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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 28089/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Letta la memoria depositata il 10 aprile 2026, con la quale il difensore insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e correlato vizio motivazionale in riferimento al diniego di qualificazione del fatto nel meno grave reato di danneggiamento, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte di merito ha, invero, fatto corretta applicazione del principio per cui, ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva, Rv. 281927 - 01), qualificando - con argomentazione incensurabile - come tentativo di furto aggravato la condotta del ricorrente, consistita nel frantumare il vetro antisfondamento della porta d'accesso della locale sede INPS, in assenza di qualsivoglia indicatore atto a comprovare una mera condotta iconoclasta;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Letta la memoria depositata il 10 aprile 2026, con la quale il difensore insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e correlato vizio motivazionale in riferimento al diniego di qualificazione del fatto nel meno grave reato di danneggiamento, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte di merito ha, invero, fatto corretta applicazione del principio per cui, ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva, Rv. 281927 - 01), qualificando - con argomentazione incensurabile - come tentativo di furto aggravato la condotta del ricorrente, consistita nel frantumare il vetro antisfondamento della porta d'accesso della locale sede INPS, in assenza di qualsivoglia indicatore atto a comprovare una mera condotta iconoclasta;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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