CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 416-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].A, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, Pec: -nanfredopiazza©pec.giuffre.it - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 195/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Cosenza pronunciando sulla domanda del locatore [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la convalida di sfratto intimato per morosità nei confronti della conduttrice, sociel:à [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e sull'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta per somme corrispondenti a lavori effettuati nell'immobile locato, per il deposito cauzionale e per somme pagate a terzi su indicazione del locatore, preso atto di una .1ransazione intercorsa tra le parti nel corso del giudizio, con sentenza del 4 giugno 2018, dichiarò risolto il contratto di locaz:one per grave morosità della società conduttrice, e la condannò a pagare la somma di C 24.050,00 oltre interessi (canoni dal febbraio 2012 fino alla data del rilascio -ottobre 2013- pari alla somma complessiva di C 28.050 da cui detrasse l'importo di C 4000 versato a titolo di cauzione) escludendo la debenza di somme per i pretesi lavori effettuati dalla conduttrice nell'immobile; la Corte d'Appello di Catanzaro, adita dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e contumace il Martire, con sentenza del 28;2/2020, esclusa l'ammissibilità delle prove orali richieste e dei documenti prodotti in grado di appello, ritenne che la documentazione versata in primo grado a supporto dell'eccepita compensazione non fosse idonea ad integrare la prova dell'avvenuto pagamento, in quanto le cambiali riportavano il solo frontespizio con la dicitura "pagato" senza che lk medesirngt fosse riferibile ad alcun soggetto, né alla parte creclitrice né ad istituto delegato; ritenne provato il solo pagamento della somma di C 1500 (v. sentenza impugnata p. 5), 3computata dal dovuto e confermò l'assenza di presupposti per portare in compensazione quanto preteso dalla conduttrice per lavori effettuati sull'immobile, in mancanza di prova di Ric. 2)21 n. 00416 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- assenso prestato dal locatore alla realizzazione dei medesimi; conclusivamente ridefinì il dovuto nella somma di C 22.550, oltre interessi e condannò la convenuta alle spese del primo grado, essendo non dovute quelle per il grado di appello stante la contumacia del Martire; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo articolato in tre censure; non è stata svolta attività difensiva da parte resistente; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-5is cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. den Jnzia la violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento del fatto con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; l'omesso esame di fatti e di documenti decisivi ex art. 360, co. 1 n. 5 travisamento del fatto per non avere la corte di merito tenuto conto che i lavori effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riguardavano soltanto il locale-magazzino affittato ma l'intero fabbricato nel quale lo stesso era inserito, con il conseguente errore, nel considerare il consenso del Martire solo quale locatore e non anche quale proprietario dell'intero fabbricato; la ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia speci'lcato quali documenti abbia ritenuto non esaminabili perel'é tardivi e quali, invece, pur prodotti tempestivamente, siano stati ritenuti non idonei a formare un convincimento diverso rispetto a quello del giudice di primo grado; in secondo Ric. 2)21 n. 00416 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -3- luoco lamenta che la corte di merito non abbia tenuto conto della transazione intervenuta tra le parti e della novazione delle rispettive pretese così come abbia omesso di considerare ccntenuto della CTU la quale avrebbe consentito di acclarare che L lavori effettuati sull'immobile non riguardavano soltanto la parte locata ma anche il resto dell'edificio; il motivo per come strutturato è inammissibile; innanzitutto la Corte di merito ha specificato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, di ritenere inammissibili tutti i documenti prodotti in grado di appello; in secondo luogo la ricorrente, pur illustrando quale motivo di censura, la pretesa pretermissione della documentazione prodotta, attestante, a suo dire, l'avvenuto pagamento, e pur facendo riferimento alla transazione inte -corsa tra le parti, ad una dedotta novazione delle rispettive pretese e ad un verbale di rilascio, non illustra in alcun modo il contenuto di tale documentazione; ne consegue, pertanto che il motivo, è per queste ragioni inammissibile perché privo di autosufficienza e dunque per violazione dell'art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c. ; in secondo luogo le censure tendono ad una rivalutazione delle prove, hanno natura fattuale e non osservano le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte né per prospettare la violazione dell'art. 116 c.p.c., né per sollevare il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.; quanto alla pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. si ricorda che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa La violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risu t:anza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente Ric. 2D21 n. 00416 sez. M3 - ud. 27-09-2022 appezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specilca regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si ded,..ica che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., SU n. 20867 del 202D; Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022); quanto alla pretesa pretermissione del fatto decisivo del l'avvenuta realizzazione dei lavori di ristrutturazione sull'intero fabbricato, si osserva che le censure proposte al rigua-do sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo la parte ricorrente precisato quando e in quali esatti termini ha fatto riferimento specifico, ai fini dell'invocata compensazione, anche ai corrispettivi per i lavori al fabbricato dovulj a titolo di appalto, appalto cui si fa riferimento a p. 15 del ricorso, invocando l'applicazione della normativa di cui 1655 e ss.; con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 1575, 1576 c.c. emessa applicazione dell'art. 1655 c.c.; afferma che la sentenza avrebbe applicato erroneamente le disposizioni sulla locaz one, che avrebbero al più riguardato la sola porzione di fabbricato oggetto di locazione ma non anche le consistenti parti residue alle quali sarebbero state applicabili le norme sull'appalto, che può concludersi verbalmente o per facta condudentia, con la conseguente debenza degli importi Ric. 2)21 n. 00416 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -5- sostenuti per i lavori effettuati da portare in compensazione con le somme dovute a titolo di canoni non pagati; anche questo motivo difetta di specificità essendo le pretese violazioni enunciate in modo del tutto generico; la ricorrente, inoltre, non riporta dove e come abbia sollevati a questione ora proposta - • iudizio di merit così da non porre questa Corte in condizione di poter comprendere se la stessa sia si:ata dedotta nei gradi merito o se sia, invero, nuova e come tale inammissibile; in ogni caso/ la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha ritenuto/ guanto alla asserita autorizzazione implicita e/o verbale alla realizzazione delle opera in parola che "anche a voer prescindere ..dall'inefficacia di un'autorizzazione resa fuori dalie forme vincolate pattuite tra le parti, va rimarcato corre da nessuna testimonianza emerga che un simile assenso vi sia stato, nessuno dei testi dichiarando di esserne nemmeno a cenoscenza, e nessuno affermando neanche la mera presenza del Martire al momento della realizzazione delle opere"; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo per provvedere sulle spese;-4A-Qm4A-43(-9 &Ah, ett i 41..tAkiln ra- C‘AkR/4.. WAL si dà atto della "sussistenza dei presupposti processuali per- il versamento, da parte della ricorrente, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ii. ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla spese; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a Ric. 2:21 n. 00416 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -6- taolc, di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato