, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale enomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55D15 F205 C) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65T44 H703 V), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] S POLETO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Piazza del Comune n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso incidentale ed al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A.7 I [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78A30 G478 Z), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 152/1/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 26 giugno 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava gli appelli proposti dalle suindicate parti contro la sentenza n. 126/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (da ora solo INPS) contro l’avviso di accertamento n. 21427, con cui il Comune di Spoleto aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di 75.000,00 € a titolo di IMU relativa all’anno di imposta 2012, in relazione al possesso di tre beni immobili dell’istituito, siti in località Monteluco, nonché a Spoleto, in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA], aventi destinazione catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari caserme); 1.1. il Giudice regionale premetteva che la sentenza appellata aveva «accolto il ricorso per gli immobili di Monteluco e [OSCURATO:PERSONA] perchè destinati ad attività strumentale (ospitalità a studenti appartenenti a famiglie di dipendenti o ex dipendenti dell’istituto) svolta senza fini di lucro (finanziamento mediante ritenute sulla retribuzione, quota di partecipazione alle spese, bilancio dell’ente)», mentre lo aveva respinto in relazione all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], in quanto «l’INPS lo aveva affidato ad una società che vi ha collocato una mensa cui possono accedere anche soggetti estranei all’Istituto»(così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 1.2. la Commissione regionale riteneva entrambi gli appelli infondati, riepilogando preliminarmente le ragioni dei gravami, costituiti, quanto all’appello dell’Inps, dal rilievo che i pasti forniti ai fruitori del servizio mensa erano così ridotti da non poter generare alcun profitto e che solo in ragione di una politica di sostegno ad altri enti pubblici era stata stipulata un convenzione con la società affidataria del bene immobile, così da far accedere alla mensa, a prezzi “calmierati”, solo un predeterminato numero di dipendenti, mentre,dal suo canto, il Comune aveva posto in evidenza che solo l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] era stato adibito a convitto per studenti, mentre il bene sito in località Monteluco e quello di [OSCURATO:PERSONA] erano da tempo inutilizzati, avendo così perso la loro strumentalità con i fini istituzionali dell’ente; 1.3.il Giudice a quo respingeva – come anticipato – i suddetti a ppelli, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui «l’esenzione dal tributo di cui all’art. 7 della legge istitutiva spetta solo se vi è la destinazione effettiva ed immediata dell’immobile al soddisfacimento dei compiti istituzionali», per assumere che «la sentenza della Commissione provinciale ha fatto buon governo dei principi di diritto affermanti dalla Corte di Cassazione, ravvisando il requisito oggettivo dell’agevolazione fiscale nell’immobile adibito a studentato, non riconoscendo per gli altri immobili che erano peraltro stati affidati ad un soggetto terzo sia pure in comodato» (così nella sentenza impugnata); 2. avverso tale sentenza l’Inps proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 24 gennaio 2020, (ore 12:13) formulando quattro motivi di impugnazione e notificando in data 2 marzo 2020 controricorso avverso l’impugnazione proposta dal Comune; 3. anche il Comune di Spoleto proponeva ricorso incidentale contro la suddetta sentenza, notificandolo, in data 24 gennaio 2020 (ore 20:32) tramite posta elettronica certificata e resisteva al ricorso principale con controricorso notificato in data 4 marzo 2020, depositando infine memoria ex art. 380-bis. 1., cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione, l’INPS ha eccepito la «nullità assoluta della sentenza ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», evidenziando l’insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza nella parte in cui «sovverte la domanda delle parti, scambiando quella dell’INPS con quella del Comune, finendo per motivare in sostanziale accoglimento degli appelli e pur disponendone il rigetto» (v. pagina n. 6 del ricorso), giacchè «non è assolutamente vero che la Commissione abbia ravvisato “il requisito oggettivo per l’agevolazione fiscale nell’immobile adibito a studentato,” cioè per il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poichè per esso il Giudice di primo grado lo aveva escluso, sia pur erroneamente»(v. pagina n. 7 del ricorso), con la conseguenza che, avendo la Commissione regionale condiviso la valutazione del primo Giudice, la decisione non poteva che essere di accoglimento del motivo di appello avanzato dall’Inps in relazione all’imposta computata su detto immobile di [OSCURATO:PERSONA]; 2. con il secondo motivo di impugnazione l’Inps ha dedotto la «violazione di legge art. 36, d.lgs. n. 546/1992, art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» (v. pagina n. 10 del ricorso), lamentando la sussistenza di una motivazione perplessa ed indecifrabile, apparente, non giustificata nemmeno ai sensi dell’art. 118 disp. att./trans., cod. proc. civ., rinvenendosi «solo un espresso apprezzamento della decisione di primo grado, mentre alcuna parte della decisione stessa è commentata o tantomeno menzionata» (v. pagina n. 13 del ricorso); 3. con la terza doglianza l’istituto ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, lettera i) del D.L.gs. 504/1992 con riferimento all’art. 1 del d.M. n. 463 del 1998, degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co., 1 n. 5., c.p.c. per aver giudicato mezzo di utilizzazione indiretta la concessione gratuita in uso di porzione dell’immobile destinato a mensa e refettorio con motivazione perplessa e apparente» (v. pagina n. 14 del ricorso), assumendo che la valutazione che aveva condotto la Commissione regionale al riconoscimento dell’esenzione in relazione agli altri due immobili, doveva essere replicata anche per l’unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un «giudizio di comparazione/prevalenza dell’uso parziale dell’immobile da parte della ditta che svolge il servizio mensa rispetto alla destinazione principale della struttura, destinata (al pari delle altre strutture ubicate nel Comune di Spoleto) alla ospitalità per i figli-studenti degli iscritti alle gestioni previdenziali»(v. pagina n. 16 del ricorso); 3.1. l’Inps ha lamentato, dunque, l’anomalia motivazionale sotto il profilo «della omessa motivazione in relazione ad un passaggio rilevante del convincimento del giudice territoriale ossia la valutazione comparativa tra utilizzo della struttura quale convitto studentato ed il concorrente parziale utilizzo commerciale dell'immobile» (v. pagina n. 17 del ricorso), aggiungendo che costituisce accertamento in fatto anche la parziale utilizzazione indiretta del bene; 3.2. l’Istituto ha inoltre segnalato su punto che «la situazione in essere presso il Convitto (o meglio delle sue ridottissime parti dedicate alla cucina e alla refezione) non può essere qualificata come alla stregua di una “utilizzazione indiretta”, poiché non solo non vi è stata locazione all'appaltatore del cespite […], ma per l'Istituto la temporanea concessione in uso è assolutamente gratuita, non producendo alcun utile né alcun rimborso di spesa sulle prestazioni di beneficio sociale erogate ai minori ospiti nella struttura, le quali ultime anzi restano assolutamente prevalenti rispetto a quelle esternate dalla appaltatrice per suo proprio conto» (cfr. pagina n. 18 del ricorso), ponendo, quindi, in rilievo che «la porzione utilizzata dalla appaltatrice del servizio di mensa è ridottissima rispetto alla vera estensione del compendio edilizio […]» (v. pagina n. 19 del ricorso) e che l’attività di refezione costituisce solo una piccola parte dell’ospitalità e assistenza ivi assicurata, il tutto per concludere nel senso che «la norma disciplinante l'esenzione vada interpretata nel senso di escludere dal beneficio il contribuente che destini esclusivamente ad attività aventi natura commerciale gli immobili […] e non a imporre la decadenza per un uso solo parzialmente commerciale»(v. pagina n. 20 del ricorso); 4. con la quarta ragione di doglianza, l’istante ha dedotto la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 lettera i) del D. Lgs. 504/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non aver giudicato esente un immobile non utilizzato dal proprietario a scopo commerciale» (v. pag. n. 21 del ricorso), ponendo in rilievo che l’istituto non esercita sul predetto bene, neppure indirettamente, attività strutturata secondo criteri economici, erogando servizi sociali (ospitalità residenziale) a figli dei dipendenti pubblici minori, con servizio mensa per il solo pranzo presso il refettorio, gestito da impresa appaltatrice specializzata, da cui l’istituto non trae alcun beneficio economico, il che darebbe conto della destinazione puramente strumentale del Convitto unificato sito in [OSCURATO:PERSONA]; 5. con l’unico motivo di impugnazione incidentale il Comune di Spoleto ha censurato la sentenza appellata per «violazione o falsa applicazione degli artt. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 ed articolo 7, comma 1, lettera i) e comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile in relazione al all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per aver ritenuto applicabili le norme di esenzione dal tributo a fattispecie relative ad immobili totalmente inutilizzati da lungo tempo»(v. pagina n. 8 del ricorso incidentale); 5.1. il Comune ha posto in rilievo di aver illustrato nei precedenti gradi di giudizio che presso l’“ex Convitto femminile” di [OSCURATO:PERSONA] e l’“ex Colonia” di Monteluco ormai da lungo tempo non si svolgeva alcun tipo di attività, tantomeno qualificabile come “istituzionale”, vale a dire preordinata al conseguimento delle finalità proprie dell’ente, essendo divenuti ormai, a causa del lungo abbandono e degli atti vandalici intervenuti, completamente inagibili, il che avrebbe determinato, inequivocabilmente, la cessazione della strumentalità del bene rispetto all’esercizio delle attività protette; 5.2. la ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha affermato il principio di diritto secondo cui il riconoscimento dell’esenzione esige la destinazione immediata ed effettiva dell’immobile al soddisfacimento di compiti istituzionali, per poi confermare la pronuncia di prime cureche aveva ritenuto non rilevante l’effettivo utilizzo, segnalando poi che la decisione del primo Giudice avrebbe fatto riferimento al solo immobile di [OSCURATO:PERSONA] (Convitto ex Inpdap) per il quale era stata confermata la legittimità dell’avviso e non anche agli altri due beni immobili «dal momento che negli stessi immobili, da lungo tempo (nel 2012 ma anche oggi) non si svolge alcun tipo di attività»(v. pagina n. 13 del ricorso incidentale). 6 Tanto ricapitolato, si osserva che entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, non possono essere accolti per i seguenti motivi. 7. Risulta infondato il primo motivo dell’impugnazione principale. Emerge con sufficiente chiarezza dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata che la Commissione tributaria regionale aveva ben rappresentato che il primo Giudice aveva respinto il ricorso dell’INPS in relazione all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], in quanto «l’INPS lo aveva affidato ad una società che vi ha collocato una mensa cui possono accedere anche soggetti estranei all’Istituto» (così nella sentenza impugnata). E’ pacifico tra le parti che detta unità immobiliare corrisponde al convitto unificato sito nel Comune di Spoleto, in [OSCURATO:PERSONA], «affidato ad una società che vi ha collocato una mensa cui possono accedere anche soggetti estranei all’Istituto» (così nella sentenza impugnata nella parte in cui riporta gli esiti della decisione di primo grado). La sentenza d’appello ha reputato corretta la valutazione del primo Giudice, che aveva accolto il ricorso dell’INPS per gli immobili siti in località Monteluco ed in Spoleto, in [OSCURATO:PERSONA], respingendolo, invece, in ordine all’unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], così, coerentemente, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti. Ciò posto, va riconosciuto che effettivamente la Commissione regionale ha errato nell’aver indicato in motivazione che il requisito oggettivo era stato riconosciuto all’«immobile adibito a studentato» e non anche « agli altri immobili che erano peraltro stati affidati ad un soggetto terzo sia pure in comodato» (così nella sentenza impugnata), ma si tratta di un evidente lapsus calami, come risulta chiaro dalla suindicata narrazione dei fatti contenuta in sentenza e dall’oggettiva circostanza che, ai fini della decisione, due sono stati gli immobili (siti in Monteluco ed in Spoleto, in [OSCURATO:PERSONA]) considerati esenti perché ancora adibiti a studentato ed uno solo (quello sito in [OSCURATO:PERSONA]) ritenuto sottoponibile a tassazione perché, per una sua porzione, affidato a soggetto terzo. Detto errore materiale non inficia, quindi, la sentenza, risultando comprensibile e chiaro il comando giudiziale. Soccorre, a tal proposito, il principio di questa Corte, secondo cui «[…] sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, solo nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass., 11/07/2014, n. 15990 ; Cass., 30/12/2015, n. 26077 ; Cass., 27/06/2017, n. 16014; Cass., 17/10/2018, n. 26074). In particolare, si è osservato che, nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, prospettandosi la possibilità del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo di rigetto, sussiste l'interesse ad impugnare la decisione, facendo valere la nullità della sentenza, in capo alla parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale intenda lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerne il dispositivo (Cass., 27/06/2012, n. 10747, relativa allo specifico caso in cui la decisione rechi un dispositivo di rigetto dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, ed una parte motiva volta, invece, all'accoglimento della stessa). Per converso, non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicchè, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza (Cass., 21/11/2014, n. 24841). (cfr. Cass., Sez. I ., 5 maggio 2021, n. 11794). Nel caso di specie, come sopra illustrato, deve senz'altro escludersi il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo dia luogo a nullità della sentenza di appello, risultando sia la motivazione, che il dispositivo diretti a rigettare il gravame. 8. Non ha fondamento neanche il secondo motivo di impugnazione principale, concernente – come sopra esposto – la dedotta motivazione apparente, perplessa ed indecifrabile, della sentenza impugnata. Giova premettere, sul piano dei principi, che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., dovendo, invece, escludersi (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez.U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159(p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232;Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557(p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. Nel caso in esame, la motivazione impugnata, sia pure sintetica, risulta chiara nel suo fondamento, consente cioè di conoscere le ragioni logico- giuridiche che hanno condotto la Commissione regionale ad affermare la (parziale) legittimità dell'atto impositivo opposto, non essendo stata riconosciuta l’esenzione in relazione all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] perché utilizzato da terzi. 9. La terza doglianza, articolata in base al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., va dichiarata inammissibile. A tacer d’altro (involgendo il motivo in esame anche ragioni di non condivisione della decisione nella parte in cui si è sostenuto che «la situazione in essere presso il Convitto non può essere qualificata, come alla stregua di “utilizzazione indiretta”» v. pagina n. 18 del ricorso, nonché sull’«uso solo parzialmente commerciale»del bene - v. pagina n. 20 del ricorso - non sussumibil i nel citato parametro e comunque inerenti a valutazioni di merito non esigibili nella sede che occupa), conta osservare, con valutazione assorbente, che la censura intercetta il limite preclusivo di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 26 giugno 2019, con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2018) che conferma la decisione di primo grado. Ebbene, l’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, in ragione della esistenza, alla luce di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti sia da parte della sentenza di primo grado, che ad opera della sentenza di secondo grado, appena aggiungendo che nemmeno il ricorrente ha dimostrato – come era suo onere - che le due pronunce si siano, invece, basa te su accertamenti non sovrapponibili, lamentando invece l’«espresso apprezzamento» (v. pagina n. 13 del ricorso) prestato dalla Commissione regionale alla sentenza di prime cure, con ciò confermando la medesima valutazione operata dai due giudici di merito (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama. Cass.18.12.2014, n. 26860 e Cass. 22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724). 10. Infine, non merita accoglimento neppure la quarta ragione di censura, basata sulla dedotta violazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per non aver considerato esente il bene non utilizzato dall’Istituto a scopo commerciale. Essa risulta, difatti, inammissibile, nella parte in cui, ha contestato la valutazione della Commissione regionale relativamente al riconoscimento dell’esercizio, anche indiretto, di un’attivit à strutturata secondo criteri economici, assumendo - di contro - che la stessa era, in realtà, strumentalmente destinata all’erogazione di servizi sociali (ospitalità residenziale) a favore dei figli minori di dipendenti pubblici, con servizio mensa per il refettorio organizzato in spazi ridotti rispetto al complessivo compendio edilizio, senza conseguire benefici economici. Non può, infatti, non osservarsi sul punto che il predetto apparato critico risulta diretto ad ottenere dalla Corte un diverso, non esigibile nella presente sede, apprezzamento di merito sul contenuto (asseritamente non commerciale) dell’attività svolta. In ogni caso, ferma restando l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice regionale sulla fruizione del predetto servizio anche da parte di soggetti estranei all’Istituto, la censura si palesa anche infondata sul versante dei principi, avendo questa Corte chiarito che: -«l’orientamento consolidato di questa Corte afferma che l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore è condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come "esentabili"»; -«l’esenzione “esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8496 del 09/04/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 24/02/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912del 20/07/2016; [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019, relativamente alla lett. a) dello stesso art. 7, comma 1)”»; -«La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato non è comunque sufficiente, secondo lo stesso orientamento, a giustificare l'applicazione dell'agevolazione. Infatti, è stato ritenuto che “In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di un contratto dicomodato, da parte di un soggetto diverso […] da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016, cit.)»; -«quanto poi alla natura del titolo sul quale si fonda la concessione del bene al terzo, èstato specificato, sia pure a proposito di altra fattispecie di agevolazione, che, al fine della necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore, “la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3112 del 01/02/2019)”» ( così Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4935 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 14 marzo 2023, n. 8073; Cass., Sez. T, 14 marzo 2023, n. 7352). Non solo. Non sfugge che il legislatore si è fatto carico di disciplinare specificamente la fattispecie di ‘destinazione mista’ dell’immobile e di sua proporzionale imponibilità con l’art. 91-bisdel d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. Nondimeno, sul punto «si è recentemente osservato (Cass. n. 32742/22, v. anche Cass.n. 36926/22) che “Invero, ai sensi dell’art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; solo qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Come specificato nel decreto n. 200 del 2012 del Ministero delle Finanze gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del d.l. n. 1 del 2012, nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento; la dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni (…). In definitiva, pur dovendo precisarsi che la esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 può applicarsi, in caso di uso misto dell’immobile proporzionalmente, a quella porzione dell’immobile destinata all’attività esente anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell’unità immobiliare, resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione (…)» (così Cass., Sez. T. 16 febbraio 2023, n. 4923 e nello stesso senso Cass., Sez. T. , 8 febbraio 2023, n. 3826). Ebbene, non risultando nemmeno richiamata la presentazione di tale dichiarazione, resta preclusa l’operatività dell’invocata esenzione anche sotto quest’ultimo profilo. 11. Del pari inammissibile risulta il ricorso incidentale presentato dal Comune di Spoleto, con il quale si è lamentata la predetta violazione di legge (degli artt. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992 e 14 disp. prel. cod. civ.), per aver riconosciuto l’esenzione in relazione alla detenzione di beni immobili inutilizzati da lungo tempo. Il motivo, infatti, si è fondato sul rilievo che «la situazione fatto prevale rispetto all’accatastamento del bene» (v. pagina n. 10 del ricorso incidentale) e si è poi sviluppato nella rappresentazione delle condizioni di inutilizzo e di abbandono dei predetti beni. Senonchè, la censura disvela un uso improprio del paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., in quanto attraverso la denunciata violazione e/o falsa applicazione di legge rivolge, nella sua concretezza, alla Corte la richiesta di una nuova valutazione di merito sull’asserita situazione fattuale delle unità immobiliari contro l’apprezzamento operato dai giudici di merito, avendo la Commissione tributaria provinciale, in termini confermati per relationem da quella regionale, ritenuto che «nella fattispecie deve escludersi in ogni caso che gli immobili di cui si tratta abbiano visto venir meno tale nesso di strumentalità, atteso che per gli anni successivi, almeno in relazione al bando per gli anni 2014/2015, essi sono stati utilizzati allo scopo corrispondente all’intestazione catastale»(v. pagina n. 8 della sentenza di primo grado opportunamente depositata dal Comune), ossia alla categoria B1 (collegi e convitti, educandati, etc.). Tale ordine di idee, basato sul ritenuto perdurante utilizzo dei beni secondo le finalità protette, è valso a riconoscere l’esenzione «agli immobili di Monteluco e di piazza Carducci»(v. pagina n. 9 della sentenza di primo grado), il tutto dopo aver richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «in tema di ICI l'esenzione dall'imposta prevista dall’art. 7 comma 1, lett. i) del d.lgs. del 1992, spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all'esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo previsione normativa (Cass. 12-10-2016 n. 20515)» (v. pagina n. 8 della sentenza di primo grado). Per tale via, anche la Commissione regionale, nel ritenere che il Giudice di prime cure aveva «fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione»(così nella sentenza impugnata), ha confermato l’esplicita valutazione di merito sulla permanenza di un nesso di strumentalità tra l’utilizzo dei beni e le finalità dell’ente in relazione agli immobili di Monteluco e [OSCURATO:PERSONA] (unità immobiliari queste chiaramente indicate a pagina 9 della prima sentenza, rendendo così irrilevante il riferimento al convitto ex Inpdap, corrispondente invece all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], pure contenuto nella sentenza di primo grado, v. pagina n. 7). E tutto ciò, in termini effettivamente coerenti con il principio affermato più volte dalla Corte circa l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche da ultimo ribadito da questa Corte nel senso che «il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette. Invece, pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene» (così Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3445). Non sussistono, quindi, le lamentate violazioni di legge, appena aggiungendo sul punto che la presente decisione è in linea e non si pone in contrasto con la pronuncia n. 9100 del 18 maggio 2020, resa tra le stesse parti ed in relazione ai medesimi beni, sia pure per diversi anni di imposta. In tale giudizio, infatti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di merito (che pure aveva riconosciuto all’INPS l’esenzione in oggetto), ritenendo che il giudice territoriale – diversamente da quanto accaduto nella specie, alla luce di quanto sopra illustrato - avesse completamente omesso l’accertamento sulle ragioni effettive del "mancato utilizzo" dell'immobile e quindi di verificare se tale circostanza fosse o meno stata idonea ad incidere sulla destinazione dell'immobile, applicando quindi il medesimo principio, qui riaffermato, secondo il quale il mancato utilizzo capace di escludere il diritto al trattamento agevolato è solo quelle che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene. 12. Alla stregua delle valutazioni svolte vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. 13. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. 14. Va infine dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versame