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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08548/2023

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n virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 2019, n. 8, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Toscana il 3 dicembre 2018, n. 2144/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: ICI ACCERTAMENTO1.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PT) ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Toscana il 3 dicembre 2018, n. 2144/02/2018, che, in controversia su i mpugnazione di un avviso di accertamento per l’ICI relativa a ll’anno 2009 , con riguardo ad un immobile sito nel medesimo Comune, del quale [OSCURATO:PERSONA] era proprietario, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia il 12 gennaio 2016, n. 18/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale ha con fermato l a decisione di prime curesul presupposto che l’attribuzione della rendita catastale da parte dell’Agenzia del Territorio nella maggior misura di € 12.949,80 (a seguito di ampliamento) avesse decorrenza con la notifica al contribuente del 14 maggio 2014 e, pertanto, non valesse ai fini della rideterminazione della base imponibile per l’ICI relativa all’anno 2009, essendone preclusa l’efficacia retroattiva ad annate precedenti;

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

4. il ricorrente ha depositato memoria;

5. il ricorso è affidato a tremotivi; 5.1 c on il primo m otivo , si de nuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attribuzione della nuova rendita catastale,che era stata notificata al contribuente il 4 maggio 2014, non potesse essere retroattivamente applicata per la rideterminazione della base imponibile ai fini dell’ICI relativa all’anno 2009; 5.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di appello la considerazione che, pur essendo stata notificata la nuova rendita catastale era stata notificata il 14 maggio 2014, la base imponibile dell’ICI poteva essere rideterminata sulla base del relativo importo anche per gli anni 2006, 2007 e 2008; 5.3 con il terzo motivo, si de nuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello chel’attribuzione della nuova rendita catastale era derivata da un ampliamento risalente all’anno 1992 e, quindi, doveva retroagire all’epoca delle modifiche apportate all’immobile. [OSCURATO:PERSONA]: 1.i motivi - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati; 1.1 i n base all’ art. 5, comma 1 e com m a 2, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile dell’ICI è rappresentata dal valore degli immobili, che, per i fabbricati iscritti in catasto, è determinato mediante l’applicazione all’ammontare delle rendite catastali in vigore all’1 gennaio dell’anno in corso dei moltiplicatori indicati dall’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; 1.2 secondo la giurispr udenza di questa Corte, in tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d.

“messa in atti”), ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1°gennaio dell'anno di imposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2004, n. 20854; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2005, n. 19066; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8503; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6^-5, 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21331; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266); 1.3 ad ogni modo, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’ICI, incontrail limite della decadenza quinquennale indicata dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenore del quale: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchéall'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (…)»; 1.4 secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, i n tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso,stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo o modificativo della rendita(tra le tante: Cass., Sez.

Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 6^-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2020, n. 20665; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8282; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35579; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6360); 1.8 la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata;1.9 nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno di tali principi, avendo erroneamente ritenuto che: «Non vi è dubbio (…) circa l’interpretazione dell’art. 74 L. 342/2000 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione”.

Nel caso de quola rendita è stata notificata al contribuente in data 14.5.2014.

E d’altra parte non si comprende perché il Comune per le annualità dal 2006 al 2008 abbia tassato il possesso immobiliare sulla rendita esistente di E. 5401(,00) anziché su quella maggiorata di E. 12949,00 per un ampliamento risalente al 1992 atteso che il bene ha mantenuto le medesime caratteristiche»

2. v a lutandosi la fondatezza de i motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni,dunque, il ricorso può e ssere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conseguente conferma dell’atto impositivo;

3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del loro andamento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 2019, n. 8, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Toscana il 3 dicembre 2018, n. 2144/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: ICI ACCERTAMENTO1.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PT) ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Toscana il 3 dicembre 2018, n. 2144/02/2018, che, in controversia su i mpugnazione di un avviso di accertamento per l’ICI relativa a ll’anno 2009 , con riguardo ad un immobile sito nel medesimo Comune, del quale [OSCURATO:PERSONA] era proprietario, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia il 12 gennaio 2016, n. 18/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale ha con fermato l a decisione di prime curesul presupposto che l’attribuzione della rendita catastale da parte dell’Agenzia del Territorio nella maggior misura di € 12.949,80 (a seguito di ampliamento) avesse decorrenza con la notifica al contribuente del 14 maggio 2014 e, pertanto, non valesse ai fini della rideterminazione della base imponibile per l’ICI relativa all’anno 2009, essendone preclusa l’efficacia retroattiva ad annate precedenti; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. il ricorrente ha depositato memoria; 5. il ricorso è affidato a tremotivi; 5.1 c on il primo m otivo , si de nuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attribuzione della nuova rendita catastale,che era stata notificata al contribuente il 4 maggio 2014, non potesse essere retroattivamente applicata per la rideterminazione della base imponibile ai fini dell’ICI relativa all’anno 2009; 5.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di appello la considerazione che, pur essendo stata notificata la nuova rendita catastale era stata notificata il 14 maggio 2014, la base imponibile dell’ICI poteva essere rideterminata sulla base del relativo importo anche per gli anni 2006, 2007 e 2008; 5.3 con il terzo motivo, si de nuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello chel’attribuzione della nuova rendita catastale era derivata da un ampliamento risalente all’anno 1992 e, quindi, doveva retroagire all’epoca delle modifiche apportate all’immobile. [OSCURATO:PERSONA]: 1.i motivi - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati; 1.1 i n base all’ art. 5, comma 1 e com m a 2, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile dell’ICI è rappresentata dal valore degli immobili, che, per i fabbricati iscritti in catasto, è determinato mediante l’applicazione all’ammontare delle rendite catastali in vigore all’1 gennaio dell’anno in corso dei moltiplicatori indicati dall’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; 1.2 secondo la giurispr udenza di questa Corte, in tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. “messa in atti”), ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1°gennaio dell'anno di imposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2004, n. 20854; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2005, n. 19066; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8503; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6^-5, 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21331; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266); 1.3 ad ogni modo, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’ICI, incontrail limite della decadenza quinquennale indicata dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenore del quale: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchéall'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (…)»; 1.4 secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, i n tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso,stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo o modificativo della rendita(tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 6^-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2020, n. 20665; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8282; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35579; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6360); 1.8 la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata;1.9 nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno di tali principi, avendo erroneamente ritenuto che: «Non vi è dubbio (…) circa l’interpretazione dell’art. 74 L. 342/2000 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione”. Nel caso de quola rendita è stata notificata al contribuente in data 14.5.2014. E d’altra parte non si comprende perché il Comune per le annualità dal 2006 al 2008 abbia tassato il possesso immobiliare sulla rendita esistente di E. 5401(,00) anziché su quella maggiorata di E. 12949,00 per un ampliamento risalente al 1992 atteso che il bene ha mantenuto le medesime caratteristiche» 2. v a lutandosi la fondatezza de i motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni,dunque, il ricorso può e ssere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conseguente conferma dell’atto impositivo; 3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del loro andamento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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