CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SESTA FORTUNATA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIASCHE' FORTUNATA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Sesta Fortunata e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato di cui al capo A) dell'imputazione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado assolveva le imputate per ulteriori due furti contestati ai capi B) e C). 2. Propongono con unico atto ricorso per cassazione le imputate, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla valutazione del compendio probatorio. 3. I ricorsi sono inammissibili. Indeducibile è la violazione di legge denunziata ai sensi delle lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che, nella specie, non viene formalmente denunziato e comunque le doglianze delle ricorrenti risultano generiche, riproponendo doglianze già avanzate al giudice del merito e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA](r erte c--5FAu_ „I DEP