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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 1940

Cassazione n. 27198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/4/1940 avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18/10/2021, la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 16/12/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di contravvenzioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - con le prime tre censure, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che sarebbe stata negata per il solo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, pur a fronte di differenti indirizzi giurisprudenziali (e con la relativa questione sottoposta alle Sezioni Unite).

La sentenza, ancora, avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli all'applicazione della norma, con riguardo agli indici di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen.; la stessa motivazione, peraltro, risulterebbe contraddittoria, specie con riferimento alla valutazione del muro di contenimento, peraltro escluso dal reato.

L'omessa motivazione, inoltre, coinvolgerebbe le circostanze relative alla destinazione del manufatto in legno, da ritenersi locale per ricovero attrezzi e materiali agricoli e non, come ritenuto in sentenza, locale per residenza; - si contesta, poi, l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, quale acquisizione di un ricorso al Capo dello Stato, successivo alla sentenza di primo grado, che - prova determinante - avrebbe confermato appieno la tesi difensiva, anche nell'ottica della particolare tenuità del fatto; - infine, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in punto di prescrizione dei reati, che sarebbe decorsa dall'aprile 2016, non dall'ottobre dello stesso anno, con conseguente estinzione delle fattispecie. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Con riguardo, innanzitutto, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., occorre richiamare un recentissimo arresto delle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (Sez.

U, n. 18891 del 27 gennaio 2022, Ubaldi).

6. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha fatto applicazione di questo stesso principio, valorizzando in senso negativo alla norma non solo la contestuale violazione di più disposizioni, in tema di tutela urbanistica e del paesaggio, ma anche il "non trascurabile impatto dell'opera edilizia anche sotto il profilo idrogeologico", così in tema di gravità del danno ex art. 131, comma 1, cod. pen.

Si trattava, in particolare, di una platea di cemento di 7,5x4,8 metri, con spessore fuori terra di circa 20 centimetri, su cui era stato posizionato un prefabbricato in legno di 5,5x4,8x2,7 metri, completo di impianto elettrico; a fianco, un manufatto in blocchetti in cemento di 2,2x2m2 metri.

L'opera, inoltre, si trovava in zona vincolata, all'interno della fascia costiera denominata "Golfo orientale di Cagliari".

Sotto il profilo soggettivo, poi, già il primo Giudice aveva sottolineato che il ricorrente, dopo aver realizzato senza permesso e senza nulla osta una prima opera abusiva (il muro di contenimento funzionale alla maggiore sicurezza del fondo), e dopo aver presentato la pratica per l'accertamento in doppia conformità di tale opera abusiva, ne aveva realizzate delle altre, più gravi, e, pur consapevole del procedimento penale in atto fin dall'ottobre 2016, nulla aveva poi fatto per riparare il danno cagionato.

7. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto congrua, ampia ed aderente alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., anche in relazione agli indici - da verificare - di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen.

In senso contrario, peraltro, non possono essere di certo valorizzati gli elementi che il ricorso adduce - con considerazione di merito, non è dato sapere neppure se sottoposta alla Corte di appello - quali l'età e l'incensuratezza del ricorrente, la non abitualità del comportamento, la mancanza di pericolosità e la sanabilità degli interventi.

A quest'ultimo proposito, peraltro, la sentenza ha sottolineato il diniego della richiesta di accertamento in conformità, poi impugnato in sede amministrativa, ad ulteriore dimostrazione di un'offesa di non particolare tenuità.

8. Nessun rilievo, poi, può essere assegnato alla dedotta carenza di motivazione circa la destinazione del manufatto in legno, individuata come residenziale in sentenza e come locale ricovero attrezzi dal ricorrente; si tratta, infatti, di una valutazione di merito, che la Corte ha sostenuto in ragione delle dimensioni del bene e della presenza di energia elettrica, quindi con argomento congruo e non censurabile.

Apodittica, peraltro, risulta l'affermazione del ricorso secondo cui, se idoneamente valutata, la stessa circostanza avrebbe comportato di certo l'applicazione della causa di non punibilità in esame.

9. Negli stessi termini, ancora, non può essere assegnata alcuna effettiva portata all'omessa motivazione in punto di rinnovazione istruttoria, pur formalmente richiesta: non è dato comprendere, infatti, in che modo un ricorso straordinario al Capo dello Stato (promosso, si ribadisce, a seguito del diniego della richiesta di accertamento in conformità) potrebbe costituire una prova decisiva, e non già solo un'impugnazione di parte.

10. Con riguardo, infine, all'eccepita prescrizione dei reati, la motivazione della sentenza risulta ancora immune da vizi.

La Corte di appello, infatti, ha richiamato il fascicolo fotografico in atti ed i verbali di sopralluogo del 27 e 30 ottobre 2016, così riscontrando - con accertamento di merito qui non sindacabile - che all'ultima data le opere erano ancora in corso di realizzazione, come comprovato dai materiali e dagli attrezzi rinvenuti sul posto.

D'altronde, già in primo grado era stato rilevato che all'aprile 2016 era stato realizzato solo il muro di contenimento, mentre nel successivo mese di ottobre erano state riscontrate tutte le altre opere; da ritenere, dunque, eseguite in epoca prossima all'accertamento, specie in assenza di elementi - che neppure il ricorso indica come offerti al Giudice - per sostenere una conclusione differente.

Dal che, una prescrizione maturata il 27/12/2021, successivamente alla sentenza di appello del 18/10/2021.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/4/1940 avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18/10/2021, la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 16/12/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di contravvenzioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - con le prime tre censure, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che sarebbe stata negata per il solo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, pur a fronte di differenti indirizzi giurisprudenziali (e con la relativa questione sottoposta alle Sezioni Unite). La sentenza, ancora, avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli all'applicazione della norma, con riguardo agli indici di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen.; la stessa motivazione, peraltro, risulterebbe contraddittoria, specie con riferimento alla valutazione del muro di contenimento, peraltro escluso dal reato. L'omessa motivazione, inoltre, coinvolgerebbe le circostanze relative alla destinazione del manufatto in legno, da ritenersi locale per ricovero attrezzi e materiali agricoli e non, come ritenuto in sentenza, locale per residenza; - si contesta, poi, l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, quale acquisizione di un ricorso al Capo dello Stato, successivo alla sentenza di primo grado, che - prova determinante - avrebbe confermato appieno la tesi difensiva, anche nell'ottica della particolare tenuità del fatto; - infine, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in punto di prescrizione dei reati, che sarebbe decorsa dall'aprile 2016, non dall'ottobre dello stesso anno, con conseguente estinzione delle fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Con riguardo, innanzitutto, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., occorre richiamare un recentissimo arresto delle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (Sez. U, n. 18891 del 27 gennaio 2022, Ubaldi). 6. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha fatto applicazione di questo stesso principio, valorizzando in senso negativo alla norma non solo la contestuale violazione di più disposizioni, in tema di tutela urbanistica e del paesaggio, ma anche il "non trascurabile impatto dell'opera edilizia anche sotto il profilo idrogeologico", così in tema di gravità del danno ex art. 131, comma 1, cod. pen. Si trattava, in particolare, di una platea di cemento di 7,5x4,8 metri, con spessore fuori terra di circa 20 centimetri, su cui era stato posizionato un prefabbricato in legno di 5,5x4,8x2,7 metri, completo di impianto elettrico; a fianco, un manufatto in blocchetti in cemento di 2,2x2m2 metri. L'opera, inoltre, si trovava in zona vincolata, all'interno della fascia costiera denominata "Golfo orientale di Cagliari". Sotto il profilo soggettivo, poi, già il primo Giudice aveva sottolineato che il ricorrente, dopo aver realizzato senza permesso e senza nulla osta una prima opera abusiva (il muro di contenimento funzionale alla maggiore sicurezza del fondo), e dopo aver presentato la pratica per l'accertamento in doppia conformità di tale opera abusiva, ne aveva realizzate delle altre, più gravi, e, pur consapevole del procedimento penale in atto fin dall'ottobre 2016, nulla aveva poi fatto per riparare il danno cagionato. 7. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto congrua, ampia ed aderente alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., anche in relazione agli indici - da verificare - di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. In senso contrario, peraltro, non possono essere di certo valorizzati gli elementi che il ricorso adduce - con considerazione di merito, non è dato sapere neppure se sottoposta alla Corte di appello - quali l'età e l'incensuratezza del ricorrente, la non abitualità del comportamento, la mancanza di pericolosità e la sanabilità degli interventi. A quest'ultimo proposito, peraltro, la sentenza ha sottolineato il diniego della richiesta di accertamento in conformità, poi impugnato in sede amministrativa, ad ulteriore dimostrazione di un'offesa di non particolare tenuità. 8. Nessun rilievo, poi, può essere assegnato alla dedotta carenza di motivazione circa la destinazione del manufatto in legno, individuata come residenziale in sentenza e come locale ricovero attrezzi dal ricorrente; si tratta, infatti, di una valutazione di merito, che la Corte ha sostenuto in ragione delle dimensioni del bene e della presenza di energia elettrica, quindi con argomento congruo e non censurabile. Apodittica, peraltro, risulta l'affermazione del ricorso secondo cui, se idoneamente valutata, la stessa circostanza avrebbe comportato di certo l'applicazione della causa di non punibilità in esame. 9. Negli stessi termini, ancora, non può essere assegnata alcuna effettiva portata all'omessa motivazione in punto di rinnovazione istruttoria, pur formalmente richiesta: non è dato comprendere, infatti, in che modo un ricorso straordinario al Capo dello Stato (promosso, si ribadisce, a seguito del diniego della richiesta di accertamento in conformità) potrebbe costituire una prova decisiva, e non già solo un'impugnazione di parte. 10. Con riguardo, infine, all'eccepita prescrizione dei reati, la motivazione della sentenza risulta ancora immune da vizi. La Corte di appello, infatti, ha richiamato il fascicolo fotografico in atti ed i verbali di sopralluogo del 27 e 30 ottobre 2016, così riscontrando - con accertamento di merito qui non sindacabile - che all'ultima data le opere erano ancora in corso di realizzazione, come comprovato dai materiali e dagli attrezzi rinvenuti sul posto. D'altronde, già in primo grado era stato rilevato che all'aprile 2016 era stato realizzato solo il muro di contenimento, mentre nel successivo mese di ottobre erano state riscontrate tutte le altre opere; da ritenere, dunque, eseguite in epoca prossima all'accertamento, specie in assenza di elementi - che neppure il ricorso indica come offerti al Giudice - per sostenere una conclusione differente. Dal che, una prescrizione maturata il 27/12/2021, successivamente alla sentenza di appello del 18/10/2021. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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