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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43412/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i delitti di truffa oggetto di cinque sentenze di condanna emesse dallo stesso Tribunale.

L'istante aveva sottolineato che si trattava di truffe online commesse nell'arco di un anno, evidenziando ulteriori elementi sintomatici del vincolo.

Secondo il Giudice, nonostante la analogia esistente sia per il titolo di reato che per le modalità di esecuzione, non sussisteva un medesimo disegno criminoso, che non poteva coincidere con il generico programma di procurarsi i mezzi di sostentamento mediante la reiterazione di reati contro il patrimonio.

L'arco temporale di un anno, nel corso del quale si erano svolte le condotte illecite, dimostrava che le stesse erano espressione di un sistema di vita tendente alla sistematica commissione di illeciti.

In effetti, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie non integra, di per sé, l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte illecite già presenti alla mente del reo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione.

I reati erano dello stesso tipo, erano stati commessi con le medesime modalità, erano stati commessi nell'arco temporale di un anno ed erano accomunati dalla medesima spinta a delinquere.

La motivazione dell'ordinanza era contraddittoria.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2. Il Tribunale di Vercelli ha preso in esame gli indici rivelatori di una possibile continuazione tra i reati oggetto delle cinque sentenze di condanna: la medesima natura dei reati commessi, l'identica modalità di esecuzione, la distanza ravvicinata tra i fatti illeciti; ha ritenuto, tuttavia, che si trattasse di indici insufficienti ad affermare che, al momento della prima truffa (27/2/2015), Cavallo avesse già programmato quelle che avrebbe commesso nel corso dell'anno successivo.

A fronte di tale valutazione, il ricorrente non fa che sollecitare questa Corte di legittimità a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal Tribunale, senza evidenziare alcun elemento specifico che il Giudice avrebbe tralasciato e che dimostrerebbe il travisamento delle prove e la evidenza di una programmazione unitaria delle truffe.

Né il dato delle precarie condizioni di vita di Cavallo all'epoca dei fatti - peraltro meramente affermato dal ricorrente - dimostra il travisamento dei dati probatori, in quanto non incide sulla prova della unitaria preordinazione dei reati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i delitti di truffa oggetto di cinque sentenze di condanna emesse dallo stesso Tribunale. L'istante aveva sottolineato che si trattava di truffe online commesse nell'arco di un anno, evidenziando ulteriori elementi sintomatici del vincolo. Secondo il Giudice, nonostante la analogia esistente sia per il titolo di reato che per le modalità di esecuzione, non sussisteva un medesimo disegno criminoso, che non poteva coincidere con il generico programma di procurarsi i mezzi di sostentamento mediante la reiterazione di reati contro il patrimonio. L'arco temporale di un anno, nel corso del quale si erano svolte le condotte illecite, dimostrava che le stesse erano espressione di un sistema di vita tendente alla sistematica commissione di illeciti. In effetti, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie non integra, di per sé, l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte illecite già presenti alla mente del reo. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione. I reati erano dello stesso tipo, erano stati commessi con le medesime modalità, erano stati commessi nell'arco temporale di un anno ed erano accomunati dalla medesima spinta a delinquere. La motivazione dell'ordinanza era contraddittoria. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2. Il Tribunale di Vercelli ha preso in esame gli indici rivelatori di una possibile continuazione tra i reati oggetto delle cinque sentenze di condanna: la medesima natura dei reati commessi, l'identica modalità di esecuzione, la distanza ravvicinata tra i fatti illeciti; ha ritenuto, tuttavia, che si trattasse di indici insufficienti ad affermare che, al momento della prima truffa (27/2/2015), Cavallo avesse già programmato quelle che avrebbe commesso nel corso dell'anno successivo. A fronte di tale valutazione, il ricorrente non fa che sollecitare questa Corte di legittimità a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal Tribunale, senza evidenziare alcun elemento specifico che il Giudice avrebbe tralasciato e che dimostrerebbe il travisamento delle prove e la evidenza di una programmazione unitaria delle truffe. Né il dato delle precarie condizioni di vita di Cavallo all'epoca dei fatti - peraltro meramente affermato dal ricorrente - dimostra il travisamento dei dati probatori, in quanto non incide sulla prova della unitaria preordinazione dei reati. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottob
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