CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 26183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i soli reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, dichiarando estinto per prescrizione il delitto di ricettazione, per il quale, invece, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], riducendo però la pena inflittagli e concedendo il beneficio della sospensione condizionale. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei propri difensori, con unico atto, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Con un primo motivo formulato nell'interesse di Lannberti (del quale la difesa assume si potrebbe però giovare Renard, non rinunciante comunque alla prescrizione, in virtù dell'effetto estensivo ex art. 587, primo comma, cod. proc. pen.), si formulano tre doglianze, strettamente connesse, con le quali la condanna per il reato di ricettazione viene censurata per la nullità delle due sentenze di merito, derivante da quella del decreto che disponeva il giudizio ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen., stante la insufficiente indicazione del delitto presupposto, nonché per la violazione della legge penale, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento costitutivo rappresentato dalla provenienza delittuosa dei beni. 2.2. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di Lamberti, si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione. 2.3. Con gli ultimi due motivi la difesa lamenta che la riduzione della pena inflitta agli imputati avrebbe comportato il potere-dovere del giudice di appello di valutare la loro meritevolezza a fruire della sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2. La nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione - come ricordato dalla stessa difesa - ha natura relativa (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590; Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009, dep. 2010, L., Rv. 245734; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239757); ne consegue che essa, se sussistente, sarebbe comunque stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi del comma 6 -bis dell'art. 438 cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 203, evidentemente obliterato dai ricorrenti. La Corte di appello ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio, per l'autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere la sussistenza del delitto stesso: non sono quindi necessarie la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali del delitto presupposto né l'individuazione dei responsabili, essendo sufficiente la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., ad es., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277509; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521). La ratio di questo orientamento è quella di non lasciare impunite condotte di ricettazione di beni di provenienza delittuosa in relazione ai quali, per il genere e il tempo trascorso dai fatti, sia estremamente difficile risalire alle modalità del reato presupposto. La motivazione della sentenza è logica e incensurabile anche là dove ha smentito la ricostruzione alternativa di Renard, indicativa non solo del suo dolo, ma nel contempo della provenienza furtiva dei beni, avuto riguardo alla loro tipologia (trenta diamanti e quattro monete d'oro), all'occultamento degli stessi (dentro a un calzino), all'assenza di documentazione giustificativa del possesso, alle modalità dell'operazione (Renard voleva sbarazzarsene velocemente). 3. E' privo di fondamento anche il secondo motivo, inerente alla ritenuta sussistenza del dolo in capo a Lamberti, che si intromise nella compravendita dei beni ricettati fra il coimputato e [OSCURATO:PERSONA], accompagnando il primo presso il "[OSCURATO:PERSONA]" del secondo, conosciuto in ragione di pregresse relazioni d'affari. In proposito va ribadito che il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto, giacché è proprio attraverso quella condotta che si è intrinsecamente già realizzata l'offesa e la esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 10334 del 16/11/2022, dep.2023, T., Rv. 284421; Sez. 2, n. 7683 del 15/01/2016, Alessi, Rv. 266215; Sez. 2, n. 28714 del 11/02/2011, Gueli, Rv. 249815). Le già richiamate modalità di occultamento dei beni ricettati, la loro tipologia e anomala quantità, la premura con la quale Renard intendeva procedere a una vendita di tutti i diamanti e le monete, senza ulteriori verifiche, sono stati nella sentenza impugnata (pag. 6) logicamente valorizzati per affermare che Lamberti avesse quantomeno accettato il rischio che i preziosi fossero di provenienza furtiva, risultando irrilevante la sua mancata reazione violenta nei confronti degli operanti intervenuti, la cui spiegazione - ha ben evidenziato la Corte territoriale - ben può trovare molte ragioni alternative rispetto a quella della inconsapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. La motivazione della sentenza è conforme al principio secondo il quale il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237). 4. E' inammissibile la doglianza relativa alla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive, richiesta non proposta in appello con l'esposizione delle ragioni a sostegno (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, Amagliani, Rv. 274768), considerato che - come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) - il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de