CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 30216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 14811/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] a Pegognaga ( MN ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a Mirandola ( MO ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 delGiudice di pace di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Mantova, con sentenza del 17 dicembre 2024, depositata il 5 febbraio 2025, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di minaccia ai danni della nuora, [OSCURATO:PERSONA] , condannandoli al pagamento di una multa di euro 400 ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] stata attribuita la frase: "Adesso ti faremo passare le pene dell'inferno, tutto quello che non hai passato te lo faremo passare noi", mentre a [OSCURATO:PERSONA] la frase: "tu non sai chi sono io e di cosa sono capace, vedrai adesso cosa ti succede". Tali condotte si sono innestate nell’ambito di contrasti familiar i per l’esercizio del diritto di visita da parte degli imputati nei riguardi del nipote, dopo la morte del loro figlio, MariottiLuca. 2. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione per vizi motivazionali e violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., circa la valutazione della testimonianza della persona offesa. In sostanza, la doglianza principale ha riguardato l'asserita erronea e illogica valutazione della credibilità di [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa. Il ricorso ha sostenuto, in estrema sintesi,che la sua deposizione – che avrebbe dovuto essere scrutinata con rigore, vista la sua veste di persona offesa –in realtà era del tutto mancata. Tanto – si assume – sarebbe ancor più grave, considerato l’ interesse della Viccaria strumentalizzare la vicenda penale al fine di osteggiare i l diritto di visita dei suoceri nei riguardi del figlio, anche nelle altre sedi giudiziarie adite. Secondo i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] di pace, inoltre,avrebbe ignorato o almeno sottovalutato elementi probatori cruciali, tali da compromettere la credibilità della persona offesa (quali il certificato medico che attestava l'assenza di disturbi psichiatrici in capo alla [OSCURATO:PERSONA], nonostante ildiverso assunto della querelante), limitandosi a descrivere il pacifico clima conflittuale tra suoceri e nuora, dopo la mortedel figlio dei primi e marito della seconda: che, di per sé, non costituiva in alcun modo riscontro alle parole di costei. Si richiama, infine, il principio per cui, exart. 32, comma 4, d.lgs. 274/2000, la motivazione abbreviata delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] di pace non poteva tradursi in motivazione assente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, deve essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica -delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 16965 del 18/02/2010, Zanetti, Rv. 246878-01). Nella specie, manca del tutto qualsivoglia valutazione, seppur sintetica, delle parole della persona offesa e delle ragioni per cui le stesse siano state ritenute attendibili.[OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, si è limita to a descrivere il (pacifico) contesto litigioso in cui i fatti si sarebbero svolti, in relazione al diritto di visita del nipote da parte dei nonni paterni, osteggiato dalla [OSCURATO:PERSONA]: elemento che, per vero, non solo non conferma alcunché, ma che avrebbe dovuto indurre – come assumono i ricorrenti –ad ancora maggior rigore nel motivare le ragioni della credibilità della querelante e della condanna. Per contro, a parte la – immotivata e generica – valutazione di credibilità, null’altro si evince da quanto scritto nella sentenza impugnata in relazione alle partole della persona offesa: che, evidentemente, non risultano oggetto di valutazione alcuna, men che meno rigorosa. 3. La sentenza va, pertanto, annullata ed il giudice del rinvio dovrà operare una nuova valutazione dei fatti, considerate le menzionate coordinate in diritto e scevra dai citati vizi di motivazione, colmando, in particolare, con piena libertà di valutazione nel merito, le lacune motivazionali evidenziate. La materia trattata, inerente minori, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52, comma 5, d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al giudice di pace di Mantova. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le genera