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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 26826/2025

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difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, indirizzo [OSCURATO:EMAIL] principalie sul ricorso iscritto al n.

RG 12439/2023, proposto da:J.C. , G.S. , F.S. , [...]X.M.

S.H. , B.W. , tutti rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], indirizzo [OSCURATO:EMAIL] disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Ricorrenti incidentaliAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] (già G. RUMMO), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 01009760628, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DePaola, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] incidentale condizionatoavverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5065/2022depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I FATTI1.

Alle 20.40 del 25 luglio del 2008, la signora J.C. ,venticinquenne all’epoca dei fatti, giunta alla quarantunesima settimanadi gravidanza e ormai prossima al parto, venne accompagnata al prontosoccorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento;2.

Fin dalle 20.58 vennero riscontrati segnali cardiotocografici di allarme,mentre un successivo tracciato eseguito circa 3 ore dopo avrebbeevidenziato una perdita di variabilità durante le decelerazioni – sintomodi sofferenza fetale;3.

Benché gli esami strumentali avessero indicato una chiara situazione dipericolo, nessun intervento venne eseguito durante l’intera notte,essendosi i sanitari limitati a ripetere i tracciati cardiotocograficinonostante la madre della signora J.C. ne avesse ripetutamenterichiesto l’intervento, preoccupata dagli allarmi sonori provenienti dallastrumentazione cardiotocografica, dopo che la figlia era stata finalmentericoverata, alle ore 00.45, con diagnosi di sofferenza fetale acuta;4.

Nonostante la puerpera avesse ripetutamente evidenziato di non sentirepiù alcun movimento della bimba nel suo grembo, soltanto alle 9.45 delgiorno successivo venne eseguita una ecografia - che mostrava segni diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025grave compromissione del feto - e soltanto alle 10.11 si procedetteall’intervento di parto cesareo.5.

Dopo trenta minuti dalla nascita – come si legge nella sentenza delTribunale di Benevento, puntualmente riportata dalla Corte di appello alfolio 3 della sentenza oggi impugnata - la piccola A.K. morì, puressendo stata sottoposta ad inutili interventi di rianimazione, a causa diuna grave asfissia perinatale;6.

Tra la sera del 25 luglio e il mattino del giorno successivo, fino alle 9.37,avevano prestato servizio presso il nosocomio i medici I.J. e [...]O.G. , che vennero imputati nel procedimento penale instauratosi a lorocarico per il delitto di omicidio colposo della piccola A.K. .

Ilprocedimento si concluse con la condanna della sola O.G. .I [OSCURATO:PERSONA] MERITOIl giudizio dinanzi al tribunale di Benevento1.

La signora J.C. , insieme al marito ed ai nonni paterni e materni dellabimba spirata poco dopo la nascita, in proprio nonché in rappresentanzadei due figli nati successivamente alla morte della sorellina, convennerodinanzi al Tribunale di Benevento l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni patiti a vario titolo da ciascuno dei seila propria compagnia di assicurazioni, la QBE Insurance limited, che sicostituì eccependo la non operatività della polizza.

Il 31 gennaio 2019spiegò intervento volontario, ex art. 111 comma 3 c.p.c., la RelianceNational [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi cessionaria del portafoglio diresponsabilità medica della QBE - alla quale era succeduta, sia pursoltanto in parte qua – e chiedendo la conseguente estromissione dalgiudizio della cedente, cui, peraltro, non avrebbe prestato il proprioconsenso l’Azienda ospedaliera.2.

Il Tribunale di Benevento, esaurita l’istruttoria - espletata sia a mezzotesti che mediante CTU - ritenne i sanitari responsabili della morte dellaOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025neonata, evocando, in proposito, la più recente giurisprudenza penale intema di distinzione tra feto e persona (e dunque quella tra interruzionecolposa della gravidanza e omicidio colposo: Cass. Pen. 27539/2019),ritenendo configurabile la fattispecie della perdita non del feto, ma dellapiccola neonata (“alta 50 cm, dal peso di 3,2 kg., compiutamenteformata e priva di qualsivoglia patologia fino al momento in cui erainiziato il travaglio della mamma”), che era stata regolarmente registratapresso l’ufficio dello stato civile del comune di Benevento (sul punto,amplius, infra).3.

La domanda risarcitoria fu pertanto accolta in favore tanto dei genitoridella bambina - cui venne riconosciuto e liquidato il danno da perdita delrapporto parentale nella misura minima prevista dalle tabelle di Milanoall’epoca vigenti (165.000 euro ciascuno), considerata la brevissimadurata del rapporto parentale e la loro giovane età, che gli avevaconsentito di generare altri due figli, il primo concepito dopo soli 5 mesidalla morte di una sorellina mai conosciuta – quanto dei nonni (24.000euro ciascuno), mentre venne rigettata quella proposta in nome e perconto dei fratellini, P.U. e W.U. , non ancora concepitiall’epoca dei fatti.Il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli1.

La sentenza di primo grado fu impugnata separatamente sia dallaAzienda Ospedaliera, sia dalle compagnie di assicurazione, entrambecondannate il solido in prime cure, e i due giudizi furono riuniti.2.

La Corte di Appello di Napoli accolse parzialmente il gravame dellaAzienda ospedaliera, dimezzando il risarcimento riconosciuto in primecure a ciascuno dei danneggiati, e rigettò ogni altra impugnazione,compresa quella incidentale degli originari attori in prime cure.3.

Queste, in sintesi, le motivazioni testualmente adottate dal giudice disecondo grado a fondamento della sua decisione:a) ”In punto di fatto, non può revocarsi in dubbio (alla luce delleinequivoche risultanze della CTU di primo grado) che la piccolaA.K. sia stata estratta dal grembo materno già priva diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025vita, con punteggio AGPAR pari a zero sia al primo che al quintominuto”;b) “In materia di riconoscimento del danno da perdita del rapportoparentale con riferimento alla peculiare fattispecie del feto natomorto” non si poteva prescindere “dall’insegnamento espressodalla Suprema Corte nella pronuncia 22859/2020”, vicenda inrelazione alla quale la “era stato liquidato un importo pari alla metàdei minimi previsti dalle tabelle milanesi”;c) “In questa ipotesi, viene ad essere pregiudicata una relazioneaffettiva non già concreta, bensì potenziale”, fuori dall’ambito diuna tabellazione espressa comunque connessa ad un rapportoparentale effettivo;d) “Stante il mancato instaurarsi di un rapporto oggettivo, la Corteregolatrice ha ritenuto equa e congrua la liquidazione effettuatadalla corte territoriale pari alla metà del minimo riconoscibile inbase alle tabelle milanesi all’epoca operative”;e) Ammessa, in tesi, “la piena risarcibilità del danno da perditadella relazione affettiva potenziale” come affermato dalla Corte dilegittimità con la sentenza 22859/2020 (sulla scia della pronuncia12717/2025), il motivo di gravame subordinato, inerente alquantum debeatur, verrà giudicato fondato, volta che “trattandosidi un rapporto affettivo potenziale” equa e congrua appariva laliquidazione il danno “nella misura della metà dei minimi previstidalle attuali tabelle milanesi” (nella versione del 2018, cheprevedevano una liquidazione cd.

“a forbice”);f) Osserverà poi Corte territoriale che, “nella seconda comparsa exart. 190 c.p.c., la difesa degli appellanti sostiene che la terzasezione civile della cassazione, nell’ordinanza 26301 del 2021,avrebbe affermato che anche la morte del feto, per responsabilitàsanitaria, determina un vero e proprio danno da perdita delrapporto parentale”.

Eppure, secondo il collegio partenopeo,l’indicazione sarebbe stata errata, poichéOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025g) “trattavasi, in realtà, dell’ordinanza n. 26300/2021, masoprattutto, essa non riguardava la fattispecie del feto nato morto:infatti, in tale pronuncia, la S.C. ha esaminato il caso di unbambino nato con grave sofferenza cerebrale per asfissia intrapartum, poi deceduto all’età di 14 anni”: in conclusione, e diconseguenza, “non poteva condividersi quest’ultimo argomentoaddotto dagli appellanti”.I [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE1.

La sentenza di appello è stata oggetto di ricorso per cassazione da partedei congiunti della bambina, illustrato da tre motivi di censura.

Si ècostituita l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria.2.

Avverso la sentenza, peraltro, era stato già proposto ricorso dalle duesocietà di assicurazione dell’Azienda, illustrato da un solo motivo dicensura, cui avrebbe fatto seguito il ricorso incidentale condizionato dellastessa [OSCURATO:PERSONA], entrambi illustrati da memoria.

I dueprocedimenti, separatamente proposti, sono stati riuniti e, in particolare,al ricorso n. 12089/2023 (proposto dalle compagnie assicuratrici), cheassume veste di ricorso principale, è stato riunito quello n.12439/2023, proposto dalle parti danneggiate, che prende veste diricorso incidentale, ma che sarà esaminato in via prioritaria per le ragioniche di qui a breve si esporranno.Il ricorso incidentale J.C.1.

Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata exart. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli2059, 1223 e 1226 c.c. nonché 2, 29 e 30 della Costituzione ed 8della CEDU.

La censura, dopo aver premesso (F. 9 del ricorso) che ilTribunale di Benevento aveva ricostruito la dolorosa vicenda cheaveva colpito i coniugi J.C.

“in termini di perdita non solo di fruttodel concepimento, ma proprio della figlia A.K neonatacompiutamente formatasi, viva, e priva di alcuna patologia, tanto davenir regolarmente registrata presso l’ufficio di stato civile diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Benevento”, mira a contestare la tesi, fatta propria dalla Corte diAppello, secondo cui la perdita del feto rappresenterebbe una perditadel rapporto parentale non effettivo, ma soltanto potenziale - tesi chei giudici di merito ricavano da un principio espresso in passato in duepronunce di questa Corte, predicative di un principio secondo cui,nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapportoparentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito,nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale diMilano, può operare la necessaria personalizzazione, in base allecircostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati unasomma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione dellamancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto talecircostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differentecaso di una relazione soltanto potenziale (Cass. 22859/2020; Cass.12717/2015, mentre la successiva Cass. 22899/ 2024 si limita ad unfugace accenno alla questione ai soli fini della quantificazione delrisarcimento, senza affermare alcun principio di diritto, e citando lasola sentenza del 2015).

Sostengono, di converso, i ricorrenti chequesta tesi non tiene conto della rilevanza della relazione con il feto,ossia del fatto che anche con il feto si instaura una relazione parentalevera e propria, e che dunque la sua perdita è fonte di pregiudizi nonpatrimoniali al pari della perdita di un neonato o di un congiunto,come affermato da questa stessa Corte con la ordinanza n.26301/2021.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullitàdella sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., oltre che difettodi motivazione sull’ammontare del risarcimento.

Come già detto innarrativa, la Corte di Appello, sul presupposto che la perdita del fetosia una perdita di un rapporto parentale solo potenziale, ha liquidatoun risarcimento inferiore a quello previsto dalle tabelle per la perditadel parente, ed in particolare un risarcimento ridotto della metàrispetto al minimo.

Sostengono i ricorrenti che la motivazione, delOscurame nto disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025tutto illogica, e meramente apparente, risulta priva di qualsivogliaData pubblicazione 06/10/2025disamina logico-giuridica della fattispecie concreta, e soprattuttotrascura il principio di diritto affermato da questa Corte nellaordinanza 26301 del 2021, che i giudici di appello confondono conaltra e diversa pronuncia (la n. 26300 del 2001).3.

Il terzo motivo, che prospetta, ex art. 360 n. 5 c.p.c. un vizio diomesso esame di fatti storici rilevanti ai fini della liquidazioneequitativa del danno, si pone sulla falsariga del secondo.

Si assumeche la sentenza impugnata non risulta motivata laddove la Corted’Appello ha proceduto ad una riduzione in misura del 50% del dannoriconosciuto agli appellanti solo sulla scorta del fatto che trattasi dilesione di un rapporto affettivo soltanto potenziale e che in un casoanalogo la Suprema Corte ha prospettato ed avvalorato dettariduzione, e che, di conseguenza, appare evidente come la Corte dimerito abbia omesso di motivare in ordine all’abbattimento tout courtdel 50% del valore monetario base fissato dalle tabelle milanesi delGennaio 2021 .La decisione della Corte1.

I tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati2.

Parte controricorrente, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità delricorso per difetto di autosufficienza, osservando che, pur avendo iricorrenti richiamato parti della sentenza del tribunale e di quella diappello, nonché della loro comparsa, omettono poi di localizzare tali atti,in particolare non specificando in che parte del fascicolo essi siano statiallegati.2.1.

L’eccezione è infondata per due ragioni: la prima è quella per cuigli atti risultano comunque allegati (la sentenza impugnata e quelladi primo grado sono facilmente rintracciabili); la seconda, oltre aciò, sta nel fatto che la controricorrente non contesta che i passiriportati (e tratti dagli atti che avrebbero dovuto essere localizzati)corrispondano all’originale, ma si limita ad esporre una defatiganteOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025eccezione formale sulla mancata localizzazione, che è eccezione, diper sé, inconferente nella misura in cui non si dubita che ciò che èriportato in ricorso corrisponde all’atto di cui si fa citazione.3.

Nel merito, i genitori della piccola A.K. criticano l’orientamento - fattoproprio dai giudici di appello – desumibile dalle due già citate decisioni diquesta Corte (Cass. 22859/2020; Cass. 12717/2015), secondo le quali laperdita del frutto del concepimento (ovvero di un neonato, comeafferma, nel caso di specie, il tribunale, a differenza del giudice diappello, che discorre di perdita del feto) sarebbe una perdita di unrapporto parentale “soltanto potenziale”; secondo i ricorrenti, chetraggono conforto da una diversa decisione sempre di questa Corte(Cass. 26301/ 2021), si tratterebbe della perdita di un rapportoparentale tout court.4.

Il contrasto tra le decisioni sopra ricordate potrebbe risultare meramenteapparente, a condizione che il significato del sintagma “danno potenziale”sia rettamente inteso.

Infatti, se per “danno potenziale” si fa riferimentoalla (mancata) evoluzione di un rapporto genitore-figlio, normalmentedestinato a dipanarsi nel tempo, ed impedito dalla colpevole attività deisanitari, la definizione è senz’altro corretta.

Non lo sarebbe, di converso,se essa impingesse, negandola, nella doppia dimensione del danno daperdita di un feto (o di un neonato) escludendone la rilevanza sia sotto ilprofilo della sofferenza interiore (specie della madre, che vive per novemesi un rapporto via via sempre più intenso, in una dimensione diprogressiva immedesimazione, con il frutto del concepimento), sia sottoquelli dinamico-relazionale, poiché la quotidianità della vita di duegenitori che perdono un figlio anche soltanto concepito non èparagonabile a quella di genitori che, quel figlio, lo hanno visto nascere,e si preparano ad accompagnarlo giorno dopo giorno in tutte le stagionidella sua vita.5.

Vanno, pertanto, riaffermati i principi già espressi nella citata sentenza26301/2001, a mente della quale, circoscrivendo nella sua soladimensione funzionale –riduttivamente ed impropriamente– il danno “daOscurame nto disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025perdita del frutto del concepimento”, si omette di considerare che, inData pubblicazione 06/10/2025realtà, i genitori prima, il giudice poi, si trovano al cospetto di un vero eproprio danno da perdita del rapporto parentale.

E si rammenta ancora,in motivazione, come “anche la tutela del concepito abbia un sicurofondamento costituzionale” come ripetutamente affermato dal Giudicedelle leggi, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione dellatutela della maternità sancita dall’art. 31, secondo comma, Cost., maanche quanto stabilito dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce egarantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi,sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazionegiuridica del concepito” (Corte costituzionale n. 27 del 1975).5.1.

Andranno, pertanto, applicati, nel caso di specie, i principiripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenutolegittimati i componenti del consorzio familiare a far valere unapretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059cod. civ. in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché – ai sensidella norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU,che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare– all’art. 117, comma 1, Cost. (in tal senso, funditus, Cass. 27marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo dipregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensionemorfologica “della sofferenza interiore eventualmente patita, sulpiano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita delcongiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella,ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in terminidinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva delsoggetto che l’ha subita”: così, Cass. 901/2018, 7513/2018,2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989(nella quale, all’evidenza, è contenuto un refuso nell’incipit dellamotivazione, contenuto al folio 9, poiché il principio dedicato alleduplicazioni risarcitorie è soltanto la riproduzione virgolettata diquanto -erroneamente- affermato dalle sezioni unite del 2008, ilOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025cui superamento è poi inconfutabilmente argomentato nelle paginesuccessive della sentenza).

L’approdo definitivo di un lungo etormentato percorso interpretativo ha finalmente colto la realefenomenologia del danno alla persona, come confermato dallostesso, esplicito dettato legislativo di cui al novellato art. 138C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n.235/2014 che, nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione delsuccessivo art. 139, e discorrendo di risarcibilità anche del dannomorale al punto

10.1. della sentenza, ha definitivamente chiarito ladifferenza strutturale tra qualificazione della fattispecie equantificazione del danno.5.2.

Tutti gli aspetti, comportamentali e sofferenziali, di due genitori cuila vita infligge l’ardua prova rappresentata dalla morte di unaneonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dalcorpo della madre, non possono, pertanto, considerarsi “dannopotenziale” come tale avulso dalla costante, insanabile, implacabiledimensione del dolore genitoriale, risultando tale espressione, secosì erroneamente interpretata, del tutto non conforme alla realtà,prima ancora che al diritto.5.3.

Può oggi definirsi massima di comune esperienza, grazieall’insegnamento di molte scienze umane, quella secondo cui, dinorma, il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la vitaprenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso dellastessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamentevenuto alla luce.

Ed è constatazione diffusa, che non necessita delsupporto di particolari riferimenti scientifici, che già durante lagravidanza il genitore comincia a viversi come tale, instaurandouna relazione affettiva (oltre che strettamente biologica, da partedella madre) con il concepito, adeguando alla nuova situazione, altempo stesso attuale e in fieri, la propria dimensione di vita.

Ovel'illecito abbia causato la morte del feto, quella che si produce — inOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025capo ai genitori — è, dunque, lesione di un rapporto familiare (nonsolo potenziale, bensì) già in essere.5.4.

Nel riconsiderare tali aspetti del danno lamentato dai ricorrenti, ilcollegio di rinvio – dopo aver sciolto il nodo della sopravvivenza omeno della piccola A.K. , alla luce della contraddizione che sembraemergere dalla stessa sentenza - terrà conto di quanto, ancora,affermato da questa Corte con la più volte citata sentenza26301/2021 (oltre che dei principi di cui a Cass. 8887/2020),valorizzando in particolare l’aspetto della sofferenza interiore patitadai genitori, volta che, nella perdita di un rapporto parentale(specialmente di un figlio) è proprio la dimensione del dolore, assaipiù che la modifica della propria vita di relazione, a rappresentarel’aspetto più significativo del danno.5.5.

Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita delrapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta amacrolesione del congiunto rimasto in vita - caso nel quale è la vitadi relazione a subire profonde modificazioni in pejus.

Unadifferenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la piùrecente ed avveduta scienza psicologica, (e contrariamente alleoriginarie teorie elaborate alla fine de secolo scorso sul tema dellutto), quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un’ideafallace, poiché camminiamo nel mondo sempre circondati dalleassenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano adessere presenti tra noi.

Il dolore del lutto non ci libera da questeassenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere allatentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto”.

Ilvero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza,non la relazione.

È il dolore, non la vita, che cambia una persona,se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo,sopravvivendo a sé stessi nel mondo.Oscurame nto disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/20256.

Va pertanto stigmatizzata, sotto il profilo della omessa motivazione,Data pubblicazione 06/10/2025l’affermazione della Corte territoriale, che si legge al folio 25 dellasentenza impugnata, secondo la quale il richiamo operato dai ricorrenti,nella seconda comparsa ex art. 190 c.p.c., alla sentenza 26301/2021sarebbe il frutto di un vero e proprio errore, poiché in realtà “si tratta”scrivono i giudici partenopei “dell’ordinanza n. 26300/2021, ma,soprattutto, essa non riguarda la fattispecie del feto morto, ma esaminaun caso di grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum, cui seguìil decesso del danneggiato all’età di 14 anni”.

Ebbene, a differenza diquanto incautamente affermato, si tratta, in realtà, proprio dell’ordinanza26301/2021 (il numero di provvedimento 26301 è evidentementediverso dal numero 26300, come sarebbe stato agevole notare se solo cisi fosse data pena di leggerli entrambi), che si occupava, contrariamentea quanto si legge nella sentenza impugnata, proprio di un casoesattamente sovrapponibile a quello di specie, la cui motivazione (bendiversa da quella che si era occupata di uno sfortunato quattordicenne) èstata poc’anzi riportata in parte qua (supra, sub 5.4 e 5.5.).

Ogni altraconsiderazione sul punto va in questa sede risparmiata caritatis causa.7.

Corretta risulta, di converso, la decisione della Corte di appello diutilizzare, quale parametro risarcitorio, le tabelle di Milano.7.1.

La decisione fa doverosa applicazione di una giurisprudenza dilegittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamentemotivata, ed ormai ultradecennale (alla quale non può che darsiulteriore continuità), i cui principi non appaiono in alcun modoscalfiti da un’unica, distonica e assai sinteticamente motivatapronuncia recente di questa sezione (Cass. n. 24349 del 2025, ovesi opina essere “del tutto evidente - nonostante una giurisprudenzal'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando daultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva esseresupplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunquealtro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo daOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: sitratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa”);7.2.

Consta peraltro al collegio che “la giurisprudenza” che l’avrebbeaffermato “senza alcuna oggettiva base” è rappresentata da moltedecine di pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025,n.6981: nel solo anno 2024 se ne contano 9; tra le numerosissimealtre, funditus, Cass. 25164/2020) che prendono tutte lo spuntodalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a unaormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva lagiurisprudenza di merito di questo Paese.

Si affermarono così, conalto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione,il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità ditrattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale allapersona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozioneda parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazioneuniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso iltribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze delcaso concreto; il principio secondo il quale, allorché si ledel'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un dannonon patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentalicostituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata,frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, divalutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza dimerito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievidivergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari,ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di unagiurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione deiprincipi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, conincremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole,inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanzerisarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d.morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che taranoOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta lacarenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazioneper la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e delcorrelativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilatticoassegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità el'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimentoe valutazione elaborate dal tribunale di Milano e caratterizzatedall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorionazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sonocomunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide eddiscostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazioneimposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso;7.3.

È del tutto evidente che tali principi, costantemente riaffermatidalla giurisprudenza di questa Corte, conservano intatta la loropersuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, ancheall’indomani dell’emanazione, da parte del governo, delle c.d.

TUN,a distanza di vent’anni dalla data prevista dal codice delleassicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio dellarelativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni,diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabellemilanesi.7.4.

Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettantocostante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità conl’organo deputato all’elaborazione delle tabelle milanesi –interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) chestigmatizzò l’inadeguatezza della tabella milanese con riguardo aldanno parentale per mancanza di parametri (era prevista,all’epoca, soltanto una liquidazione cd.

“a forbice”).

Adeguandosi atali pronunce, nel maggio del 2022 l’Osservatorio meneghinolicenziò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte leOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata eincontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenzadel 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre lafattispecie del danno biologico.7.5.

Definitiva conferma della attualità e della necessità che i giudici dimerito continuino ad applicare le tabelle di Milano si ricava dallalettura del recente provvedimento del primo Presidente di questaCorte (del cui contenuto non è traccia alcuna nella citata ordinanza24349/2025) che, ritenendo ammissibile il quesito pregiudizialeposto proprio dal tribunale di Milano circa l’applicazione retroattivadelle TUN, ovvero, in alternativa, delle tabelle milanesi, osserva, inpremessa: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025n. 4915, ha sollevato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art.363-bis c.p.c., sul «se, in relazione alla controversia sub judice,relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute superioreal 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenutoprima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazionedel D.PR. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvatola T UN. ([OSCURATO:PERSONA]) ex art. 138 Codice delleAssicurazioni Private, il giudice: 1) in conformità con gli assuntidella sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenzaCass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione dilegge, deve continuare ad applicare la Tabella per laliquidazione del danno non patrimoniale da lesione del benesalute approvata da/l'Osservatorio sulla Giustizia civile diMilano (ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che haacquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametrodi conformità della valutazione equitativa del danno biologico alledisposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure, pernon incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrànecessariamente applicare la TUN., avendo questa assunto, dopol’emanazione del D.PR. n. 12/2025, valenza, in linea generale, diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa deldanno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizionidi cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguatamotivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN,ovvero la Tabella per la liquidazione del danno nonpatrimoniale da lesione del bene salute approvatadall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».7.6. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione, con provvedimentoreso in data 16/9/2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cuiall’art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinviopregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, ed ha assegnato laquestione alla Terza Sezione Civile, cui è demandato il quesitorelativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva delle TUNrispetto alle tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, cosìconfermandosi implicitamente la costantemente predicata valenzaparanormativa di dette tabelle (e non di altre), e tantomeno lacancellazione del principio di equità attraverso una sorta diirresponsabile legittimazione del giudice di merito a pronunciaresentenze del tutto avulse dall’applicazione di parametripredeterminati.Il ricorso principale delle società di assicurazione.1.

Preliminarmente, l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’inammissibilità delricorso dell’assicuratrice Reliance in quanto la procura al difensoresarebbe stata rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta,avrebbe ricevuto tale potere dal rappresentante legale della società,lamentando che quest’ultima procura, ossia quella mediante la quale lasocietà avrebbe conferito al Toolan il potere di nominare il difensore e diconferire a costui il mandato, non sarebbe stata allegata.

La società, conla memoria, però, ha fatto presente di aver depositato l’atto, ai sensidell’art. 372 c.p.c., e dunque la procura è in atti.Oscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/20252.

Con l’unico motivo di ricorso, le due società di assicurazione denuncianola violazione dell’articolo 112 e dell’art. 39 della Direttiva 2009/138/ECdel [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 25 novembre 2009, del D.Lgs. 74/2015, in relazione al combinato disposto degli artt. 168 e 199 delCodice delle [OSCURATO:PERSONA] e al Bollettino IVASS n. 10/2018.3.

La tesi è la seguente.

La società QBE Insurance (Europe) Limited era lacompagnia che aveva assicurato l’azienda ospedaliera, e che era statainizialmente citata in giudizio da quest’ultima.

Nel corso del giudizio laQBE, come già esposto in narrativa, aveva ceduto un intero portafoglio(dunque un insieme di contratti) alla società [OSCURATO:PERSONA] InsuranceCompany (Europe) Limited, intervenuta in giudizio quale suo successorea titolo particolare.3.1.

Sin dal primo grado, QBE aveva eccepito il proprio difetto dilegittimazione passiva, poiché la cessione si era perfezionata edaveva conseguentemente prodotto l’effetto di successione.

LaReliance, a sua volta, era intervenuta in giudizio ed aveva chiestol’estromissione di QBE, sua dante causa.3.2.

Il giudice di primo grado non aveva accolto tale richiesta, edavverso tale decisione entrambe le società avevano propostoinutilmente appello, volta che anche il giudice di secondo grado neaveva rigettato la domanda di estromissione, riaffermando lalegittimazione passiva di QBE (cedente) sul presupposto cheavesse a sua volta proposto impugnazione.3.3.

Ritennero, in proposito, i giudici di secondo grado, in viapreliminare, che non si potesse prescindere dall’esplicito diniego(espresso in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA]),all’estromissione dal giudizio della dante causa QBE Insurance, aseguito dell’intervento volontario spiegato dall’avente causaReliance [OSCURATO:PERSONA] - con conseguente permanenza dellalegittimazione processuale delle due compagnie, stante la presad’atto da parte delle medesime società, avendo entrambe propostoOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025l’appello principale, introduttivo dell’originario procedimento n.1696/20 RG.” (p. 18 della sentenza).3.4.

Le due ricorrenti contestano questa ratio, assumendo che,perfezionatasi la cessione, l’unica ad essere passivamentelegittimata sarebbe stata la società cessionaria.3.5.

A tale argomento l’Azienda sanitaria replica che l’estromissione nonera stata acconsentita (ex art. 111, terzo comma c.p.c.) e che sullalegittimazione passiva della cedente si era formato giudicato, inquanto la decisione di primo grado non è stata impugnata sulpunto, onde il giudice di appello, decidendo nel merito di talequestione (con la motivazione sopra riportata) aveva violato ilgiudicato.Il ricorso incidentale condizionato dell’Azienda ospedaliera1.

L’Azienda ospedaliera, dunque, propone un solo motivo diricorso incidentale condizionato.

Ossia chiede che, nel caso siritenga che la cessione del contratto renda non legittimato ilcedente, venga tuttavia accertato il capo di sentenza con ilquale era stata dichiarata tale legittimazione era passato ingiudicato dopo il primo grado, e che il giudice di appello avevaviolato l’art. 2909 c.c. nel non rilevarla.La decisione della Corte1.

Il ricorso principale delle due compagnie di assicurazioni non è fondato.2.

È difatti consolidato, presso questa Corte, il principio di diritto secondocui “in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ilprocesso prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi siaestromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod.proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titoloparticolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio,divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui,contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confrontodel solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo,elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originarioOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025convenuto” (Cass. sez. un. 22727/ 2011; Cass. 6471/ 2012; Cass. 3454/2021).2.1.

La ratio di tale principio viene rinvenuta “nell'esigenza dicontemperare l'interesse della controparte di colui che, nel corsodel processo, ha trasferito a titolo particolare il diritto controverso,alla non modificazione soggettiva del rapporto processuale (cd."perpetuatio legitimationis") con il principio della (normale)coincidenza delle parti processuali con i soggetti del rapportosostanziale dedotto in giudizio.

Siffatto contemperamento è statoparticolare della facoltà d'intervenire "in ogni caso" nel giudizio (cuifa riscontro la facoltà di chiamata in causa spettante allacontroparte) e, per altro verso, nella subordinazione al consensodella controparte stessa, della estromissione dal giudiziodell'originario titolare (e originaria parte processuale) del dirittocontroverso.

Consegue che, una volta intervenuto (o chiamato incausa) il successore a titolo particolare, tra quest'ultimo e il "dantecausa" (ove non estromesso dal giudizio col consenso dellacontroparte) sussiste un litisconsorzio necessario, e la sentenzadeve essere pronunziata nei confronti di entrambi. (così, Cass. sez.un. 1918/ 1990; negli stessi termini, quanto al principio di diritto,Cass. 18843/ 2006; Cass. 1535/ 2010; Cass. 4486/ 2010; Cass.15905/ 2018).3.

Il rigetto del ricorso principale delle Compagnie assicurative comportal’assorbimento di quello incidentale dell’Azienda ospedaliera Rummo,proposto solo condizionatamente all’accoglimento di quello principale.4.

Va dunque accolto il ricorso incidentale dei danneggiati (nr. 12439/2023), mentre va rigettato quello principale delle società di assicurazione(nr. 12089/ 2023), con assorbimento del ricorso incidentale condizionatodell’ente ospedaliero.I principi di dirittoOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Ai sensi dell’art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato edeciso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia i principi di dirittoche seguono, cui il giudice del rinvio si atterrà previa disamina di tutte lecircostanze di fatto rappresentate dagli odierni ricorrenti incidentali:In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabilead omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al dannoda perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione disofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella suadei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento deldanno.In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimentoprima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici,determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che simanifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tantodel padre, quanto (e soprattutto) della madre.In tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ilgiudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone isingoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno daperdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze difatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui siapossibile, all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.

P.Q.Maccoglie il ricorso incidentale di J.C. più altri nei termini di cui inmotivazione;rigetta il ricorso principale delle Compagnie assicurative;dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Azienda ospedalieraRummo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte diappello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese dell’intero giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasiforma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi diB.W. , F.S. , J.C. , C.N.[...] , A.K. ivi riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del primo luglio 2025.[OSCURATO:PERSONA].(Dott. [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, indirizzo [OSCURATO:EMAIL] principalie sul ricorso iscritto al n. RG 12439/2023, proposto da:J.C. , G.S. , F.S. , [...]X.M. S.H. , B.W. , tutti rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], indirizzo [OSCURATO:EMAIL] disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Ricorrenti incidentaliAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] (già G. RUMMO), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 01009760628, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DePaola, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] incidentale condizionatoavverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5065/2022depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I FATTI1. Alle 20.40 del 25 luglio del 2008, la signora J.C. ,venticinquenne all’epoca dei fatti, giunta alla quarantunesima settimanadi gravidanza e ormai prossima al parto, venne accompagnata al prontosoccorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento;2. Fin dalle 20.58 vennero riscontrati segnali cardiotocografici di allarme,mentre un successivo tracciato eseguito circa 3 ore dopo avrebbeevidenziato una perdita di variabilità durante le decelerazioni – sintomodi sofferenza fetale;3. Benché gli esami strumentali avessero indicato una chiara situazione dipericolo, nessun intervento venne eseguito durante l’intera notte,essendosi i sanitari limitati a ripetere i tracciati cardiotocograficinonostante la madre della signora J.C. ne avesse ripetutamenterichiesto l’intervento, preoccupata dagli allarmi sonori provenienti dallastrumentazione cardiotocografica, dopo che la figlia era stata finalmentericoverata, alle ore 00.45, con diagnosi di sofferenza fetale acuta;4. Nonostante la puerpera avesse ripetutamente evidenziato di non sentirepiù alcun movimento della bimba nel suo grembo, soltanto alle 9.45 delgiorno successivo venne eseguita una ecografia - che mostrava segni diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025grave compromissione del feto - e soltanto alle 10.11 si procedetteall’intervento di parto cesareo.5. Dopo trenta minuti dalla nascita – come si legge nella sentenza delTribunale di Benevento, puntualmente riportata dalla Corte di appello alfolio 3 della sentenza oggi impugnata - la piccola A.K. morì, puressendo stata sottoposta ad inutili interventi di rianimazione, a causa diuna grave asfissia perinatale;6. Tra la sera del 25 luglio e il mattino del giorno successivo, fino alle 9.37,avevano prestato servizio presso il nosocomio i medici I.J. e [...]O.G. , che vennero imputati nel procedimento penale instauratosi a lorocarico per il delitto di omicidio colposo della piccola A.K. . Ilprocedimento si concluse con la condanna della sola O.G. .I [OSCURATO:PERSONA] MERITOIl giudizio dinanzi al tribunale di Benevento1. La signora J.C. , insieme al marito ed ai nonni paterni e materni dellabimba spirata poco dopo la nascita, in proprio nonché in rappresentanzadei due figli nati successivamente alla morte della sorellina, convennerodinanzi al Tribunale di Benevento l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni patiti a vario titolo da ciascuno dei seila propria compagnia di assicurazioni, la QBE Insurance limited, che sicostituì eccependo la non operatività della polizza. Il 31 gennaio 2019spiegò intervento volontario, ex art. 111 comma 3 c.p.c., la RelianceNational [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi cessionaria del portafoglio diresponsabilità medica della QBE - alla quale era succeduta, sia pursoltanto in parte qua – e chiedendo la conseguente estromissione dalgiudizio della cedente, cui, peraltro, non avrebbe prestato il proprioconsenso l’Azienda ospedaliera.2. Il Tribunale di Benevento, esaurita l’istruttoria - espletata sia a mezzotesti che mediante CTU - ritenne i sanitari responsabili della morte dellaOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025neonata, evocando, in proposito, la più recente giurisprudenza penale intema di distinzione tra feto e persona (e dunque quella tra interruzionecolposa della gravidanza e omicidio colposo: Cass. Pen. 27539/2019),ritenendo configurabile la fattispecie della perdita non del feto, ma dellapiccola neonata (“alta 50 cm, dal peso di 3,2 kg., compiutamenteformata e priva di qualsivoglia patologia fino al momento in cui erainiziato il travaglio della mamma”), che era stata regolarmente registratapresso l’ufficio dello stato civile del comune di Benevento (sul punto,amplius, infra).3. La domanda risarcitoria fu pertanto accolta in favore tanto dei genitoridella bambina - cui venne riconosciuto e liquidato il danno da perdita delrapporto parentale nella misura minima prevista dalle tabelle di Milanoall’epoca vigenti (165.000 euro ciascuno), considerata la brevissimadurata del rapporto parentale e la loro giovane età, che gli avevaconsentito di generare altri due figli, il primo concepito dopo soli 5 mesidalla morte di una sorellina mai conosciuta – quanto dei nonni (24.000euro ciascuno), mentre venne rigettata quella proposta in nome e perconto dei fratellini, P.U. e W.U. , non ancora concepitiall’epoca dei fatti.Il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli1. La sentenza di primo grado fu impugnata separatamente sia dallaAzienda Ospedaliera, sia dalle compagnie di assicurazione, entrambecondannate il solido in prime cure, e i due giudizi furono riuniti.2. La Corte di Appello di Napoli accolse parzialmente il gravame dellaAzienda ospedaliera, dimezzando il risarcimento riconosciuto in primecure a ciascuno dei danneggiati, e rigettò ogni altra impugnazione,compresa quella incidentale degli originari attori in prime cure.3. Queste, in sintesi, le motivazioni testualmente adottate dal giudice disecondo grado a fondamento della sua decisione:a) ”In punto di fatto, non può revocarsi in dubbio (alla luce delleinequivoche risultanze della CTU di primo grado) che la piccolaA.K. sia stata estratta dal grembo materno già priva diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025vita, con punteggio AGPAR pari a zero sia al primo che al quintominuto”;b) “In materia di riconoscimento del danno da perdita del rapportoparentale con riferimento alla peculiare fattispecie del feto natomorto” non si poteva prescindere “dall’insegnamento espressodalla Suprema Corte nella pronuncia 22859/2020”, vicenda inrelazione alla quale la “era stato liquidato un importo pari alla metàdei minimi previsti dalle tabelle milanesi”;c) “In questa ipotesi, viene ad essere pregiudicata una relazioneaffettiva non già concreta, bensì potenziale”, fuori dall’ambito diuna tabellazione espressa comunque connessa ad un rapportoparentale effettivo;d) “Stante il mancato instaurarsi di un rapporto oggettivo, la Corteregolatrice ha ritenuto equa e congrua la liquidazione effettuatadalla corte territoriale pari alla metà del minimo riconoscibile inbase alle tabelle milanesi all’epoca operative”;e) Ammessa, in tesi, “la piena risarcibilità del danno da perditadella relazione affettiva potenziale” come affermato dalla Corte dilegittimità con la sentenza 22859/2020 (sulla scia della pronuncia12717/2025), il motivo di gravame subordinato, inerente alquantum debeatur, verrà giudicato fondato, volta che “trattandosidi un rapporto affettivo potenziale” equa e congrua appariva laliquidazione il danno “nella misura della metà dei minimi previstidalle attuali tabelle milanesi” (nella versione del 2018, cheprevedevano una liquidazione cd. “a forbice”);f) Osserverà poi Corte territoriale che, “nella seconda comparsa exart. 190 c.p.c., la difesa degli appellanti sostiene che la terzasezione civile della cassazione, nell’ordinanza 26301 del 2021,avrebbe affermato che anche la morte del feto, per responsabilitàsanitaria, determina un vero e proprio danno da perdita delrapporto parentale”. Eppure, secondo il collegio partenopeo,l’indicazione sarebbe stata errata, poichéOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025g) “trattavasi, in realtà, dell’ordinanza n. 26300/2021, masoprattutto, essa non riguardava la fattispecie del feto nato morto:infatti, in tale pronuncia, la S.C. ha esaminato il caso di unbambino nato con grave sofferenza cerebrale per asfissia intrapartum, poi deceduto all’età di 14 anni”: in conclusione, e diconseguenza, “non poteva condividersi quest’ultimo argomentoaddotto dagli appellanti”.I [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE1. La sentenza di appello è stata oggetto di ricorso per cassazione da partedei congiunti della bambina, illustrato da tre motivi di censura. Si ècostituita l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria.2. Avverso la sentenza, peraltro, era stato già proposto ricorso dalle duesocietà di assicurazione dell’Azienda, illustrato da un solo motivo dicensura, cui avrebbe fatto seguito il ricorso incidentale condizionato dellastessa [OSCURATO:PERSONA], entrambi illustrati da memoria. I dueprocedimenti, separatamente proposti, sono stati riuniti e, in particolare,al ricorso n. 12089/2023 (proposto dalle compagnie assicuratrici), cheassume veste di ricorso principale, è stato riunito quello n.12439/2023, proposto dalle parti danneggiate, che prende veste diricorso incidentale, ma che sarà esaminato in via prioritaria per le ragioniche di qui a breve si esporranno.Il ricorso incidentale J.C.1. Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata exart. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli2059, 1223 e 1226 c.c. nonché 2, 29 e 30 della Costituzione ed 8della CEDU. La censura, dopo aver premesso (F. 9 del ricorso) che ilTribunale di Benevento aveva ricostruito la dolorosa vicenda cheaveva colpito i coniugi J.C. “in termini di perdita non solo di fruttodel concepimento, ma proprio della figlia A.K neonatacompiutamente formatasi, viva, e priva di alcuna patologia, tanto davenir regolarmente registrata presso l’ufficio di stato civile diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Benevento”, mira a contestare la tesi, fatta propria dalla Corte diAppello, secondo cui la perdita del feto rappresenterebbe una perditadel rapporto parentale non effettivo, ma soltanto potenziale - tesi chei giudici di merito ricavano da un principio espresso in passato in duepronunce di questa Corte, predicative di un principio secondo cui,nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapportoparentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito,nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale diMilano, può operare la necessaria personalizzazione, in base allecircostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati unasomma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione dellamancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto talecircostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differentecaso di una relazione soltanto potenziale (Cass. 22859/2020; Cass.12717/2015, mentre la successiva Cass. 22899/ 2024 si limita ad unfugace accenno alla questione ai soli fini della quantificazione delrisarcimento, senza affermare alcun principio di diritto, e citando lasola sentenza del 2015). Sostengono, di converso, i ricorrenti chequesta tesi non tiene conto della rilevanza della relazione con il feto,ossia del fatto che anche con il feto si instaura una relazione parentalevera e propria, e che dunque la sua perdita è fonte di pregiudizi nonpatrimoniali al pari della perdita di un neonato o di un congiunto,come affermato da questa stessa Corte con la ordinanza n.26301/2021.2. Con il secondo motivo si prospetta, ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullitàdella sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., oltre che difettodi motivazione sull’ammontare del risarcimento. Come già detto innarrativa, la Corte di Appello, sul presupposto che la perdita del fetosia una perdita di un rapporto parentale solo potenziale, ha liquidatoun risarcimento inferiore a quello previsto dalle tabelle per la perditadel parente, ed in particolare un risarcimento ridotto della metàrispetto al minimo. Sostengono i ricorrenti che la motivazione, delOscurame nto disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025tutto illogica, e meramente apparente, risulta priva di qualsivogliaData pubblicazione 06/10/2025disamina logico-giuridica della fattispecie concreta, e soprattuttotrascura il principio di diritto affermato da questa Corte nellaordinanza 26301 del 2021, che i giudici di appello confondono conaltra e diversa pronuncia (la n. 26300 del 2001).3. Il terzo motivo, che prospetta, ex art. 360 n. 5 c.p.c. un vizio diomesso esame di fatti storici rilevanti ai fini della liquidazioneequitativa del danno, si pone sulla falsariga del secondo. Si assumeche la sentenza impugnata non risulta motivata laddove la Corted’Appello ha proceduto ad una riduzione in misura del 50% del dannoriconosciuto agli appellanti solo sulla scorta del fatto che trattasi dilesione di un rapporto affettivo soltanto potenziale e che in un casoanalogo la Suprema Corte ha prospettato ed avvalorato dettariduzione, e che, di conseguenza, appare evidente come la Corte dimerito abbia omesso di motivare in ordine all’abbattimento tout courtdel 50% del valore monetario base fissato dalle tabelle milanesi delGennaio 2021 .La decisione della Corte1. I tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati2. Parte controricorrente, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità delricorso per difetto di autosufficienza, osservando che, pur avendo iricorrenti richiamato parti della sentenza del tribunale e di quella diappello, nonché della loro comparsa, omettono poi di localizzare tali atti,in particolare non specificando in che parte del fascicolo essi siano statiallegati.2.1. L’eccezione è infondata per due ragioni: la prima è quella per cuigli atti risultano comunque allegati (la sentenza impugnata e quelladi primo grado sono facilmente rintracciabili); la seconda, oltre aciò, sta nel fatto che la controricorrente non contesta che i passiriportati (e tratti dagli atti che avrebbero dovuto essere localizzati)corrispondano all’originale, ma si limita ad esporre una defatiganteOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025eccezione formale sulla mancata localizzazione, che è eccezione, diper sé, inconferente nella misura in cui non si dubita che ciò che èriportato in ricorso corrisponde all’atto di cui si fa citazione.3. Nel merito, i genitori della piccola A.K. criticano l’orientamento - fattoproprio dai giudici di appello – desumibile dalle due già citate decisioni diquesta Corte (Cass. 22859/2020; Cass. 12717/2015), secondo le quali laperdita del frutto del concepimento (ovvero di un neonato, comeafferma, nel caso di specie, il tribunale, a differenza del giudice diappello, che discorre di perdita del feto) sarebbe una perdita di unrapporto parentale “soltanto potenziale”; secondo i ricorrenti, chetraggono conforto da una diversa decisione sempre di questa Corte(Cass. 26301/ 2021), si tratterebbe della perdita di un rapportoparentale tout court.4. Il contrasto tra le decisioni sopra ricordate potrebbe risultare meramenteapparente, a condizione che il significato del sintagma “danno potenziale”sia rettamente inteso. Infatti, se per “danno potenziale” si fa riferimentoalla (mancata) evoluzione di un rapporto genitore-figlio, normalmentedestinato a dipanarsi nel tempo, ed impedito dalla colpevole attività deisanitari, la definizione è senz’altro corretta. Non lo sarebbe, di converso,se essa impingesse, negandola, nella doppia dimensione del danno daperdita di un feto (o di un neonato) escludendone la rilevanza sia sotto ilprofilo della sofferenza interiore (specie della madre, che vive per novemesi un rapporto via via sempre più intenso, in una dimensione diprogressiva immedesimazione, con il frutto del concepimento), sia sottoquelli dinamico-relazionale, poiché la quotidianità della vita di duegenitori che perdono un figlio anche soltanto concepito non èparagonabile a quella di genitori che, quel figlio, lo hanno visto nascere,e si preparano ad accompagnarlo giorno dopo giorno in tutte le stagionidella sua vita.5. Vanno, pertanto, riaffermati i principi già espressi nella citata sentenza26301/2001, a mente della quale, circoscrivendo nella sua soladimensione funzionale –riduttivamente ed impropriamente– il danno “daOscurame nto disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025perdita del frutto del concepimento”, si omette di considerare che, inData pubblicazione 06/10/2025realtà, i genitori prima, il giudice poi, si trovano al cospetto di un vero eproprio danno da perdita del rapporto parentale. E si rammenta ancora,in motivazione, come “anche la tutela del concepito abbia un sicurofondamento costituzionale” come ripetutamente affermato dal Giudicedelle leggi, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione dellatutela della maternità sancita dall’art. 31, secondo comma, Cost., maanche quanto stabilito dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce egarantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi,sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazionegiuridica del concepito” (Corte costituzionale n. 27 del 1975).5.1. Andranno, pertanto, applicati, nel caso di specie, i principiripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenutolegittimati i componenti del consorzio familiare a far valere unapretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059cod. civ. in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché – ai sensidella norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU,che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare– all’art. 117, comma 1, Cost. (in tal senso, funditus, Cass. 27marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo dipregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensionemorfologica “della sofferenza interiore eventualmente patita, sulpiano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita delcongiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella,ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in terminidinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva delsoggetto che l’ha subita”: così, Cass. 901/2018, 7513/2018,2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989(nella quale, all’evidenza, è contenuto un refuso nell’incipit dellamotivazione, contenuto al folio 9, poiché il principio dedicato alleduplicazioni risarcitorie è soltanto la riproduzione virgolettata diquanto -erroneamente- affermato dalle sezioni unite del 2008, ilOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025cui superamento è poi inconfutabilmente argomentato nelle paginesuccessive della sentenza). L’approdo definitivo di un lungo etormentato percorso interpretativo ha finalmente colto la realefenomenologia del danno alla persona, come confermato dallostesso, esplicito dettato legislativo di cui al novellato art. 138C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n.235/2014 che, nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione delsuccessivo art. 139, e discorrendo di risarcibilità anche del dannomorale al punto 10.1. della sentenza, ha definitivamente chiarito ladifferenza strutturale tra qualificazione della fattispecie equantificazione del danno.5.2. Tutti gli aspetti, comportamentali e sofferenziali, di due genitori cuila vita infligge l’ardua prova rappresentata dalla morte di unaneonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dalcorpo della madre, non possono, pertanto, considerarsi “dannopotenziale” come tale avulso dalla costante, insanabile, implacabiledimensione del dolore genitoriale, risultando tale espressione, secosì erroneamente interpretata, del tutto non conforme alla realtà,prima ancora che al diritto.5.3. Può oggi definirsi massima di comune esperienza, grazieall’insegnamento di molte scienze umane, quella secondo cui, dinorma, il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la vitaprenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso dellastessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamentevenuto alla luce. Ed è constatazione diffusa, che non necessita delsupporto di particolari riferimenti scientifici, che già durante lagravidanza il genitore comincia a viversi come tale, instaurandouna relazione affettiva (oltre che strettamente biologica, da partedella madre) con il concepito, adeguando alla nuova situazione, altempo stesso attuale e in fieri, la propria dimensione di vita. Ovel'illecito abbia causato la morte del feto, quella che si produce — inOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025capo ai genitori — è, dunque, lesione di un rapporto familiare (nonsolo potenziale, bensì) già in essere.5.4. Nel riconsiderare tali aspetti del danno lamentato dai ricorrenti, ilcollegio di rinvio – dopo aver sciolto il nodo della sopravvivenza omeno della piccola A.K. , alla luce della contraddizione che sembraemergere dalla stessa sentenza - terrà conto di quanto, ancora,affermato da questa Corte con la più volte citata sentenza26301/2021 (oltre che dei principi di cui a Cass. 8887/2020),valorizzando in particolare l’aspetto della sofferenza interiore patitadai genitori, volta che, nella perdita di un rapporto parentale(specialmente di un figlio) è proprio la dimensione del dolore, assaipiù che la modifica della propria vita di relazione, a rappresentarel’aspetto più significativo del danno.5.5. Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita delrapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta amacrolesione del congiunto rimasto in vita - caso nel quale è la vitadi relazione a subire profonde modificazioni in pejus. Unadifferenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la piùrecente ed avveduta scienza psicologica, (e contrariamente alleoriginarie teorie elaborate alla fine de secolo scorso sul tema dellutto), quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un’ideafallace, poiché camminiamo nel mondo sempre circondati dalleassenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano adessere presenti tra noi. Il dolore del lutto non ci libera da questeassenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere allatentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto”. Ilvero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza,non la relazione. È il dolore, non la vita, che cambia una persona,se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo,sopravvivendo a sé stessi nel mondo.Oscurame nto disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/20256. Va pertanto stigmatizzata, sotto il profilo della omessa motivazione,Data pubblicazione 06/10/2025l’affermazione della Corte territoriale, che si legge al folio 25 dellasentenza impugnata, secondo la quale il richiamo operato dai ricorrenti,nella seconda comparsa ex art. 190 c.p.c., alla sentenza 26301/2021sarebbe il frutto di un vero e proprio errore, poiché in realtà “si tratta”scrivono i giudici partenopei “dell’ordinanza n. 26300/2021, ma,soprattutto, essa non riguarda la fattispecie del feto morto, ma esaminaun caso di grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum, cui seguìil decesso del danneggiato all’età di 14 anni”. Ebbene, a differenza diquanto incautamente affermato, si tratta, in realtà, proprio dell’ordinanza26301/2021 (il numero di provvedimento 26301 è evidentementediverso dal numero 26300, come sarebbe stato agevole notare se solo cisi fosse data pena di leggerli entrambi), che si occupava, contrariamentea quanto si legge nella sentenza impugnata, proprio di un casoesattamente sovrapponibile a quello di specie, la cui motivazione (bendiversa da quella che si era occupata di uno sfortunato quattordicenne) èstata poc’anzi riportata in parte qua (supra, sub 5.4 e 5.5.). Ogni altraconsiderazione sul punto va in questa sede risparmiata caritatis causa.7. Corretta risulta, di converso, la decisione della Corte di appello diutilizzare, quale parametro risarcitorio, le tabelle di Milano.7.1. La decisione fa doverosa applicazione di una giurisprudenza dilegittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamentemotivata, ed ormai ultradecennale (alla quale non può che darsiulteriore continuità), i cui principi non appaiono in alcun modoscalfiti da un’unica, distonica e assai sinteticamente motivatapronuncia recente di questa sezione (Cass. n. 24349 del 2025, ovesi opina essere “del tutto evidente - nonostante una giurisprudenzal'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando daultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva esseresupplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunquealtro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo daOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: sitratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa”);7.2. Consta peraltro al collegio che “la giurisprudenza” che l’avrebbeaffermato “senza alcuna oggettiva base” è rappresentata da moltedecine di pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025,n.6981: nel solo anno 2024 se ne contano 9; tra le numerosissimealtre, funditus, Cass. 25164/2020) che prendono tutte lo spuntodalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a unaormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva lagiurisprudenza di merito di questo Paese. Si affermarono così, conalto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione,il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità ditrattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale allapersona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozioneda parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazioneuniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso iltribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze delcaso concreto; il principio secondo il quale, allorché si ledel'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un dannonon patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentalicostituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata,frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, divalutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza dimerito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievidivergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari,ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di unagiurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione deiprincipi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, conincremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole,inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanzerisarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d.morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che taranoOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta lacarenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazioneper la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e delcorrelativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilatticoassegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità el'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimentoe valutazione elaborate dal tribunale di Milano e caratterizzatedall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorionazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sonocomunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide eddiscostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazioneimposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso;7.3. È del tutto evidente che tali principi, costantemente riaffermatidalla giurisprudenza di questa Corte, conservano intatta la loropersuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, ancheall’indomani dell’emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN,a distanza di vent’anni dalla data prevista dal codice delleassicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio dellarelativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni,diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabellemilanesi.7.4. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettantocostante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità conl’organo deputato all’elaborazione delle tabelle milanesi –interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) chestigmatizzò l’inadeguatezza della tabella milanese con riguardo aldanno parentale per mancanza di parametri (era prevista,all’epoca, soltanto una liquidazione cd. “a forbice”). Adeguandosi atali pronunce, nel maggio del 2022 l’Osservatorio meneghinolicenziò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte leOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata eincontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenzadel 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre lafattispecie del danno biologico.7.5. Definitiva conferma della attualità e della necessità che i giudici dimerito continuino ad applicare le tabelle di Milano si ricava dallalettura del recente provvedimento del primo Presidente di questaCorte (del cui contenuto non è traccia alcuna nella citata ordinanza24349/2025) che, ritenendo ammissibile il quesito pregiudizialeposto proprio dal tribunale di Milano circa l’applicazione retroattivadelle TUN, ovvero, in alternativa, delle tabelle milanesi, osserva, inpremessa: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025n. 4915, ha sollevato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art.363-bis c.p.c., sul «se, in relazione alla controversia sub judice,relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute superioreal 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenutoprima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazionedel D.PR. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvatola T UN. ([OSCURATO:PERSONA]) ex art. 138 Codice delleAssicurazioni Private, il giudice: 1) in conformità con gli assuntidella sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenzaCass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione dilegge, deve continuare ad applicare la Tabella per laliquidazione del danno non patrimoniale da lesione del benesalute approvata da/l'Osservatorio sulla Giustizia civile diMilano (ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che haacquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametrodi conformità della valutazione equitativa del danno biologico alledisposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure, pernon incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrànecessariamente applicare la TUN., avendo questa assunto, dopol’emanazione del D.PR. n. 12/2025, valenza, in linea generale, diOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa deldanno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizionidi cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguatamotivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN,ovvero la Tabella per la liquidazione del danno nonpatrimoniale da lesione del bene salute approvatadall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».7.6. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione, con provvedimentoreso in data 16/9/2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cuiall’art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinviopregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, ed ha assegnato laquestione alla Terza Sezione Civile, cui è demandato il quesitorelativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva delle TUNrispetto alle tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, cosìconfermandosi implicitamente la costantemente predicata valenzaparanormativa di dette tabelle (e non di altre), e tantomeno lacancellazione del principio di equità attraverso una sorta diirresponsabile legittimazione del giudice di merito a pronunciaresentenze del tutto avulse dall’applicazione di parametripredeterminati.Il ricorso principale delle società di assicurazione.1. Preliminarmente, l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’inammissibilità delricorso dell’assicuratrice Reliance in quanto la procura al difensoresarebbe stata rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta,avrebbe ricevuto tale potere dal rappresentante legale della società,lamentando che quest’ultima procura, ossia quella mediante la quale lasocietà avrebbe conferito al Toolan il potere di nominare il difensore e diconferire a costui il mandato, non sarebbe stata allegata. La società, conla memoria, però, ha fatto presente di aver depositato l’atto, ai sensidell’art. 372 c.p.c., e dunque la procura è in atti.Oscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/20252. Con l’unico motivo di ricorso, le due società di assicurazione denuncianola violazione dell’articolo 112 e dell’art. 39 della Direttiva 2009/138/ECdel [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 25 novembre 2009, del D.Lgs. 74/2015, in relazione al combinato disposto degli artt. 168 e 199 delCodice delle [OSCURATO:PERSONA] e al Bollettino IVASS n. 10/2018.3. La tesi è la seguente. La società QBE Insurance (Europe) Limited era lacompagnia che aveva assicurato l’azienda ospedaliera, e che era statainizialmente citata in giudizio da quest’ultima. Nel corso del giudizio laQBE, come già esposto in narrativa, aveva ceduto un intero portafoglio(dunque un insieme di contratti) alla società [OSCURATO:PERSONA] InsuranceCompany (Europe) Limited, intervenuta in giudizio quale suo successorea titolo particolare.3.1. Sin dal primo grado, QBE aveva eccepito il proprio difetto dilegittimazione passiva, poiché la cessione si era perfezionata edaveva conseguentemente prodotto l’effetto di successione. LaReliance, a sua volta, era intervenuta in giudizio ed aveva chiestol’estromissione di QBE, sua dante causa.3.2. Il giudice di primo grado non aveva accolto tale richiesta, edavverso tale decisione entrambe le società avevano propostoinutilmente appello, volta che anche il giudice di secondo grado neaveva rigettato la domanda di estromissione, riaffermando lalegittimazione passiva di QBE (cedente) sul presupposto cheavesse a sua volta proposto impugnazione.3.3. Ritennero, in proposito, i giudici di secondo grado, in viapreliminare, che non si potesse prescindere dall’esplicito diniego(espresso in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA]),all’estromissione dal giudizio della dante causa QBE Insurance, aseguito dell’intervento volontario spiegato dall’avente causaReliance [OSCURATO:PERSONA] - con conseguente permanenza dellalegittimazione processuale delle due compagnie, stante la presad’atto da parte delle medesime società, avendo entrambe propostoOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025l’appello principale, introduttivo dell’originario procedimento n.1696/20 RG.” (p. 18 della sentenza).3.4. Le due ricorrenti contestano questa ratio, assumendo che,perfezionatasi la cessione, l’unica ad essere passivamentelegittimata sarebbe stata la società cessionaria.3.5. A tale argomento l’Azienda sanitaria replica che l’estromissione nonera stata acconsentita (ex art. 111, terzo comma c.p.c.) e che sullalegittimazione passiva della cedente si era formato giudicato, inquanto la decisione di primo grado non è stata impugnata sulpunto, onde il giudice di appello, decidendo nel merito di talequestione (con la motivazione sopra riportata) aveva violato ilgiudicato.Il ricorso incidentale condizionato dell’Azienda ospedaliera1. L’Azienda ospedaliera, dunque, propone un solo motivo diricorso incidentale condizionato. Ossia chiede che, nel caso siritenga che la cessione del contratto renda non legittimato ilcedente, venga tuttavia accertato il capo di sentenza con ilquale era stata dichiarata tale legittimazione era passato ingiudicato dopo il primo grado, e che il giudice di appello avevaviolato l’art. 2909 c.c. nel non rilevarla.La decisione della Corte1. Il ricorso principale delle due compagnie di assicurazioni non è fondato.2. È difatti consolidato, presso questa Corte, il principio di diritto secondocui “in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ilprocesso prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi siaestromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod.proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titoloparticolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio,divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui,contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confrontodel solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo,elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originarioOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025convenuto” (Cass. sez. un. 22727/ 2011; Cass. 6471/ 2012; Cass. 3454/2021).2.1. La ratio di tale principio viene rinvenuta “nell'esigenza dicontemperare l'interesse della controparte di colui che, nel corsodel processo, ha trasferito a titolo particolare il diritto controverso,alla non modificazione soggettiva del rapporto processuale (cd."perpetuatio legitimationis") con il principio della (normale)coincidenza delle parti processuali con i soggetti del rapportosostanziale dedotto in giudizio. Siffatto contemperamento è statoparticolare della facoltà d'intervenire "in ogni caso" nel giudizio (cuifa riscontro la facoltà di chiamata in causa spettante allacontroparte) e, per altro verso, nella subordinazione al consensodella controparte stessa, della estromissione dal giudiziodell'originario titolare (e originaria parte processuale) del dirittocontroverso. Consegue che, una volta intervenuto (o chiamato incausa) il successore a titolo particolare, tra quest'ultimo e il "dantecausa" (ove non estromesso dal giudizio col consenso dellacontroparte) sussiste un litisconsorzio necessario, e la sentenzadeve essere pronunziata nei confronti di entrambi. (così, Cass. sez.un. 1918/ 1990; negli stessi termini, quanto al principio di diritto,Cass. 18843/ 2006; Cass. 1535/ 2010; Cass. 4486/ 2010; Cass.15905/ 2018).3. Il rigetto del ricorso principale delle Compagnie assicurative comportal’assorbimento di quello incidentale dell’Azienda ospedaliera Rummo,proposto solo condizionatamente all’accoglimento di quello principale.4. Va dunque accolto il ricorso incidentale dei danneggiati (nr. 12439/2023), mentre va rigettato quello principale delle società di assicurazione(nr. 12089/ 2023), con assorbimento del ricorso incidentale condizionatodell’ente ospedaliero.I principi di dirittoOscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Ai sensi dell’art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato edeciso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia i principi di dirittoche seguono, cui il giudice del rinvio si atterrà previa disamina di tutte lecircostanze di fatto rappresentate dagli odierni ricorrenti incidentali:In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabilead omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al dannoda perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione disofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella suadei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento deldanno.In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimentoprima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici,determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che simanifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tantodel padre, quanto (e soprattutto) della madre.In tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ilgiudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone isingoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno daperdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze difatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui siapossibile, all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c. P.Q.Maccoglie il ricorso incidentale di J.C. più altri nei termini di cui inmotivazione;rigetta il ricorso principale delle Compagnie assicurative;dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Azienda ospedalieraRummo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte diappello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese dell’intero giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 12089/2023Numero sezionale 3362/2025Numero di raccolta generale 26826/2025Data pubblicazione 06/10/2025Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasiforma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi diB.W. , F.S. , J.C. , C.N.[...] , A.K. ivi riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del primo luglio 2025.[OSCURATO:PERSONA].(Dott. [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 26826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris