CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23001/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Veneto n.851/2019 depositata il30/09/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 16847/2020Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 23001/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 08/07/2026Milena Balsamo