Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05623/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa (riferita tuttavia ad una diversa situazione processuale e dunque verosimilmente inviata per errore); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel riscontrare il dolo del reato di evasione ascritto all'imputato mentre per altro verso lamenta la pretermissione della sollecitazione difensiva legata alla rivendicata applicabilità alla specie del disposto di cui all'ari 131 bis cp, prospettata, tuttavia/in appello, in termini di immediata genericità cosi da giustificare comunque la valutazione pregiudiziale resa dalla Corte: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa (riferita tuttavia ad una diversa situazione processuale e dunque verosimilmente inviata per errore); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel riscontrare il dolo del reato di evasione ascritto all'imputato mentre per altro verso lamenta la pretermissione della sollecitazione difensiva legata alla rivendicata applicabilità alla specie del disposto di cui all'ari 131 bis cp, prospettata, tuttavia/in appello, in termini di immediata genericità cosi da giustificare comunque la valutazione pregiudiziale resa dalla Corte: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 05623/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris