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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30735/2026

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ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumerel'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con motivazione puntuale, coerentee chiaramente sviluppata, ha correttamente escluso la sussistenza di unmedesimo disegno criminoso idoneo ad accomunare i reati oggetto delle seisentenze richiamate nell’ istanza del ricorrente, dando conto, conargomentazione completa e logicamente lineare, degli elementi ostativi alriconoscimento della continuazione: il G.E. ha in particolare osservato come ireati fossero eterogenei, commessi a notevole distanza gli uni dagli altri,nonché in luoghi e contesti attuativi diversi.

Quanto al dedotto stato ditossicodipendenza, il Tribunale ha congruamente rilevato come non risulticomprovato che il condannato fosse tossicodipendente all’epoca dei fatti, attesoche la documentazione prodotta dalla difesa attesta unicamente lapartecipazione del prevenuto a un percorso terapeutico finalizzatoall’affrancamento dalla dipendenza da alcol; sicché correttamente è stataesclusa la rilevanza di tale allegazione quale indice sintomatico di unprogramma criminoso unitario idoneo a saldare le diverse condotte giudicate.Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazionenon emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte almerito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.ritenuto, infine, che, avendo il ricorso ad oggetto una condizione personaledel ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela delsuo diritto alla riservatezza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumerel'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con motivazione puntuale, coerentee chiaramente sviluppata, ha correttamente escluso la sussistenza di unmedesimo disegno criminoso idoneo ad accomunare i reati oggetto delle seisentenze richiamate nell’ istanza del ricorrente, dando conto, conargomentazione completa e logicamente lineare, degli elementi ostativi alriconoscimento della continuazione: il G.E. ha in particolare osservato come ireati fossero eterogenei, commessi a notevole distanza gli uni dagli altri,nonché in luoghi e contesti attuativi diversi. Quanto al dedotto stato ditossicodipendenza, il Tribunale ha congruamente rilevato come non risulticomprovato che il condannato fosse tossicodipendente all’epoca dei fatti, attesoche la documentazione prodotta dalla difesa attesta unicamente lapartecipazione del prevenuto a un percorso terapeutico finalizzatoall’affrancamento dalla dipendenza da alcol; sicché correttamente è stataesclusa la rilevanza di tale allegazione quale indice sintomatico di unprogramma criminoso unitario idoneo a saldare le diverse condotte giudicate.Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazionenon emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte almerito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.ritenuto, infine, che, avendo il ricorso ad oggetto una condizione personaledel ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela delsuo diritto alla riservatezza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30735/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris