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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12121/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30745/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Cavalese, 25 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona de l rispettiv o legal e rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, 18 -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 6 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. prop on e ricorso per cassazione Oggetto: ricorso per provvedimento d’urgenza -rigetto - impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 6 novembre 2020, che, provvedendo in via cautelare, aveva accolto il reclamo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto, revocato l’ordinanza cautelare con la quale era stata inibita a quest’ultima l’utilizzazione del segno distintivo «[OSCURATO:PERSONA]», di titolarità della ricorrente, ferma restando la facoltà di smaltire le scorte di magazzino dei prodotti forniti dalla ricorrente e senza alterazione delle relative confezioni; -il Tribunale ha riferito che a sostegno del ricorso introduttivo l’odierna ricorrente aveva allegato:la titolarità del menzionato segno distintivo; l’avvenuta produzione per conto della controricorrente di un prodotto denominato «PiperineExtra S trong » ; la cessazione del rapporto tra le parti nel 2018 a causa dei mancati pagamenti d i quest’ultima ; l a perdurante offerta in vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tale prodotto, in confezioni recanti anche il logo «[OSCURATO:PERSONA]»e contenenti la riproduzione non autorizzata dei marchi della ricorrente, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale; -dopo aver dato atto che il ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art.700 cod. proc. civ. era stato accolto, ha accolto il reclamo dell’odierna controricorrente evidenziando che non vi era prova dell’avvenuta commercializzazione o offerta in vendita da partesua di prodotti diversi e ulteriori rispetto a quelli a suo tempo realizzati in costanza del rapporto contrattuale(triennio 2015-2018); -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente osservato che n el sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, terzo comma, lett. e bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80 (così come nel precedente), contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito emessi ante causamai sensi dell'art. 700 cod.proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato(così Cass., Sez.

Un., 28 febbraio 2019, n. 6039; Cass., Sez.

Un., 28 dicembre 2017, n. 27187); -il medesimo principio trova applicazione anche qualora, come nel caso in esame, il provvedimento reso in sede cautelare neghi la tutela richiesta dal ricorrente, partecipando dei medesimi caratteri di provvisorietà e di inidoneità al giudicato; - tale principio non soffre eccezione neanche con riferimento alla statuizione del giudice cautelare relative alle spese del procedimento, le quali possono essere oggetto di sindacato nel corso del relativo giudizio di merito ovvero, qualora il soccombente non intenda iniziare tale giudizio, in sede di oppo sizione al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza( cfr. Cass. 1° marzo 2019, n. 6180; Cass. 28 giugno 2017, n.16259); - per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese dell’intero giudizio seguono il criterio della soccomben za e si liquidano come in dispositivo; - va accolta la domanda avanzata dal la controricorrente per ottenere la condanna del ricorrente per responsabilitàprocessuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., dovendosi ravvisare un uso improprio della facoltà processuale della parte di impugnare per cassazione le ordinanze di rigetto dei ricorsi per provvedimenti cautelari– facoltà pacificamente non prevista dall’ordinamento – e, in quanto tale, oggettivamente valutabile come abuso del processo di cassazione(cfr. Cass., Sez.

Un., 2022, n. 33243); - la condotta della controricorrente va, dunque, sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata in un importo parametrato a quello liquidatoa titolo di spese processuali e corrispondente a una frazione di questo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; c ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma aggiuntiva di euro 2.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30745/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Cavalese, 25 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona de l rispettiv o legal e rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, 18 -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 6 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. prop on e ricorso per cassazione Oggetto: ricorso per provvedimento d’urgenza -rigetto - impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 6 novembre 2020, che, provvedendo in via cautelare, aveva accolto il reclamo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto, revocato l’ordinanza cautelare con la quale era stata inibita a quest’ultima l’utilizzazione del segno distintivo «[OSCURATO:PERSONA]», di titolarità della ricorrente, ferma restando la facoltà di smaltire le scorte di magazzino dei prodotti forniti dalla ricorrente e senza alterazione delle relative confezioni; -il Tribunale ha riferito che a sostegno del ricorso introduttivo l’odierna ricorrente aveva allegato:la titolarità del menzionato segno distintivo; l’avvenuta produzione per conto della controricorrente di un prodotto denominato «PiperineExtra S trong » ; la cessazione del rapporto tra le parti nel 2018 a causa dei mancati pagamenti d i quest’ultima ; l a perdurante offerta in vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tale prodotto, in confezioni recanti anche il logo «[OSCURATO:PERSONA]»e contenenti la riproduzione non autorizzata dei marchi della ricorrente, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale; -dopo aver dato atto che il ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art.700 cod. proc. civ. era stato accolto, ha accolto il reclamo dell’odierna controricorrente evidenziando che non vi era prova dell’avvenuta commercializzazione o offerta in vendita da partesua di prodotti diversi e ulteriori rispetto a quelli a suo tempo realizzati in costanza del rapporto contrattuale(triennio 2015-2018); -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente osservato che n el sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, terzo comma, lett. e bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80 (così come nel precedente), contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito emessi ante causamai sensi dell'art. 700 cod.proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato(così Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 6039; Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2017, n. 27187); -il medesimo principio trova applicazione anche qualora, come nel caso in esame, il provvedimento reso in sede cautelare neghi la tutela richiesta dal ricorrente, partecipando dei medesimi caratteri di provvisorietà e di inidoneità al giudicato; - tale principio non soffre eccezione neanche con riferimento alla statuizione del giudice cautelare relative alle spese del procedimento, le quali possono essere oggetto di sindacato nel corso del relativo giudizio di merito ovvero, qualora il soccombente non intenda iniziare tale giudizio, in sede di oppo sizione al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza( cfr. Cass. 1° marzo 2019, n. 6180; Cass. 28 giugno 2017, n.16259); - per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese dell’intero giudizio seguono il criterio della soccomben za e si liquidano come in dispositivo; - va accolta la domanda avanzata dal la controricorrente per ottenere la condanna del ricorrente per responsabilitàprocessuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., dovendosi ravvisare un uso improprio della facoltà processuale della parte di impugnare per cassazione le ordinanze di rigetto dei ricorsi per provvedimenti cautelari– facoltà pacificamente non prevista dall’ordinamento – e, in quanto tale, oggettivamente valutabile come abuso del processo di cassazione(cfr. Cass., Sez. Un., 2022, n. 33243); - la condotta della controricorrente va, dunque, sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata in un importo parametrato a quello liquidatoa titolo di spese processuali e corrispondente a una frazione di questo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; c ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma aggiuntiva di euro 2.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
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