CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di censura con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata sostituzione della pena (primo motivo), alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (secondo e terzo motivo) e dell'elemento soggettivo in ordine ai delitti di lesioni aggravate (quarto motivo), all'assorbimento del delitto di lesioni aggravate in quello di resistenza (quinto motivo), alla omessa elisione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo (sesto motivo), costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello con corretti e pertinenti riferimenti in fatto e diritto, escludendo che quella del ricorrente potesse essere ritenuta una mera resistenza passiva ed una semplice fuga, ha evidenziato le fasi dell'inseguimento avvenuto a forte velocità per il centro cittadino idoneo a mettere in pericolo l'incolumità di auto e passanti oltre che dei verbalizzanti che lo inseguivano, ha rievocato le violenze poste in occasione della cattura terminata con le lesioni provocate ai pubblici ufficiali, confutando le dedotte carenze in ordine agli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei delitti contestati; la Corte di appello ha altresì, escluso che le lesioni provocate ai pubblici ufficiali, in quanto travalicanti la mera violenza, potessero ritenersi assorbite nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha confutato la riduttiva lettura degli eventi da parte della difesa, così condividendo, anche in ragione dei numerosissimi precedenti anche specifici da parte dell'imputato, l'apprezzata maggiore pericolosità ai fini della ritenuta recidiva e l'adeguatezza della pena relativa anche ai minimali aumenti per la continuazione (aspetti pedissequamente trattati alle pagg. 4 e 5); rilevato che giuridicamente corretta risulta l'esclusa pena sostitutiva, genericamente richiesta in quella sede, attraverso pertinente riferimento all'inidoneità della stessa ad assolvere una concreta funzione special-preventiva alla luce di una ragionata prognosi negativa in ordine alla ricaduta nel delitto (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così