Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07249/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché quale sostituto del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi a motivi dei rispettivi ricorsi e chiedendone l' accoglimento nonché l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l' accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 07/09/2020, in parziale riforma della sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi in data 22/11/2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo a) (artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p.) perché il fatto non sussiste nonché [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo e) (art. 73 D.P.R. 309/1990); esclusa per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condotte di estorsione rispettivamente contestate, la continuazione interna rideterminava il trattamento sanzionatorio in capo agli stessi; concedeva la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato di cui al menzionato capo e); confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al suddetto capo e) e rideterminava talune delle pene accessorie a carico degli imputati.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] m p icel li.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo c) alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa propone due ricorsi.

Con un primo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula cinque motivi.Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di estorsione contestata al capo c); violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p.

Assume che dalla corretta e complessiva analisi degli esiti istruttori risultava evidente che la richiesta di denaro in questione formulata dal ricorrente non aveva alcuna natura estorsiva in quanto l'imputato vantava un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva preteso la restituzione, senza voler conseguire un profitto ulteriore.

Osserva che, nella fattispecie in esame, mancava il necessario elemento costitutivo dell' ingiusto profitto risultando certa l' esistenza del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 42.000,00 derivante dalla vendita di alcuni autoveicoli (uno dei quali acquistati dal predetto [OSCURATO:PERSONA] dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che egli aveva tentato di recuperaree che difettava ogni elemento significativo di una attività violenta posta in essere dal ricorrente per coartare la volontà del destinatario della richiesta, il padre del predetto, [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere il profitto conseguito necessariamente ingiusto.

Deduce che mai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati fisicamente aggrediti o avevano riportato lesioni, eccezion fatta per un calcio sferrato dall' imputato a quest' ultimo ma che la stessa corte di merito aveva escluso potesse integrare i presupposti di cui all' art. 629 c.p.

Rileva che la pretesa era stata, in effetti, attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solamente in quanto il figlio Salvatore si era reso irreperibile, essendosi allontanato da Brindisi ed il padre si era impegnato a rifondere il debito ed aveva assunto il ruolo di garante, in tal modo chiaramente manifestando la volontà di assumere il debito del congiunto, con la conseguenza che il predetto non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in questione.

Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza aggravante delle più persone riunite nella commissione del reato di estorsione; violazione dell'art. 629 comma II c.p. ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

Evidenzia che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla specifica censura diretta all' esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 c.p. in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata al capo c).

Deduce che la condotta in esame andava qualificata come ipotesi dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in quanto posta in essere dall' imputato, solo una volta unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] — entrambi titolari della pretesa creditoria in questione - precisando che anche [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a fronteggiare la posizione debitoria del figlio e che, in ogni caso, il reato di ragion fattasi non è escluso dalla circostanza che la minaccia o la violenza sia indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l' agente vanta una pretesa, tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui alli art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persone diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione (in tal senso richiama i principi fissati da Cass. n. 16658/2008).

Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p.

Rileva che, sul punto, la corte di appello aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui al!' art. 133 c.p.

Con un secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al capo c) quale ipotesi ex art. 393 c.p.

Nel formulare delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate con il primo ed il terzo motivo del sopra indicato ricorso, rileva che nella fattispecie in esame la condotta andava qualificata ai sensi dell' art. 393 c.p. dal momento che: non sussisteva contestazione alcuna circa la pretesa legittimamente vantata dall' imputato, pretesa certamente azionabile innanzi alla autorità giudiziaria; il diritto in questione era stato vantato sempre personalmente da parte del [OSCURATO:PERSONA]; quest' ultimo aveva sempre agito nel ragionevole convincimento che trattavasi di pretesa giuridicamente a lui spettante e, pertanto, sussisteva una connessione diretta fra le minacce ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione; [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nella specie il ruolo di garante di fatto e, conseguentemente, non poteva essere qualificato come soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio in questione.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo c) alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al capo c) quale ipotesi ex art. 393 c.p. ovvero quale ipotesi di tentata estorsione.

Osserva che la corte di appello, nel confermare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione, aveva travisato i fatti, confondendo le condotte degli altri coimputati con quella del [OSCURATO:PERSONA] ed ignorando l'effettivo ruolo avuto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti egli vantava un credito di euro 40.000,00 per la vendita di una autovettura.Rileva che la corte di appello non aveva considerato che il credito in questione sussisteva ed era perfettamente azionabile e che erano estranei all' imputato intenti estorsivi essendosi egli attivato solo ed esclusivamente per incamerare le somme spettantegli per la vendita di una autovettura.

Precisa, ancora, che dal momento che [OSCURATO:PERSONA], all' atto dell' acquisto, al fine di assicurare il buon esito dell' affare aveva offerto in garanzia la casa familiare legittimamente le richieste di pagamento erano state indirizzate al padre [OSCURATO:PERSONA], titolare dell' abitazione, il quale non poteva essere considerato terzo rispetto alla vicenda ma soggetto pienamente coinvolto dal figlio e che il ricorrente era rimasto, comunque, del tutto estraneo all' intervento minaccioso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che in alcun modo era stato da lui condiviso.

Rileva, infine, che la motivazione della sentenza impugnata era da ritenere meramente apparente nella parte in cui aveva disatteso le censure formulate quanto alla configurabilità di una mera ipotesi tentata, non avendo i giudici di merito considerato che il ricorrente aveva desistito dal suo intento non essendo stato provato alcun atto di disposizione/pagamento in favore dell'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo a) alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa propone quattro motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di estorsione contestata; violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p.

Nel premettere che egli era stato condannato per la condotta estorsiva asseritamente posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il pagamento del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], resosi irreperibile, dal cugino [OSCURATO:PERSONA] che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, assume che dalla complessiva istruttoria risultava evidente che la richiesta di denaro in questione, formulata dal ricorrente, non aveva alcuna natura estorsiva in quanto le condotte poste in essere, ivi compresa la temporanea appropriazione delle chiavi e dei documenti del furgone e del camion di [OSCURATO:PERSONA] consegnati all' imputato dal padre di quest' ultimo, miravano solo ed esclusivamente al recupero del credito vantato dal Coffa.

Osserva che, nella fattispecie in esame, mancava la prova di una condotta volta a coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere un vantaggio ingiusto, precisando che l'imputato, al fine di ottenere detto pagamento, si era recato presso la bancarella di [OSCURATO:PERSONA] ove aveva trovato il padre di quest' ultimo ed aveva chiesto la consegna di beni del debitore (e non del padre), peraltro di lì a poco restituiti a seguito della pattuizione circa una rateizzazione del debito.

Rileva che la pretesa era stata, in effetti, attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solamente in quanto il figlio di quest' ultimo si era reso irreperibile e il padre si era impegnato a rifondere il debito ed aveva assunto il ruolo di garante, in tal modo chiaramente manifestando la volontà di assumere il debito del figlio, da ciò derivando che il predetto non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in questione.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza aggravante delle più persone riunite nella commissione del reato di estorsione; violazione dell'art. 629 comma II c.p. ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

Lamenta che la corte di appello, nel confermare la sussistenza dell'aggravante in questione, non aveva considerato che mai i coimputati del reato di cui al capo a) si erano presentati insieme da [OSCURATO:PERSONA] ma le minacce dei singoli erano state poste in essere in momenti distinti e successivi.

Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 c.p. in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata al capo a).

Evidenzia che la condotta in esame andava qualificata come ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in quanto egli aveva operato di concerto con il titolare del credito [OSCURATO:PERSONA] e per conto dello stesso al solo scopo di realizzare la pretesa di cui questi era portatore e senza mai pretendere una somma di denaro maggiore di quella vantata dal creditore e che, in ogni caso, il reato di ragion fattasi non era escluso dal fatto che la minaccia o la violenza era indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l' agente vanta una pretesa tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui all' art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persona diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione.

Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Rileva che sul punto la corte territoriale aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile, non valutando in alcun modo i parametri di cui all' art. 133 c.p.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo a) alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con contestuale conferma della sua condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/1990 (capo e) propone cinque motivi.Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di estorsione contestata; violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p.

Nel rilevare che egli era stato condannato per la condotta estorsiva asseritamente posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il pagamento del credito da lui vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resosi irreperibile, assume che dalla corretta e complessiva analisi dei dati istruttori risultava evidente che la richiesta di denaro in questione non aveva alcuna natura estorsiva in quanto le condotte poste in essere, ivi compresa la temporanea appropriazione delle chiavi e dei documenti del furgone e del camion di [OSCURATO:PERSONA] consegnati al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal padre di quest' ultimo, miravano solo ed esclusivamente al recupero del credito da lui vantato.

Osserva che, nella fattispecie in esame, mancava la prova di una condotta volta a coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere un vantaggio ingiusto, precisando che egli mirava unicamente al recupero del proprio credito senza ambire al conseguimento di utilità ulteriori e, soprattutto, senza mai porre in essere manifestazioni sproporzionate e gratuite di volenze e minacce tali da comprimere fortemente e coartare la libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Evidenzia che la pretesa era stata, in effetti, attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solamente in quanto il figlio di quest' ultimo si era reso irreperibile e il padre si era impegnato a rifondere il debito ed aveva assunto il ruolo di garante in tal modo chiaramente manifestando la volontà di assumere il debito del figlio, non potendosi, quindi, ritenere il predetto quale soggetto estraneo al rapporto.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza delle più persone riunite nella commissione del reato di estorsione; violazione dell'art. 629 comma II c.p. ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

Lamenta che la corte di appello, nel confermare la sussistenza dell'aggravante in questione, non aveva considerato che mai i coimputati del reato di cui al capo a) si erano presentati insieme da [OSCURATO:PERSONA] ma le minacce dei singoli erano state poste in essere in momenti distinti e successivi, formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella analoga proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 c.p. in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata al capo a).

Evidenzia che la condotta in esame andava qualificata come ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in quanto la pretesa da lui coltivata per il tramite del cugino, dal momento che egli all' epoca dei fatti si trovava ristretto agli arresti domiciliari, corrispondeva esattamente all' oggetto del credito pari ad euro 5.000,00 vantato nei confronti del Gigliola e che il fatto che le minacce erano state indirizzate nei confronti del padre di [OSCURATO:PERSONA] non mutavano i termini della questione in quanto padre e figlio avevano una "divisione patrimoniale promiscua" e in ogni caso, il reato di ragion fattasi non era escluso dal fatto che la minaccia o la violenza era indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l' agente vanta una pretesa tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui all' art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persone diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione.

Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai fini di cessione di cui al capo e).

Rileva che l'affermazione della responsabilità era stata basata esclusivamente sul tenore di intercettazioni dal significato neutro cui non era seguito alcun elemento di riscontro non potendo assumere rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il sequestro operato in data 25/10/2017 a seguito di controllo eseguito nei confronti della Onorati (giudicata separatamente) la quale era stata trovata in possesso di 8,1 grammi di cocaina e 18,8 grammi di hashish, non indossando la stessa le "famigerate scarpe"di cui si parlava nelle conversazioni captate.

Osserva, ancora, che in ogni caso non era emerso alcun dato da cui desumere che lo stupefacente, una volta entrato in carcere, dovesse essere ceduto a terzi.

Con il quinto motivo rileva, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p.

Evidenzia che, sul punto, i giudici di appello avevano adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui all' art. 133 c.p.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto dal reato di cui al capo a) e condannato per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 comma I c.p. di cui al capo b) alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa formula due motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di estorsione contestata al capo b); violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p.

Nel premettere che egli era stato condannato per la condotta estorsiva asseritannente posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il pagamento di un credito pari ad euro 18.500,00 vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resosi irreperibile, assume che dalle complessive emergenze processuali, risultava evidente che la richiesta di denaro in questione formulata dal ricorrente non aveva alcuna natura estorsiva in quanto egli aveva agito, d' intesa con [OSCURATO:PERSONA], per ottenere esclusivamente le somme di sua spettanza sicché la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell' art. 393 c.p.

Rileva che il reato di ragion fattasi non era escluso dal fatto che la minaccia o la violenza era indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l'agente vanta una pretesa tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui all' art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persone diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Rileva che sul punto la corte di merito aveva adottato una motivazione del tutto lacunosa senza considerare in alcun modo i parametri di cui all' art. 133 c.p.

2.6. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 56, 99, 110, 629 commi I e II in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo d) alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa formula due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 393 e 629 c.p.

Osserva che difettavano gli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva mancando sia I' elemento intenzionale che l' ingiustizia del profitto in quanto l' imputato mirava esclusivamente ad incamerare le somme dovutegli da [OSCURATO:PERSONA] che la corte di appello, nel pervenire alla conclusione circa la sussistenza del reato di estorsione, aveva posto l' accento sul fatto che l' imputato aveva preteso la restituzione delle somme, di cui era certamente creditore, da [OSCURATO:PERSONA] padre del debitore [OSCURATO:PERSONA] e per tale ragione terzo estraneo al rapporto obbligatorio, non considerando, tuttavia, che come eccepito dalla difesa questi non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al rapporto principale in quanto: vi era un rapporto di parentela fra l' imputato ed i Gigliola; padre e figlio svolgevano insieme l' attività di fruttivendoli sicché l' imputato riteneva che le somme prestate a [OSCURATO:PERSONA] servissero per l' acquisto della merce.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Assume che in proposito la corte territoriale aveva adottato una motivazione meramente apodittica senza valutare adeguatamente tutti gli elementi di cui all' art. 133 c.p. 2.7 [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e)1 propone due motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e).

Osserva che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] - all' epoca dei fatti detenuto in istituto penitenziario - si era avvalso della collaborazione di altri coimputati liberi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di introdurre sostanze stupefacenti all' interno del carcere di Foggia.

Rileva che l'affermazione della responsabilità era stata basata sul tenore di intercettazioni captate fra di lui ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal significato neutro - difettando ogni riferimento alla droga ovvero a soggetti possibili acquirenti della sostanza - cui non era seguito alcun elemento di riscontro e che non era emerso alcun dato da cui desumere che lo stupefacente, una volta entrato in carcere, dovesse essere ceduto dall' imputato a terzi.

Precisa che nessuna valenza poteva avere l'asserita conferma per effetto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva espressamente indicato nella finalità di cessione a terzi l'introduzione all' interno del carcere secondo uno schema più volte utilizzato, dal momento che quanto riferito dal predetto non era collocabile in uno spazio temporale preciso e, quindi, riferibile alla vicenda in esame.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p.

Rileva che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto inesistente non avendo in alcun modo preso in esame le specifiche censure proposte.

2.8. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e), propone due motivi.

Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo e), proponendo delle censure in parte sovrapponibili a quelle formulate con analogo motivo dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p.

Rileva che sul punto la corte di merito aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui all' art. 133 c.p.

2.9. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e) propone tre motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. violazione degli artt. 546, 438 6 bis, 23 e 21 c.p.p.

Lamenta che, a fronte di una eccezione di incompetenza territoriale formulata preliminarmente e non contestualmente alla richiesta di rito abbreviato - per essere competente il Tribunale di Foggia in quanto la vicenda in questione si era dipanata in territorio foggiano e la convivente [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto era stata tratta in arresto e giudicata dal Tribunale di Foggia - la corte di appello aveva disatteso la relativa eccezione tempestivamente proposta ed oggetto di specifico motivo di censura nell' erroneo presupposto che la questione (1.TA doveva intendersi rinunziata per effetto della scelta del rito abbreviato, non considerando che tale eccezione era stata ribadita nel corso del giudizio abbreviato e non poteva in alcun modo ritenersi abbandonata anche alla luce di principi fissati dal Cass.

S.U. n. 27966/2012.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. violazione degli artt. 546, 438 e 192 c.p.p.

Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che il tribunale del riesame con ordinanza in data 29 Giugno 2018, non impugnata, aveva escluso ogni gravità indiziaria a carico dell'imputato in relazione al reato contestato sicché, in ragione del giudicato cautelare formatosi ed in assenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati, non poteva essere emessa una pronunzia di condanna nei propri confronti.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Osserva che la corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa non tenendo conto degli elementi rilevanti nel caso specifico e segnatamente della condotta processuale dell'imputato.

2.10. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni uno, mesi due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e), propone due motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente di cui al capo e), proponendo delle censure in parte sovrapponibili a quelle avanzate con analogo motivo dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che nel corpo della motivazione non risultava chiarito sulla base di quali elementi poteva ritenersi che il "Marcello" citato nelle conversazioni telefoniche fosse effettivamente l'odierno imputato e che, in generale, i dati evidenziati a suo carico non consentivano di ritenere superato lo standard del ragionevole dubbio.Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p.

Rileva che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui all' art. 133 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva la Corte che appare opportuno, avendo numerosi ricorrenti prospettato questioni comuni ed al fine di evitare inutili ripetizioni, premettere alcune considerazioni generali riguardanti i limiti del sindacato di legittimità nonché gli elementi costitutivi del reato di estorsione oggetto del presente procedimento, prima di procedere alla disamina dei motivi "specifici" proposti da ciascun imputato.

1.1. "I limiti del sindacato di legittimità".

Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez.

Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).

Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilrnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).

Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti .

Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).

Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

In ordine alla valutazione degli indizi la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 23813/2009 rv 243801), ha, peOero, stabilito che il giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez.

Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231).

Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez.

Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).

1.2. "Il ragionevole dubbio".

Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne c «- costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).

Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati.

Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941).

1.3. "Il reato di estorsione".

Rileva la Corte che in ordine alla dedotta questione relativa agli elementi costitutivi del reato di estorsione ed ai rapporti con la fattispecie di cui all' art. 393 c.p. occorre necessariamente muovere dai principi di diritto di recente fissati delle Sezioni Unite con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric.

Filardo, Rv. 280027).

Le S.U. hanno, in particolare, affermato che la verifica dell'esistenza della legittimità della pretesa costituisce un presupposto imprescindibile al fine di poter configurare il diritto di esercizio arbitrario del proprio diritto ed, al contempo, hanno chiarito che l'elemento discretivo tra i due delitti non può fondarsi sulla modalità esplicative della condotta materiale (quasi sovrapponibili in quanto non vi sono elementi normativi per distinguere la nozione di violenza e di minaccia contenuta nell'art. 393 cod. pen. rispetto all'identica nozione contenuta nell'art. 629 cod.pen.), bensì sull' elemento psicologico, in quanto soltanto la presenza di un ragionevole convincimento di agire al fine di perseguire un proprio diritto porta la condotta nell'alveo della ragion fattasi, deviandola dal delitto di estorsione.Si legge nella sentenza menzionata: «[...] i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. [...] Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt.393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli».

E al fine di valutare se il caso concreto configuri il delitto di ragioni fattasi o di estorsione deve tenersi conto di quanto chiarito dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, ossia che è preliminare la verifica dell'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabílità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764); - «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362).

Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)».

In ordine alla specifica tematica oggetto dell'odierno procedimento in cui è pacifico che le minacce sono state indirizzate nei confronti del padre del debitore principale va precisato che le S.U. hanno, in modo puntuale e specifico, rilevato come: "Orientamenti risalenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 1952, Costa, Riv. it. dir. pen., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113338) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. la legge richiede soltanto l'uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d'interessi con l'agente, poiché si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere», con l'ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona.

L'orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen.

"chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia.

Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Caccio/a, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso de/suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli".

Da ciò discende la manifesta infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali assumono che la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non sarebbe esclusa dal fatto che la minaccia o la violenza sia utilizzata nei confronti di persona diversa da quella che si trova in conflitto di interesse, tesi basata su precedenti della Suprema Corte da ritenere, come detto, sicuramente superati in forza dell' intervento chiarificatore delle S.U.Rileva, quindi, la Corte che i giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno chiarito che le condotte contestate doveva essere qualificate come ipotesi di estorsione in quanto in nessuna delle fattispecie di cui ai capi di imputazione sub. a), b), c) e d) poteva ritenersi che i creditori fossero legittimati ad azionare il loro titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi non aveva mai emesso alcun assegno o altro titolo di debito con cui si era assunto la responsabilità del pagamento dei debiti del figlio, precisando come il predetto non aveva mai offerto alcuna garanzia "né scritta né di fatto" ma il suo intervento era finalizzato solo ed esclusivamente ad evitare che il figlio subisse conseguenze.

I giudici di merito, nell' escludere ogni obbligo di pagamento in capo alla vittima, hanno correttamente rilevato la diversità della condotta posta in essere dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale si era fatta carico dei debiti del figlio emettendo, a garanzia, degli assegni.

Del resto il dolo dell'estorsione può essere escluso solo quando l'erronea convinzione circa l'ingiustizia del profitto e del danno sia ragionevole ed incolpevole, situazione quest' ultima certamente non verificatasi nella fattispecie in esame, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito.

Occorre, quindi, procedere all' esame dei singoli ricorsi.

2. I ricorsi proposti nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2.1. Osserva la Corte che il primo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi) e le analoghe censure proposte con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenere manifestamente infondati.

Nel richiamare integralmente le considerazioni già svolte al §

1.3. va osservato che la corte di appello ha chiarito, con una motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, che anche con riferimento alle condotte di cui al capo c) sebbene potesse apparire più pregnante il contributo della vittima [OSCURATO:PERSONA] all' insorgere del credito in quanto questi si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] perché intercedesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva minacciato il figlio per un suo credito (quello oggetto di cui al capo d), anche in questa ipotesi, la vittima era da ritenere soggetto del tutto estraneo al rapporto obbligatorio originario (intercorso fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riguardante la vendita di una autovettura, rimasta impagata) in quanto lo stesso non si era assunto alcun debito né aveva prestato alcuna garanzia ma si era attivato unicamente per salvaguardare il figlio.

Ed i giudici hanno, altresì, ulteriormente precisato che in relazione al piano di rientro concordato dal figlio con il [OSCURATO:PERSONA], la p.o. era rimasta del tutto estranea con la conseguenza che il credito non poteva essere azionato direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza di appello ff. 1-4; 19-21).

Risulta, quindi, che l'imputato nel commettere atti minacciosi finalizzati all' incameramento di somme di denaro intendeva rivalersi nei confronti del padre dell'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], in modo del tutto arbitrario ed in difetto di una possibile base legale.

Sotto altro profilo va rilevato che dal momento che con riferimento alla fattispecie in esame i giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto, che la condotta illecita si è estrinsecata nella costrizione della vittima a vendere un camioncino sottratto per onorare parte del debito, è chiaro che, anche sotto questo aspetto, la condotta contestata non può inquadrarsi nella fattispecie di cui all' art. 393 c.p. Ed, infatti, non trattandosi di bene assoggettato a garanzia reale, il creditore non poteva soddisfarsi coattivamente sullo stesso e, quindi, non sussisteva una pretesa azionabile giudizialmente quanto alla cessione e vendita forzosa del bene.

Deve, invero, rilevarsi che la difesa laddove ribadisce la tesi della responsabilità personale della vittima in quanto garante di fatto e parte del rapporto obbligatorio insiste su un dato la cui valenza è stata esclusa dai giudici di merito con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e che non ha, comunque, trovato alcun elemento di riscontro e, peraltro, a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito, non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente prive di fondamento.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. atteso che, secondo quanto è dato anche desumere dalla sentenza impugnata che ha analiticamente richiamato i singoli motivi di impugnazione (senza che la parte si sia doluta di una omissione sul punto), trattasi di questione che non è stata ritualmente e specificatamente devoluta con i motivi di appello.2.3.

Il quarto motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737).

Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 -

01. Peraltro la mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 14/10/1993 Ud. (dep. 09/12/1993 ) Rv. 195606 -

01. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 -

01. Muovendo da tali principi e valutato il tenore complessivo delle motivazioni delle due sentenze di merito devono escludersi, in generale, i vizi paventati relativi al diniego delle circostanze generiche oggetto di valutazione congrua e corretta in diritto da parte dei giudici di merito i quali hanno ritenuto decisivi ai fini della loro esclusione la gravità e spregiudicatezza della condotta del!' imputato, l' assenza di segni di resipiscenza nonché un precedente penale in materia di detenzione di armi.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Richiamati i principi e le considerazioni già svolte al §

1.3. nonché le argomentazioni di cui al §

2.1. - quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - va osservato che la corte di appello ha chiarito, con congrua motivazione, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pienamente aderito alla condotta minatoria posta in essere dal predetto coimputato nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere l'adempimento del debito contratto da figlio e rispetto al quale il primo era del tutto estraneo, non avendo assunto il dedotto ruolo di garante.

Conseguentemente il credito del [OSCURATO:PERSONA], come correttamente ricostruito dai giudici di merito, non poteva essere azionato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i da ciò derivando che le minacce in questione sfuggono certamente dal paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Risulta di tutta evidenza, infatti che anche con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la pretesa era del tutto arbitraria.

Priva di rilievo alcuno è, invero, la tesi secondo cui V imputato sarebbe stato convinto del suo diritto in quanto era stata data in garanzia l' abitazione familiare: giova sottolineare che, a parte la considerazione che il bene in questione era un alloggio di proprietà del comune e che non è chiaro in che termini il debitore avrebbe offerto tale "garanzia", quanto prospettato dalla difesa rimane una mera asserzione dal momento che non risulta dagli atti del processo che il padre [OSCURATO:PERSONA] abbia mai prestato personalmente alcuna garanzia.

In sintesi deve ritenersi, quanto alla contestata qualificazione della condotta, che le censure proposte costituiscono null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva, confermando la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.

E la corte di appello ha, pure, chiarito che, nella specie, doveva parlarsi di reato consumato e non tentato in quanto l' illecito profitto era stato, comunque, sia pure in parte ottenuto dagli imputati atteso che il Gigliola aveva raccontato della sottrazione del camion da parte del concorrente [OSCURATO:PERSONA] e di avere proceduto alla vendita del mezzo per onorare il pagamento di alcuni degli assegni emessi in relazione alla vendita di un auto intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], da ciò discendendo che, avendo il ricorrente agito in concorso del [OSCURATO:PERSONA], anch' egli aveva di fatto beneficiato delle somme incassate, non potendosi parlare di mero tentativo.

A fronte di tale ricostruzione a nulla rileva la generica contestazione dell' imputato secondo cui la corte di merito sarebbe incorsa in un travisamento in quanto del pagamento parziale avrebbe beneficiato il solo concorrente: è chiaro, infatti, che le condotte pregresse del [OSCURATO:PERSONA] (minacce poste in essere d' intesa con il [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito), conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili funzionali alla consumazione del reato di estorsione de quo.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.

Anche in relazione alla condotta di cui al capo a) la sentenza impugnata laddove la corte di merito ha ritenuto integrata la condotta di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quella di cui all' art.393 c.p. si appalesa immune da censure in quanto conforme ai principi di diritto sopra menzionati in tema di distinzione fra le due figure delittuose al §

1.3. La corte di appello ha chiarito che, come emerso dalla complessive risultanze processuali e segnatamente dal tenore delle intercettazioni, la vittima del reato, [OSCURATO:PERSONA], era soggetto da ritenere sicuramente terzo estraneo rispetto al debito contratto dal figlio con [OSCURATO:PERSONA], chiarendo, con congrue argomentazioni, che lo stesso non aveva assunto in alcun modo il ruolo di garante neanche di fatto del figlio e che il mero vincolo di parentela fra debitore e vittima delle richieste restitutorie non rilevava nel senso prospettato dalla difesa.

Osserva, altresì, la Corte che nella ricostruzione operata dai giudici di merito sono emersi ulteriori elementi idonei ad escludere la configurabilità del reato di ragion fattasi: risulta, infatti, che in relazione al credito in questione [OSCURATO:PERSONA] è stato costretto a consegnare le chiavi ed i documenti di un furgone al [OSCURATO:PERSONA] il quale lo aveva minacciato che avrebbe simulato un incidente al fine di ottenere un risarcimento.

Sebbene le chiavi ed i documenti sono stati, successivamente, restituiti anche in tale ipotesi la condotta ha avuto ad oggetto una pretesa (relativa alla disponibilità del mezzo suddetto) non tutelabile giudiziariamente, risultando palese il dolo del reato di estorsione, trattandosi di aggressione al patrimonio del tutto ingiustificata.

Sulla scorta di tali considerazioni non coglie, quindi, in alcun modo nel segno la censura secondo cui, trattandosi di mezzo di proprietà di Gigliola figlio, risultava palese che l'imputato non mirava al conseguimento di un profitto "ulteriore" ma solo e soltanto al recupero del denaro del Coffa.

4.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che risultava integrata l' aggravante delle più persone riunite in quanto era emerso che in data 24 Luglio 2017 il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato al cospetto del Gigliola unitamente al Leuci inoltrando la richiesta restitutoria con toni minacciosi: a fronte di tali argomentazioni, adeguate e conformi a diritto, l' imputato muove delle censure del tutto generiche assumendo che mai gli imputati cui è stato contestato il reato di cui al capo a) si erano recati insieme da [OSCURATO:PERSONA], al tempo stesso riconoscendo, in modo contraddittorio, che in data 24/07/2017 il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la bancarella della vittima prima da solo e "poi con il Leuci".

4.3. Il quarto motivo, sulla scorta dei principi già menzionati al § 2.3., è da ritenere manifestamente infondato: la motivazione della corte di appello - la quale ha negato la concessione delle chieste circostanze generiche valutate la mancata allegazione di concreti elementi di segno positivo, la gravità della condotta e la personalità dell' imputato soggetto vicino a persone gravitanti nel giro della criminalità - non risulta per nulla incrinata dalle censure, invero del tutto generiche ed aspecifiche, di parte ricorrente.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

5.1. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati.

Richiamati i principi e le considerazioni già svolte al §

1.3. nonché le argomentazioni di cui al §

4.1. quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la corte di merito ha evidenziato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che il Coffa aveva cercato di riscuotere il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l' importo di euro 5.000,00 condividendo appieno la strategia dei sodali i quali avevano posto in essere una condotta minatoria nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l' adempimento del debito contratto da figlio e rispetto al quale il primo era totalmente estraneo.

I giudici territoriali hanno osservato, altresì, che dalle complessive risultanze istruttorie era emerso che anch' egli aveva condiviso la strategia relativa alla appropriazione delle chiavi e dei documenti del camion del Gigliola, la cui restituzione era intervenuta non già su sua sollecitazione - come dallo stesso prospettato - bensì a seguito dell'intervento di un soggetto terzo, il Lazzoi.

Risulta, quindi, corretta la decisione dei giudici di merito in ordine alla qualificazione della condotta di cui al capo a) quale ipotesi di estorsione sia in ragione della circostanza che, secondo quanto accertato, la condotta minacciosa è stata indirizzata nei confronti di un soggetto terzo nei cui confronti l'agente non poteva azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, non avendone titolo alcuno sia perché, sotto altro profilo, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente non corrispondeva "esattamente" all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico (il mero pagamento della somma da parte dell'effettivo debitore).

La consapevolezza della illiceità del proprio comportamento da parte dell'imputato è, dunque, corroborata dal suo concorso nella violenta sottrazione delle chiavi e dei documenti del mezzo del debitore in forza della condotta intimidatoria dei suoi sodali ai fini del chiesto pagamento, circostanza questa da ritenere accertata in fatto dai giudici di merito con motivazione congrua ed adeguata nonché priva di aporie logiche.

5.2. Il secondo motivo appare manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate al §

4.2. con la precisazione che tale aggravante, di natura oggettiva, si estende al concorrente come correttamente affermato dai giudici territoriali e ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 31199 del 19/06/2014 Ud. (dep. 16/07/2014) Rv. 259987.

5.3. Il quarto motivo è anch' esso manifestamente infondato.

Devono, infatti, ritenersi insussistenti i vizi di motivazione, pur genericamente denunciati dal ricorrente perché la corte di merito ha compiutamente esaminato le doglianze difensive del Coffa ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità del medesimo relativamente al reato di cui al capo e).

Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.

Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in punto di accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione, i dirimenti elementi di fatto ritenuti decisivi.

Sono state chiarite le ragioni della correttezza della lettura delle intercettazioni operata dal Tribunale - il cui contenuto è stato analizzato dettagliatamente e con coerenza logica - a fronte della quale il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto (contestando che gli interlocutori parlassero effettivamente di droga), con le quali si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.

Per quanto concerne le contestazioni formulate circa la valenza delle intercettazioni va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

I giudici di merito hanno, anche, chiarito che la prova dell'oggetto delle conversazioni - dal tenore significativamente "criptico ed allusivo" - scaturiva univocamente dall' esito del sequestro operato a carico di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto incaricato del trasporto all' interno del carcere) che consentiva di rinvenire sulla sua persona droga del tipo cocaina ed hashish, a nulla rilevando la contestazione, in sé del tutto irrilevante, che la Onorati non indossava le "scarpe" di cui si faceva cenno nelle captazioni.La corte di appello ha precisato che dalla qualità e dalla tipologia di droga sequestrata al soggetto incaricato della introduzione del carcere era dato desumere che la droga in questione era destinata allo spaccio all' interno del carcere, ritenendo correttamente di fondamentale rilievo, ai fini della ricostruzione dei fatti, quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiarito che l' introduzione della droga in carcere da parte del Coffa, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiva un modus operandi già verificatosi in passato.

Appare di tutta evidenza che la difesa dell' imputato laddove nega la sussistenza di elementi di prova idonei a comprovare una condotta inquadrabile nell' ipotesi di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990 solo formalmente ha indicato generici vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni ing è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento.

Il ricorrente, invero, ha formulato una serie di censure che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale è presente una adeguata replica a quei rilievi che il ricorrente si limita a reiterare.

5.5. Alla luce principi già menzionati al §

2.3. è da ritenere manifestamente infondato il quinto motivo riguardante la mancata concessione delle chieste circostanze generiche apparendo la motivazione della sentenza impugnata immune da censure laddove ha evidenziato al fine di escluderle la mancata allegazione di concreti elementi di segno positivo, la gravità della condotta e la personalità dell' imputato gravato da precedenti penali, argomentazioni adeguate in fatto e corrette in diritto.

6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Osserva la Corte che pure in relazione alla condotta di cui al capo b) la sentenza impugnata laddove la corte di merito ha ritenuto integrata la condotta di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quella di cui all' art. 393 c.p. si appalesa immune da censure in quanto conforme ai principi di diritto sopra menzionati al §

1.3. in tema di distinzione fra le due figure delittuose La corte di appello ha chiarito che, per come emerso dalle complessive risultanze processuali, le minacce poste in essere dall' imputato al fine di riscuotere il proprio credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano state indirizzate nei confronti del padre di quest' ultimo [OSCURATO:PERSONA], soggetto da ritenere sicuramente terzo estraneo rispetto al debito contratto dal figlio.

E' stato, altresì, precisato, con congrue argomentazioni, che lo stesso non aveva assunto in alcun modo il ruolo di garante, neanche di fatto,del figlio.Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, prospettando una diversa lettura dei fati probatori come interpretati dai giudici di merito, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla corte territoriale quanto alla omessa qualificazione della condotta quale ipotesi ex art. 393 cod. pen., senza specificare gli aspetti di criticità dei complessivi passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata ove erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito nei confronti del prevenuto.

6.2. Manifestamente infondate sono da ritenere, sulla scorta dei menzionati principi, le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. a fronte di una motivazione adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali sopra citati (v. f. 15).

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

7.1. La sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata la condotta di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quella di cui all' art. 393 c.p. in relazione al capo di imputazione sub. d) appare all' evidenza immune da censure in quanto conforme ai principi di diritto sopra menzionati in tema di distinzione fra le due figure delittuose di cui al §

1.3. I giudici hanno chiarito che, a parte il rilievo che non vi era prova certa della somma pretesa dall' imputato (pari ad euro 16.000,00), risultava accertato che anche il suindicato imputato aveva preteso l'estinzione del debito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.

A fronte di tale ricostruzione appare di tutta evidenza che la tesi del ricorrente isecondo cui vi era un rapporto di parentela fra l' imputato ed i Gigliola e che padre e figlio svolgevano insieme l' attività di fruttivendoli sicché l' imputato riteneva che le somme prestate a [OSCURATO:PERSONA] servissero per l' acquisto della merce, non denuncia alcun vizio motivazionale o giuridico deducibile in questa sede ma rappresenta sempre un tentativo di rilettura degli elementi valorizzati con doppia pronunzia conforme di condanna dai giudici di merito.

7.2. Manifestamente infondate sono da ritenere, sulla scorta dei menzionati principi, le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. a fronte di una motivazione adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali sopra citati (v. f. 24).

8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare in unico contesto motivazionale, in quanto basati su censure del tutto sovrapponibili, sono entrambi inammissibili.

8.1. Il primo motivo dei due ricorsi è da disattendere per considerazioni analoghe a quella già svolte con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di cui al §

5.3. da intendersi qui richiamate.

Non può, peraltro, sottacersi che gli imputati, nel contestare la valenza delle intercettazioni richiamate dai giudici di merito che, a loro dire, avrebbero una valenza neutra e nel prospettare che gli indizi desumibili a loro carico non sarebbero "gravi, precisi e non equivoci e concordanti" continuano a lamentare con l' odierno ricorso che "le conversazioni captate fra il [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non contengono mai alcun riferimento alla droga o a terzi soggetti possibili acquirenti della sostanza".

Ma tale prospettazione rimane del tutto vaga e generica, in quanto i suddetti ricorrenti non si confrontano con l'amplissima motivazione della sentenza di primo grado (v. ff. 39-51) - richiamata dai giudici di appello - ove vengono individuate numerose captazioni telefoniche fra il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi sodali ritenute, con argomentazioni assai articolate e tutt' altro che illogiche e contraddittorie, riferibili a sostanza stupefacente da introdurre ai fini di spaccio all' interno del carcere di Foggia.

In relazione a tale circostanza, deve anche affermarsi l'inammissibilità delle censure perché i ricorrenti non si confrontano con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Si tratta, in sintesi, di motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa in entrambi i giudizi di merito, dev'essere ritenuta inammissibile in quanto, surrettiziamente tesa ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

8.2. Alla luce principi già menzionati al §

2.3. sono da ritenere manifestamente infondati gli analoghi motivi dei ricorsi dei predetti imputati riguardanti la mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche, apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e corretta in diritto (v. ff. 28 e 36, rispettivamente per il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA].)

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

9.1. In ordine al primo motivo rileva la Corte che i giudici di appello hanno disatteso la eccezione di incompetenza per territorio per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo hanno ritenuto che detta eccezione era da ritenere inammissibile a cagione del rito abbreviato prescelto ed in secondo luogo, nel richiamare i principi fissati da Cass. 8999/2019 in tema di competenza territoriale in ipotesi di diverse condotte previste ex art. 73 D.P.R. 309/1990, hanno affermato che sussisteva la competenza territoriale del tribunale di Brindisi in quanto la prima condotta posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] risultava commessa in Fasano, rientrante nel territorio di Brindisi.

Orbene premesso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448 - 01) non avendo il ricorrente censurato tale motivazione ma essendosi limitato a contestare la dichiarata inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, detto motivo non può che essere disatteso, fermo restando che appare corretta la motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione inammissibile in quanto non tempestivamente formulata e reiterata a seguito della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato.

9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, in pratica, assume che, sulla base dei medesimi elementi, il tribunale del riesame, a seguito di ricorso proposto dall'indagato, aveva escluso la configurabilità del reato che, invece, è stato ritenuto in sede di cognizione.

Al riguardo, va osservato che le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari non possono ritenersi vincolanti per il giudice del merito in sede di svolgimento del procedimento principale.

Ne deriva che, essendo il giudizio cautelare solo strumentale, sulla base di questioni che devono essere decise incidenter tantum, rispetto al giudizio di merito, il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova, indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare.

Il sistema, infatti, non consente di ritenere che il principio dell'autonomia del procedimento incidentale "de libertate" rispetto a quello principale possa essere interpretato rigidamente con il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema del fumus (nel procedimento cautelare) e dell'accertamento della responsabilità (nel procedimento a cognizione piena), di cui l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti.

La questione, del resto, è stata definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale allorquando ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 405, comma 1 -bis , del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, doveva formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non erano stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato (Corte cost. sent. n. 121 del 28/01/2009, Rv. 0033357).

Al fine di meglio comprendere i termini della questione appare opportuno richiamare in questa sede le argomentazioni svolte in seno a detta pronunzia dalla Corte Costituzionale la quale ha avuto modo di precisare come: "Sino all'introduzione della nuova norma non si era mai dubitato, in effetti, che la pronuncia emessa in sede cautelare, ancorché all'esito definitivo di una impugnazione, avesse una portata rigorosamente circoscritta al procedimento incidentale de libertate, senza poter vincolare né il pubblico ministero, quanto alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale né il giudice dell'udienza preliminare, ai fini del rinvio a giudizio né, ancora, il giudice del dibattimento, con riguardo alla decisione sul merito della regiudicanda (si veda, al riguardo, già Corte di cassazione, sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 20).

Interferenze tra procedimento cautelare e procedimento principale erano considerate ammissibili solo in direzione inversa, sulla base del cosiddetto principio di assorbimento: nel senso, cioè, che il raggiungimento di certi stadi decisori nel procedimento principale era idoneo ad incidere in modo preclusivo - positivamente o negativamente - sulla verifica del fumus commissi delicti, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure caute/ari personali (si veda, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 71 del 1996).

Il principio di "impermeabilità" del procedimento principale agli esiti del procedimento cautelare ha, in effetti, un preciso fondamento logico-sistematico.

Esso non discende, difatti, unicamente dal rilievo che la valutazione operata in un procedimento a cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non può, in linea logica, condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo è strumentale.

Detto principio rappresenta anche e soprattutto il naturale riflesso dell'impostazione accusatoria del vigente codice di rito, che riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Tale impostazione rinviene oggi un esplicito referente costituzionale nei principi del «giusto processo» enunciati dall'art. 111 Cost., e segnatamente in quello per cui la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, salve le eccezioni prefigurate dal quinto comma del medesimo articolo.

L'esclusione di effetti condizionanti del giudizio cautelare sul procedimento principale vale difatti a scandire, salvaguardandola, la distinzione tra la fase delle indagini preliminari - nella quale non opera il principio del contraddittorio nella formazione della prova, come non opera in genere per l'applicazione delle misure caute/ari - e quella del processo.

Essa trova significativa eco, altresì, nella necessaria diversità fra il giudice dell'incidente cautelare e il giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell'imputazione, conseguente al regime delle incompatibilità (art. 34 cod. proc. pen., quale risultante a seguito degli interventi di questa Corte).

In ambito cautelare, la valutazione dei «gravi indizi di colpevolezza» implica, infatti - per consolidata giurisprudenza di legittimità e come affermato, in più occasioni, anche da questa Corte (sentenze n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995; ordinanza n. 314 del 1996) - un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, giudizio peraltro di tipo "statico", in quanto basato sul soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero ed essenzialmente funzionale agli scopi della misura, vale a dire alla soddisfazione delle esigenze cautelari allo stato degli atti e durante il procedimento...

A causa della diversità dei valori in gioco - limitazioni alla libertà personale a fini caute/ari, da un lato, e apertura della fase processuale ai fini del giudizio di merito, dall'altro - la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale.

Gli esiti delle due valutazioni (per la cautela e per l'azione) possono bensì coincidere in concreto: ma possono anche darsi ipotesi nelle quali la mancanza dei gravi indizi non implica l'inutilità del processo, intesa come insostenibilità dell'accusa in giudizio; così come, a rovescio, ipotesi in cui la prognosi di colpevolezza, sottesa alla ritenuta gravità indiziaria, non trovi poi corrispondenza in una condanna legittimata dalle prove acquisite nel dibattimento".

Le superiori considerazioni rendono, quindi, priva di pregio alcuna la suddetta censura sollevata dal ricorrente.

Fatti tali premesse, posto che l'imputato non si è in alcun modo confrontato con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dello stesso riscontrata sulla scorta del materiale captativo richiamato (v. ff. 31-32), non può che concludersi per la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

9.3. Anche l'ultimo motivo di censura è da ritenere manifestamente infondato avendo la corte congruamente motivato in punto di diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche / valutata la gravità della condotta e la assenza di elementi di segno positivo.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

10.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Vanno, innanzitutto, richiamate,a1 fine di inquadrare la vicenda in esame in ordine alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, le considerazioni sopra menzionate con riferimento alla posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla valenza del materiale captativo citato, oggetto di riscontro per effetto del menzionato sequestro di stupefacente nonché delle dichiarazioni accusatorie rese dal Leuci.

Ritiene la Corte che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, quanto alla affermazione della responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo e), non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato, il che connota di inammissibilità la proposta censura.

I giudici di appello, nel disattendere con congrue argomentazioni le censure oggi reiterate confermando la lettura delle complessive emergenze processuali operata dai primi giudici, hanno chiarito le ragioni per le quali il soggetto di nome "Marcello", indicato nelle conversazioni telefoniche fra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], andava univocamente identificato nell' odierno imputato, in particolare rilevando che: l' utenza n. 3512277956, sulla quale era stato contattato dal [OSCURATO:PERSONA], era stata effettivamente da lui utilizzata per chiamare un operatore della società Sky cui l' interlocutore aveva fornito generalità e codice fiscale corrispondenti al predetto ricorrente; secondo quanto riscontrato dalla P.G., dopo una conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva detto di procedere ad una consegna ad Eros in Manfredonia (il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), lo stesso Campicelli si era recato in Manfredonia ed ancora che dall' utenza in uso al predetto risultava una telefonata all' utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA] ristretto presso il carcere di Foggia ove la stessa era stata successivamente trovata nel possesso di sostanze stupefacenti, come sopra indicato.

I giudici territoriali hanno ribadito, anche con riferimento alla posizione del predetto imputato, come le cautele adottate, la circospezione e l'organizzazione del trasporto lasciavano chiaramente intendere che l'oggetto delle conversazioni richiamate aveva natura illecita, ulteriormente precisando che nessuno degli imputati aveva fornito una plausibile e logica spiegazione alternativa del tenore lecito delle captazioni.

Invero il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo.

Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201), da ciò derivando la palese e manifesta infondatezza delle censure mosse finalizzata ad una diversa lettura delle complessive emergenze processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché quale sostituto del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi a motivi dei rispettivi ricorsi e chiedendone l' accoglimento nonché l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l' accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 07/09/2020, in parziale riforma della sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi in data 22/11/2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo a) (artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p.) perché il fatto non sussiste nonché [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo e) (art. 73 D.P.R. 309/1990); esclusa per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condotte di estorsione rispettivamente contestate, la continuazione interna rideterminava il trattamento sanzionatorio in capo agli stessi; concedeva la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato di cui al menzionato capo e); confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al suddetto capo e) e rideterminava talune delle pene accessorie a carico degli imputati. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] m p icel li. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo c) alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa propone due ricorsi. Con un primo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula cinque motivi.Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di estorsione contestata al capo c); violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p. Assume che dalla corretta e complessiva analisi degli esiti istruttori risultava evidente che la richiesta di denaro in questione formulata dal ricorrente non aveva alcuna natura estorsiva in quanto l'imputato vantava un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva preteso la restituzione, senza voler conseguire un profitto ulteriore. Osserva che, nella fattispecie in esame, mancava il necessario elemento costitutivo dell' ingiusto profitto risultando certa l' esistenza del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 42.000,00 derivante dalla vendita di alcuni autoveicoli (uno dei quali acquistati dal predetto [OSCURATO:PERSONA] dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che egli aveva tentato di recuperaree che difettava ogni elemento significativo di una attività violenta posta in essere dal ricorrente per coartare la volontà del destinatario della richiesta, il padre del predetto, [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere il profitto conseguito necessariamente ingiusto. Deduce che mai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati fisicamente aggrediti o avevano riportato lesioni, eccezion fatta per un calcio sferrato dall' imputato a quest' ultimo ma che la stessa corte di merito aveva escluso potesse integrare i presupposti di cui all' art. 629 c.p. Rileva che la pretesa era stata, in effetti, attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solamente in quanto il figlio Salvatore si era reso irreperibile, essendosi allontanato da Brindisi ed il padre si era impegnato a rifondere il debito ed aveva assunto il ruolo di garante, in tal modo chiaramente manifestando la volontà di assumere il debito del congiunto, con la conseguenza che il predetto non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in questione. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza aggravante delle più persone riunite nella commissione del reato di estorsione; violazione dell'art. 629 comma II c.p. ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. Evidenzia che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla specifica censura diretta all' esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 c.p. in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata al capo c). Deduce che la condotta in esame andava qualificata come ipotesi dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in quanto posta in essere dall' imputato, solo una volta unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] — entrambi titolari della pretesa creditoria in questione - precisando che anche [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a fronteggiare la posizione debitoria del figlio e che, in ogni caso, il reato di ragion fattasi non è escluso dalla circostanza che la minaccia o la violenza sia indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l' agente vanta una pretesa, tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui alli art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persone diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione (in tal senso richiama i principi fissati da Cass. n. 16658/2008). Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. Rileva che, sul punto, la corte di appello aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui al!' art. 133 c.p. Con un secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al capo c) quale ipotesi ex art. 393 c.p. Nel formulare delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate con il primo ed il terzo motivo del sopra indicato ricorso, rileva che nella fattispecie in esame la condotta andava qualificata ai sensi dell' art. 393 c.p. dal momento che: non sussisteva contestazione alcuna circa la pretesa legittimamente vantata dall' imputato, pretesa certamente azionabile innanzi alla autorità giudiziaria; il diritto in questione era stato vantato sempre personalmente da parte del [OSCURATO:PERSONA]; quest' ultimo aveva sempre agito nel ragionevole convincimento che trattavasi di pretesa giuridicamente a lui spettante e, pertanto, sussisteva una connessione diretta fra le minacce ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione; [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nella specie il ruolo di garante di fatto e, conseguentemente, non poteva essere qualificato come soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio in questione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo c) alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al capo c) quale ipotesi ex art. 393 c.p. ovvero quale ipotesi di tentata estorsione. Osserva che la corte di appello, nel confermare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione, aveva travisato i fatti, confondendo le condotte degli altri coimputati con quella del [OSCURATO:PERSONA] ed ignorando l'effettivo ruolo avuto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti egli vantava un credito di euro 40.000,00 per la vendita di una autovettura.Rileva che la corte di appello non aveva considerato che il credito in questione sussisteva ed era perfettamente azionabile e che erano estranei all' imputato intenti estorsivi essendosi egli attivato solo ed esclusivamente per incamerare le somme spettantegli per la vendita di una autovettura. Precisa, ancora, che dal momento che [OSCURATO:PERSONA], all' atto dell' acquisto, al fine di assicurare il buon esito dell' affare aveva offerto in garanzia la casa familiare legittimamente le richieste di pagamento erano state indirizzate al padre [OSCURATO:PERSONA], titolare dell' abitazione, il quale non poteva essere considerato terzo rispetto alla vicenda ma soggetto pienamente coinvolto dal figlio e che il ricorrente era rimasto, comunque, del tutto estraneo all' intervento minaccioso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che in alcun modo era stato da lui condiviso. Rileva, infine, che la motivazione della sentenza impugnata era da ritenere meramente apparente nella parte in cui aveva disatteso le censure formulate quanto alla configurabilità di una mera ipotesi tentata, non avendo i giudici di merito considerato che il ricorrente aveva desistito dal suo intento non essendo stato provato alcun atto di disposizione/pagamento in favore dell'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo a) alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa propone quattro motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di estorsione contestata; violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p. Nel premettere che egli era stato condannato per la condotta estorsiva asseritamente posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il pagamento del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], resosi irreperibile, dal cugino [OSCURATO:PERSONA] che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, assume che dalla complessiva istruttoria risultava evidente che la richiesta di denaro in questione, formulata dal ricorrente, non aveva alcuna natura estorsiva in quanto le condotte poste in essere, ivi compresa la temporanea appropriazione delle chiavi e dei documenti del furgone e del camion di [OSCURATO:PERSONA] consegnati all' imputato dal padre di quest' ultimo, miravano solo ed esclusivamente al recupero del credito vantato dal Coffa. Osserva che, nella fattispecie in esame, mancava la prova di una condotta volta a coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere un vantaggio ingiusto, precisando che l'imputato, al fine di ottenere detto pagamento, si era recato presso la bancarella di [OSCURATO:PERSONA] ove aveva trovato il padre di quest' ultimo ed aveva chiesto la consegna di beni del debitore (e non del padre), peraltro di lì a poco restituiti a seguito della pattuizione circa una rateizzazione del debito. Rileva che la pretesa era stata, in effetti, attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solamente in quanto il figlio di quest' ultimo si era reso irreperibile e il padre si era impegnato a rifondere il debito ed aveva assunto il ruolo di garante, in tal modo chiaramente manifestando la volontà di assumere il debito del figlio, da ciò derivando che il predetto non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in questione. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza aggravante delle più persone riunite nella commissione del reato di estorsione; violazione dell'art. 629 comma II c.p. ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. Lamenta che la corte di appello, nel confermare la sussistenza dell'aggravante in questione, non aveva considerato che mai i coimputati del reato di cui al capo a) si erano presentati insieme da [OSCURATO:PERSONA] ma le minacce dei singoli erano state poste in essere in momenti distinti e successivi. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 c.p. in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata al capo a). Evidenzia che la condotta in esame andava qualificata come ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in quanto egli aveva operato di concerto con il titolare del credito [OSCURATO:PERSONA] e per conto dello stesso al solo scopo di realizzare la pretesa di cui questi era portatore e senza mai pretendere una somma di denaro maggiore di quella vantata dal creditore e che, in ogni caso, il reato di ragion fattasi non era escluso dal fatto che la minaccia o la violenza era indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l' agente vanta una pretesa tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui all' art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persona diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Rileva che sul punto la corte territoriale aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile, non valutando in alcun modo i parametri di cui all' art. 133 c.p. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 commi I e II c.p. in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo a) alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con contestuale conferma della sua condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/1990 (capo e) propone cinque motivi.Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di estorsione contestata; violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p. Nel rilevare che egli era stato condannato per la condotta estorsiva asseritamente posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il pagamento del credito da lui vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resosi irreperibile, assume che dalla corretta e complessiva analisi dei dati istruttori risultava evidente che la richiesta di denaro in questione non aveva alcuna natura estorsiva in quanto le condotte poste in essere, ivi compresa la temporanea appropriazione delle chiavi e dei documenti del furgone e del camion di [OSCURATO:PERSONA] consegnati al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal padre di quest' ultimo, miravano solo ed esclusivamente al recupero del credito da lui vantato. Osserva che, nella fattispecie in esame, mancava la prova di una condotta volta a coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere un vantaggio ingiusto, precisando che egli mirava unicamente al recupero del proprio credito senza ambire al conseguimento di utilità ulteriori e, soprattutto, senza mai porre in essere manifestazioni sproporzionate e gratuite di volenze e minacce tali da comprimere fortemente e coartare la libertà di autodeterminazione della persona offesa. Evidenzia che la pretesa era stata, in effetti, attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solamente in quanto il figlio di quest' ultimo si era reso irreperibile e il padre si era impegnato a rifondere il debito ed aveva assunto il ruolo di garante in tal modo chiaramente manifestando la volontà di assumere il debito del figlio, non potendosi, quindi, ritenere il predetto quale soggetto estraneo al rapporto. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza delle più persone riunite nella commissione del reato di estorsione; violazione dell'art. 629 comma II c.p. ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. Lamenta che la corte di appello, nel confermare la sussistenza dell'aggravante in questione, non aveva considerato che mai i coimputati del reato di cui al capo a) si erano presentati insieme da [OSCURATO:PERSONA] ma le minacce dei singoli erano state poste in essere in momenti distinti e successivi, formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella analoga proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 c.p. in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata al capo a). Evidenzia che la condotta in esame andava qualificata come ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in quanto la pretesa da lui coltivata per il tramite del cugino, dal momento che egli all' epoca dei fatti si trovava ristretto agli arresti domiciliari, corrispondeva esattamente all' oggetto del credito pari ad euro 5.000,00 vantato nei confronti del Gigliola e che il fatto che le minacce erano state indirizzate nei confronti del padre di [OSCURATO:PERSONA] non mutavano i termini della questione in quanto padre e figlio avevano una "divisione patrimoniale promiscua" e in ogni caso, il reato di ragion fattasi non era escluso dal fatto che la minaccia o la violenza era indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l' agente vanta una pretesa tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui all' art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persone diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai fini di cessione di cui al capo e). Rileva che l'affermazione della responsabilità era stata basata esclusivamente sul tenore di intercettazioni dal significato neutro cui non era seguito alcun elemento di riscontro non potendo assumere rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il sequestro operato in data 25/10/2017 a seguito di controllo eseguito nei confronti della Onorati (giudicata separatamente) la quale era stata trovata in possesso di 8,1 grammi di cocaina e 18,8 grammi di hashish, non indossando la stessa le "famigerate scarpe"di cui si parlava nelle conversazioni captate. Osserva, ancora, che in ogni caso non era emerso alcun dato da cui desumere che lo stupefacente, una volta entrato in carcere, dovesse essere ceduto a terzi. Con il quinto motivo rileva, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. Evidenzia che, sul punto, i giudici di appello avevano adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui all' art. 133 c.p. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto dal reato di cui al capo a) e condannato per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629 comma I c.p. di cui al capo b) alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa formula due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di estorsione contestata al capo b); violazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p. Nel premettere che egli era stato condannato per la condotta estorsiva asseritannente posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il pagamento di un credito pari ad euro 18.500,00 vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resosi irreperibile, assume che dalle complessive emergenze processuali, risultava evidente che la richiesta di denaro in questione formulata dal ricorrente non aveva alcuna natura estorsiva in quanto egli aveva agito, d' intesa con [OSCURATO:PERSONA], per ottenere esclusivamente le somme di sua spettanza sicché la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell' art. 393 c.p. Rileva che il reato di ragion fattasi non era escluso dal fatto che la minaccia o la violenza era indirizzata nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l'agente vanta una pretesa tant'è che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre querela sia da parte del destinatario della pretesa sia da parte di soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia e ritiene configurabile il reato di cui all' art. 393 c.p. anche nell' ipotesi in cui la violenza e la minaccia sia indirizzata verso persone diversa da quella che si trova in conflitto di interesse con l'agente quando vi sia, come nel caso in esame, una connessione diretta fra la minaccia e la violenza ed il proposito di farsi arbitrariamente ragione. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Rileva che sul punto la corte di merito aveva adottato una motivazione del tutto lacunosa senza considerare in alcun modo i parametri di cui all' art. 133 c.p. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 56, 99, 110, 629 commi I e II in relazione all' art. 628 commi I e III n.1. c.p. (capo d) alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa formula due motivi. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 393 e 629 c.p. Osserva che difettavano gli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva mancando sia I' elemento intenzionale che l' ingiustizia del profitto in quanto l' imputato mirava esclusivamente ad incamerare le somme dovutegli da [OSCURATO:PERSONA] che la corte di appello, nel pervenire alla conclusione circa la sussistenza del reato di estorsione, aveva posto l' accento sul fatto che l' imputato aveva preteso la restituzione delle somme, di cui era certamente creditore, da [OSCURATO:PERSONA] padre del debitore [OSCURATO:PERSONA] e per tale ragione terzo estraneo al rapporto obbligatorio, non considerando, tuttavia, che come eccepito dalla difesa questi non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al rapporto principale in quanto: vi era un rapporto di parentela fra l' imputato ed i Gigliola; padre e figlio svolgevano insieme l' attività di fruttivendoli sicché l' imputato riteneva che le somme prestate a [OSCURATO:PERSONA] servissero per l' acquisto della merce. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Assume che in proposito la corte territoriale aveva adottato una motivazione meramente apodittica senza valutare adeguatamente tutti gli elementi di cui all' art. 133 c.p. 2.7 [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e)1 propone due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e). Osserva che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] - all' epoca dei fatti detenuto in istituto penitenziario - si era avvalso della collaborazione di altri coimputati liberi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di introdurre sostanze stupefacenti all' interno del carcere di Foggia. Rileva che l'affermazione della responsabilità era stata basata sul tenore di intercettazioni captate fra di lui ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal significato neutro - difettando ogni riferimento alla droga ovvero a soggetti possibili acquirenti della sostanza - cui non era seguito alcun elemento di riscontro e che non era emerso alcun dato da cui desumere che lo stupefacente, una volta entrato in carcere, dovesse essere ceduto dall' imputato a terzi. Precisa che nessuna valenza poteva avere l'asserita conferma per effetto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva espressamente indicato nella finalità di cessione a terzi l'introduzione all' interno del carcere secondo uno schema più volte utilizzato, dal momento che quanto riferito dal predetto non era collocabile in uno spazio temporale preciso e, quindi, riferibile alla vicenda in esame. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. Rileva che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto inesistente non avendo in alcun modo preso in esame le specifiche censure proposte. 2.8. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e), propone due motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo e), proponendo delle censure in parte sovrapponibili a quelle formulate con analogo motivo dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. Rileva che sul punto la corte di merito aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui all' art. 133 c.p. 2.9. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e) propone tre motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. violazione degli artt. 546, 438 6 bis, 23 e 21 c.p.p. Lamenta che, a fronte di una eccezione di incompetenza territoriale formulata preliminarmente e non contestualmente alla richiesta di rito abbreviato - per essere competente il Tribunale di Foggia in quanto la vicenda in questione si era dipanata in territorio foggiano e la convivente [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto era stata tratta in arresto e giudicata dal Tribunale di Foggia - la corte di appello aveva disatteso la relativa eccezione tempestivamente proposta ed oggetto di specifico motivo di censura nell' erroneo presupposto che la questione (1.TA doveva intendersi rinunziata per effetto della scelta del rito abbreviato, non considerando che tale eccezione era stata ribadita nel corso del giudizio abbreviato e non poteva in alcun modo ritenersi abbandonata anche alla luce di principi fissati dal Cass. S.U. n. 27966/2012. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. violazione degli artt. 546, 438 e 192 c.p.p. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che il tribunale del riesame con ordinanza in data 29 Giugno 2018, non impugnata, aveva escluso ogni gravità indiziaria a carico dell'imputato in relazione al reato contestato sicché, in ragione del giudicato cautelare formatosi ed in assenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati, non poteva essere emessa una pronunzia di condanna nei propri confronti. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Osserva che la corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa non tenendo conto degli elementi rilevanti nel caso specifico e segnatamente della condotta processuale dell'imputato. 2.10. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata confermata la condanna alla pena di anni uno, mesi due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo e), propone due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente di cui al capo e), proponendo delle censure in parte sovrapponibili a quelle avanzate con analogo motivo dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che nel corpo della motivazione non risultava chiarito sulla base di quali elementi poteva ritenersi che il "Marcello" citato nelle conversazioni telefoniche fosse effettivamente l'odierno imputato e che, in generale, i dati evidenziati a suo carico non consentivano di ritenere superato lo standard del ragionevole dubbio.Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. Rileva che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione basata su mere formule di stile senza adeguatamente valutare i parametri di cui all' art. 133 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che appare opportuno, avendo numerosi ricorrenti prospettato questioni comuni ed al fine di evitare inutili ripetizioni, premettere alcune considerazioni generali riguardanti i limiti del sindacato di legittimità nonché gli elementi costitutivi del reato di estorsione oggetto del presente procedimento, prima di procedere alla disamina dei motivi "specifici" proposti da ciascun imputato. 1.1. "I limiti del sindacato di legittimità". Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilrnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti . Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). In ordine alla valutazione degli indizi la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 23813/2009 rv 243801), ha, peOero, stabilito che il giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678). 1.2. "Il ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne c «- costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). 1.3. "Il reato di estorsione". Rileva la Corte che in ordine alla dedotta questione relativa agli elementi costitutivi del reato di estorsione ed ai rapporti con la fattispecie di cui all' art. 393 c.p. occorre necessariamente muovere dai principi di diritto di recente fissati delle Sezioni Unite con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo, Rv. 280027). Le S.U. hanno, in particolare, affermato che la verifica dell'esistenza della legittimità della pretesa costituisce un presupposto imprescindibile al fine di poter configurare il diritto di esercizio arbitrario del proprio diritto ed, al contempo, hanno chiarito che l'elemento discretivo tra i due delitti non può fondarsi sulla modalità esplicative della condotta materiale (quasi sovrapponibili in quanto non vi sono elementi normativi per distinguere la nozione di violenza e di minaccia contenuta nell'art. 393 cod. pen. rispetto all'identica nozione contenuta nell'art. 629 cod.pen.), bensì sull' elemento psicologico, in quanto soltanto la presenza di un ragionevole convincimento di agire al fine di perseguire un proprio diritto porta la condotta nell'alveo della ragion fattasi, deviandola dal delitto di estorsione.Si legge nella sentenza menzionata: «[...] i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. [...] Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt.393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». E al fine di valutare se il caso concreto configuri il delitto di ragioni fattasi o di estorsione deve tenersi conto di quanto chiarito dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, ossia che è preliminare la verifica dell'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabílità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764); - «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)». In ordine alla specifica tematica oggetto dell'odierno procedimento in cui è pacifico che le minacce sono state indirizzate nei confronti del padre del debitore principale va precisato che le S.U. hanno, in modo puntuale e specifico, rilevato come: "Orientamenti risalenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 1952, Costa, Riv. it. dir. pen., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113338) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. la legge richiede soltanto l'uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d'interessi con l'agente, poiché si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere», con l'ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona. L'orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Caccio/a, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso de/suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli". Da ciò discende la manifesta infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali assumono che la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non sarebbe esclusa dal fatto che la minaccia o la violenza sia utilizzata nei confronti di persona diversa da quella che si trova in conflitto di interesse, tesi basata su precedenti della Suprema Corte da ritenere, come detto, sicuramente superati in forza dell' intervento chiarificatore delle S.U.Rileva, quindi, la Corte che i giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno chiarito che le condotte contestate doveva essere qualificate come ipotesi di estorsione in quanto in nessuna delle fattispecie di cui ai capi di imputazione sub. a), b), c) e d) poteva ritenersi che i creditori fossero legittimati ad azionare il loro titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi non aveva mai emesso alcun assegno o altro titolo di debito con cui si era assunto la responsabilità del pagamento dei debiti del figlio, precisando come il predetto non aveva mai offerto alcuna garanzia "né scritta né di fatto" ma il suo intervento era finalizzato solo ed esclusivamente ad evitare che il figlio subisse conseguenze. I giudici di merito, nell' escludere ogni obbligo di pagamento in capo alla vittima, hanno correttamente rilevato la diversità della condotta posta in essere dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale si era fatta carico dei debiti del figlio emettendo, a garanzia, degli assegni. Del resto il dolo dell'estorsione può essere escluso solo quando l'erronea convinzione circa l'ingiustizia del profitto e del danno sia ragionevole ed incolpevole, situazione quest' ultima certamente non verificatasi nella fattispecie in esame, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito. Occorre, quindi, procedere all' esame dei singoli ricorsi. 2. I ricorsi proposti nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1. Osserva la Corte che il primo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi) e le analoghe censure proposte con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenere manifestamente infondati. Nel richiamare integralmente le considerazioni già svolte al § 1.3. va osservato che la corte di appello ha chiarito, con una motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, che anche con riferimento alle condotte di cui al capo c) sebbene potesse apparire più pregnante il contributo della vittima [OSCURATO:PERSONA] all' insorgere del credito in quanto questi si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] perché intercedesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva minacciato il figlio per un suo credito (quello oggetto di cui al capo d), anche in questa ipotesi, la vittima era da ritenere soggetto del tutto estraneo al rapporto obbligatorio originario (intercorso fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riguardante la vendita di una autovettura, rimasta impagata) in quanto lo stesso non si era assunto alcun debito né aveva prestato alcuna garanzia ma si era attivato unicamente per salvaguardare il figlio. Ed i giudici hanno, altresì, ulteriormente precisato che in relazione al piano di rientro concordato dal figlio con il [OSCURATO:PERSONA], la p.o. era rimasta del tutto estranea con la conseguenza che il credito non poteva essere azionato direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza di appello ff. 1-4; 19-21). Risulta, quindi, che l'imputato nel commettere atti minacciosi finalizzati all' incameramento di somme di denaro intendeva rivalersi nei confronti del padre dell'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], in modo del tutto arbitrario ed in difetto di una possibile base legale. Sotto altro profilo va rilevato che dal momento che con riferimento alla fattispecie in esame i giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto, che la condotta illecita si è estrinsecata nella costrizione della vittima a vendere un camioncino sottratto per onorare parte del debito, è chiaro che, anche sotto questo aspetto, la condotta contestata non può inquadrarsi nella fattispecie di cui all' art. 393 c.p. Ed, infatti, non trattandosi di bene assoggettato a garanzia reale, il creditore non poteva soddisfarsi coattivamente sullo stesso e, quindi, non sussisteva una pretesa azionabile giudizialmente quanto alla cessione e vendita forzosa del bene. Deve, invero, rilevarsi che la difesa laddove ribadisce la tesi della responsabilità personale della vittima in quanto garante di fatto e parte del rapporto obbligatorio insiste su un dato la cui valenza è stata esclusa dai giudici di merito con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e che non ha, comunque, trovato alcun elemento di riscontro e, peraltro, a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito, non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente prive di fondamento. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. atteso che, secondo quanto è dato anche desumere dalla sentenza impugnata che ha analiticamente richiamato i singoli motivi di impugnazione (senza che la parte si sia doluta di una omissione sul punto), trattasi di questione che non è stata ritualmente e specificatamente devoluta con i motivi di appello.2.3. Il quarto motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01. Peraltro la mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 14/10/1993 Ud. (dep. 09/12/1993 ) Rv. 195606 - 01. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01. Muovendo da tali principi e valutato il tenore complessivo delle motivazioni delle due sentenze di merito devono escludersi, in generale, i vizi paventati relativi al diniego delle circostanze generiche oggetto di valutazione congrua e corretta in diritto da parte dei giudici di merito i quali hanno ritenuto decisivi ai fini della loro esclusione la gravità e spregiudicatezza della condotta del!' imputato, l' assenza di segni di resipiscenza nonché un precedente penale in materia di detenzione di armi. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Richiamati i principi e le considerazioni già svolte al § 1.3. nonché le argomentazioni di cui al § 2.1. - quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - va osservato che la corte di appello ha chiarito, con congrua motivazione, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pienamente aderito alla condotta minatoria posta in essere dal predetto coimputato nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere l'adempimento del debito contratto da figlio e rispetto al quale il primo era del tutto estraneo, non avendo assunto il dedotto ruolo di garante. Conseguentemente il credito del [OSCURATO:PERSONA], come correttamente ricostruito dai giudici di merito, non poteva essere azionato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i da ciò derivando che le minacce in questione sfuggono certamente dal paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Risulta di tutta evidenza, infatti che anche con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la pretesa era del tutto arbitraria. Priva di rilievo alcuno è, invero, la tesi secondo cui V imputato sarebbe stato convinto del suo diritto in quanto era stata data in garanzia l' abitazione familiare: giova sottolineare che, a parte la considerazione che il bene in questione era un alloggio di proprietà del comune e che non è chiaro in che termini il debitore avrebbe offerto tale "garanzia", quanto prospettato dalla difesa rimane una mera asserzione dal momento che non risulta dagli atti del processo che il padre [OSCURATO:PERSONA] abbia mai prestato personalmente alcuna garanzia. In sintesi deve ritenersi, quanto alla contestata qualificazione della condotta, che le censure proposte costituiscono null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva, confermando la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. E la corte di appello ha, pure, chiarito che, nella specie, doveva parlarsi di reato consumato e non tentato in quanto l' illecito profitto era stato, comunque, sia pure in parte ottenuto dagli imputati atteso che il Gigliola aveva raccontato della sottrazione del camion da parte del concorrente [OSCURATO:PERSONA] e di avere proceduto alla vendita del mezzo per onorare il pagamento di alcuni degli assegni emessi in relazione alla vendita di un auto intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], da ciò discendendo che, avendo il ricorrente agito in concorso del [OSCURATO:PERSONA], anch' egli aveva di fatto beneficiato delle somme incassate, non potendosi parlare di mero tentativo. A fronte di tale ricostruzione a nulla rileva la generica contestazione dell' imputato secondo cui la corte di merito sarebbe incorsa in un travisamento in quanto del pagamento parziale avrebbe beneficiato il solo concorrente: è chiaro, infatti, che le condotte pregresse del [OSCURATO:PERSONA] (minacce poste in essere d' intesa con il [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito), conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili funzionali alla consumazione del reato di estorsione de quo. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Anche in relazione alla condotta di cui al capo a) la sentenza impugnata laddove la corte di merito ha ritenuto integrata la condotta di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quella di cui all' art.393 c.p. si appalesa immune da censure in quanto conforme ai principi di diritto sopra menzionati in tema di distinzione fra le due figure delittuose al § 1.3. La corte di appello ha chiarito che, come emerso dalla complessive risultanze processuali e segnatamente dal tenore delle intercettazioni, la vittima del reato, [OSCURATO:PERSONA], era soggetto da ritenere sicuramente terzo estraneo rispetto al debito contratto dal figlio con [OSCURATO:PERSONA], chiarendo, con congrue argomentazioni, che lo stesso non aveva assunto in alcun modo il ruolo di garante neanche di fatto del figlio e che il mero vincolo di parentela fra debitore e vittima delle richieste restitutorie non rilevava nel senso prospettato dalla difesa. Osserva, altresì, la Corte che nella ricostruzione operata dai giudici di merito sono emersi ulteriori elementi idonei ad escludere la configurabilità del reato di ragion fattasi: risulta, infatti, che in relazione al credito in questione [OSCURATO:PERSONA] è stato costretto a consegnare le chiavi ed i documenti di un furgone al [OSCURATO:PERSONA] il quale lo aveva minacciato che avrebbe simulato un incidente al fine di ottenere un risarcimento. Sebbene le chiavi ed i documenti sono stati, successivamente, restituiti anche in tale ipotesi la condotta ha avuto ad oggetto una pretesa (relativa alla disponibilità del mezzo suddetto) non tutelabile giudiziariamente, risultando palese il dolo del reato di estorsione, trattandosi di aggressione al patrimonio del tutto ingiustificata. Sulla scorta di tali considerazioni non coglie, quindi, in alcun modo nel segno la censura secondo cui, trattandosi di mezzo di proprietà di Gigliola figlio, risultava palese che l'imputato non mirava al conseguimento di un profitto "ulteriore" ma solo e soltanto al recupero del denaro del Coffa. 4.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che risultava integrata l' aggravante delle più persone riunite in quanto era emerso che in data 24 Luglio 2017 il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato al cospetto del Gigliola unitamente al Leuci inoltrando la richiesta restitutoria con toni minacciosi: a fronte di tali argomentazioni, adeguate e conformi a diritto, l' imputato muove delle censure del tutto generiche assumendo che mai gli imputati cui è stato contestato il reato di cui al capo a) si erano recati insieme da [OSCURATO:PERSONA], al tempo stesso riconoscendo, in modo contraddittorio, che in data 24/07/2017 il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la bancarella della vittima prima da solo e "poi con il Leuci". 4.3. Il quarto motivo, sulla scorta dei principi già menzionati al § 2.3., è da ritenere manifestamente infondato: la motivazione della corte di appello - la quale ha negato la concessione delle chieste circostanze generiche valutate la mancata allegazione di concreti elementi di segno positivo, la gravità della condotta e la personalità dell' imputato soggetto vicino a persone gravitanti nel giro della criminalità - non risulta per nulla incrinata dalle censure, invero del tutto generiche ed aspecifiche, di parte ricorrente. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. Richiamati i principi e le considerazioni già svolte al § 1.3. nonché le argomentazioni di cui al § 4.1. quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la corte di merito ha evidenziato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che il Coffa aveva cercato di riscuotere il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l' importo di euro 5.000,00 condividendo appieno la strategia dei sodali i quali avevano posto in essere una condotta minatoria nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l' adempimento del debito contratto da figlio e rispetto al quale il primo era totalmente estraneo. I giudici territoriali hanno osservato, altresì, che dalle complessive risultanze istruttorie era emerso che anch' egli aveva condiviso la strategia relativa alla appropriazione delle chiavi e dei documenti del camion del Gigliola, la cui restituzione era intervenuta non già su sua sollecitazione - come dallo stesso prospettato - bensì a seguito dell'intervento di un soggetto terzo, il Lazzoi. Risulta, quindi, corretta la decisione dei giudici di merito in ordine alla qualificazione della condotta di cui al capo a) quale ipotesi di estorsione sia in ragione della circostanza che, secondo quanto accertato, la condotta minacciosa è stata indirizzata nei confronti di un soggetto terzo nei cui confronti l'agente non poteva azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, non avendone titolo alcuno sia perché, sotto altro profilo, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente non corrispondeva "esattamente" all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico (il mero pagamento della somma da parte dell'effettivo debitore). La consapevolezza della illiceità del proprio comportamento da parte dell'imputato è, dunque, corroborata dal suo concorso nella violenta sottrazione delle chiavi e dei documenti del mezzo del debitore in forza della condotta intimidatoria dei suoi sodali ai fini del chiesto pagamento, circostanza questa da ritenere accertata in fatto dai giudici di merito con motivazione congrua ed adeguata nonché priva di aporie logiche. 5.2. Il secondo motivo appare manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate al § 4.2. con la precisazione che tale aggravante, di natura oggettiva, si estende al concorrente come correttamente affermato dai giudici territoriali e ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 31199 del 19/06/2014 Ud. (dep. 16/07/2014) Rv. 259987. 5.3. Il quarto motivo è anch' esso manifestamente infondato. Devono, infatti, ritenersi insussistenti i vizi di motivazione, pur genericamente denunciati dal ricorrente perché la corte di merito ha compiutamente esaminato le doglianze difensive del Coffa ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità del medesimo relativamente al reato di cui al capo e). Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in punto di accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione, i dirimenti elementi di fatto ritenuti decisivi. Sono state chiarite le ragioni della correttezza della lettura delle intercettazioni operata dal Tribunale - il cui contenuto è stato analizzato dettagliatamente e con coerenza logica - a fronte della quale il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto (contestando che gli interlocutori parlassero effettivamente di droga), con le quali si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Per quanto concerne le contestazioni formulate circa la valenza delle intercettazioni va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). I giudici di merito hanno, anche, chiarito che la prova dell'oggetto delle conversazioni - dal tenore significativamente "criptico ed allusivo" - scaturiva univocamente dall' esito del sequestro operato a carico di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto incaricato del trasporto all' interno del carcere) che consentiva di rinvenire sulla sua persona droga del tipo cocaina ed hashish, a nulla rilevando la contestazione, in sé del tutto irrilevante, che la Onorati non indossava le "scarpe" di cui si faceva cenno nelle captazioni.La corte di appello ha precisato che dalla qualità e dalla tipologia di droga sequestrata al soggetto incaricato della introduzione del carcere era dato desumere che la droga in questione era destinata allo spaccio all' interno del carcere, ritenendo correttamente di fondamentale rilievo, ai fini della ricostruzione dei fatti, quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiarito che l' introduzione della droga in carcere da parte del Coffa, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiva un modus operandi già verificatosi in passato. Appare di tutta evidenza che la difesa dell' imputato laddove nega la sussistenza di elementi di prova idonei a comprovare una condotta inquadrabile nell' ipotesi di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990 solo formalmente ha indicato generici vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni ing è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento. Il ricorrente, invero, ha formulato una serie di censure che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale è presente una adeguata replica a quei rilievi che il ricorrente si limita a reiterare. 5.5. Alla luce principi già menzionati al § 2.3. è da ritenere manifestamente infondato il quinto motivo riguardante la mancata concessione delle chieste circostanze generiche apparendo la motivazione della sentenza impugnata immune da censure laddove ha evidenziato al fine di escluderle la mancata allegazione di concreti elementi di segno positivo, la gravità della condotta e la personalità dell' imputato gravato da precedenti penali, argomentazioni adeguate in fatto e corrette in diritto. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che pure in relazione alla condotta di cui al capo b) la sentenza impugnata laddove la corte di merito ha ritenuto integrata la condotta di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quella di cui all' art. 393 c.p. si appalesa immune da censure in quanto conforme ai principi di diritto sopra menzionati al § 1.3. in tema di distinzione fra le due figure delittuose La corte di appello ha chiarito che, per come emerso dalle complessive risultanze processuali, le minacce poste in essere dall' imputato al fine di riscuotere il proprio credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano state indirizzate nei confronti del padre di quest' ultimo [OSCURATO:PERSONA], soggetto da ritenere sicuramente terzo estraneo rispetto al debito contratto dal figlio. E' stato, altresì, precisato, con congrue argomentazioni, che lo stesso non aveva assunto in alcun modo il ruolo di garante, neanche di fatto,del figlio.Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, prospettando una diversa lettura dei fati probatori come interpretati dai giudici di merito, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla corte territoriale quanto alla omessa qualificazione della condotta quale ipotesi ex art. 393 cod. pen., senza specificare gli aspetti di criticità dei complessivi passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata ove erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito nei confronti del prevenuto. 6.2. Manifestamente infondate sono da ritenere, sulla scorta dei menzionati principi, le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. a fronte di una motivazione adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali sopra citati (v. f. 15). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 7.1. La sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata la condotta di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quella di cui all' art. 393 c.p. in relazione al capo di imputazione sub. d) appare all' evidenza immune da censure in quanto conforme ai principi di diritto sopra menzionati in tema di distinzione fra le due figure delittuose di cui al § 1.3. I giudici hanno chiarito che, a parte il rilievo che non vi era prova certa della somma pretesa dall' imputato (pari ad euro 16.000,00), risultava accertato che anche il suindicato imputato aveva preteso l'estinzione del debito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. A fronte di tale ricostruzione appare di tutta evidenza che la tesi del ricorrente isecondo cui vi era un rapporto di parentela fra l' imputato ed i Gigliola e che padre e figlio svolgevano insieme l' attività di fruttivendoli sicché l' imputato riteneva che le somme prestate a [OSCURATO:PERSONA] servissero per l' acquisto della merce, non denuncia alcun vizio motivazionale o giuridico deducibile in questa sede ma rappresenta sempre un tentativo di rilettura degli elementi valorizzati con doppia pronunzia conforme di condanna dai giudici di merito. 7.2. Manifestamente infondate sono da ritenere, sulla scorta dei menzionati principi, le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. a fronte di una motivazione adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali sopra citati (v. f. 24). 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare in unico contesto motivazionale, in quanto basati su censure del tutto sovrapponibili, sono entrambi inammissibili. 8.1. Il primo motivo dei due ricorsi è da disattendere per considerazioni analoghe a quella già svolte con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di cui al § 5.3. da intendersi qui richiamate. Non può, peraltro, sottacersi che gli imputati, nel contestare la valenza delle intercettazioni richiamate dai giudici di merito che, a loro dire, avrebbero una valenza neutra e nel prospettare che gli indizi desumibili a loro carico non sarebbero "gravi, precisi e non equivoci e concordanti" continuano a lamentare con l' odierno ricorso che "le conversazioni captate fra il [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non contengono mai alcun riferimento alla droga o a terzi soggetti possibili acquirenti della sostanza". Ma tale prospettazione rimane del tutto vaga e generica, in quanto i suddetti ricorrenti non si confrontano con l'amplissima motivazione della sentenza di primo grado (v. ff. 39-51) - richiamata dai giudici di appello - ove vengono individuate numerose captazioni telefoniche fra il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi sodali ritenute, con argomentazioni assai articolate e tutt' altro che illogiche e contraddittorie, riferibili a sostanza stupefacente da introdurre ai fini di spaccio all' interno del carcere di Foggia. In relazione a tale circostanza, deve anche affermarsi l'inammissibilità delle censure perché i ricorrenti non si confrontano con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Si tratta, in sintesi, di motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa in entrambi i giudizi di merito, dev'essere ritenuta inammissibile in quanto, surrettiziamente tesa ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 8.2. Alla luce principi già menzionati al § 2.3. sono da ritenere manifestamente infondati gli analoghi motivi dei ricorsi dei predetti imputati riguardanti la mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche, apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e corretta in diritto (v. ff. 28 e 36, rispettivamente per il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA].) 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 9.1. In ordine al primo motivo rileva la Corte che i giudici di appello hanno disatteso la eccezione di incompetenza per territorio per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo hanno ritenuto che detta eccezione era da ritenere inammissibile a cagione del rito abbreviato prescelto ed in secondo luogo, nel richiamare i principi fissati da Cass. 8999/2019 in tema di competenza territoriale in ipotesi di diverse condotte previste ex art. 73 D.P.R. 309/1990, hanno affermato che sussisteva la competenza territoriale del tribunale di Brindisi in quanto la prima condotta posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] risultava commessa in Fasano, rientrante nel territorio di Brindisi. Orbene premesso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448 - 01) non avendo il ricorrente censurato tale motivazione ma essendosi limitato a contestare la dichiarata inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, detto motivo non può che essere disatteso, fermo restando che appare corretta la motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione inammissibile in quanto non tempestivamente formulata e reiterata a seguito della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato. 9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, in pratica, assume che, sulla base dei medesimi elementi, il tribunale del riesame, a seguito di ricorso proposto dall'indagato, aveva escluso la configurabilità del reato che, invece, è stato ritenuto in sede di cognizione. Al riguardo, va osservato che le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari non possono ritenersi vincolanti per il giudice del merito in sede di svolgimento del procedimento principale. Ne deriva che, essendo il giudizio cautelare solo strumentale, sulla base di questioni che devono essere decise incidenter tantum, rispetto al giudizio di merito, il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova, indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare. Il sistema, infatti, non consente di ritenere che il principio dell'autonomia del procedimento incidentale "de libertate" rispetto a quello principale possa essere interpretato rigidamente con il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema del fumus (nel procedimento cautelare) e dell'accertamento della responsabilità (nel procedimento a cognizione piena), di cui l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti. La questione, del resto, è stata definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale allorquando ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 405, comma 1 -bis , del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, doveva formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non erano stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato (Corte cost. sent. n. 121 del 28/01/2009, Rv. 0033357). Al fine di meglio comprendere i termini della questione appare opportuno richiamare in questa sede le argomentazioni svolte in seno a detta pronunzia dalla Corte Costituzionale la quale ha avuto modo di precisare come: "Sino all'introduzione della nuova norma non si era mai dubitato, in effetti, che la pronuncia emessa in sede cautelare, ancorché all'esito definitivo di una impugnazione, avesse una portata rigorosamente circoscritta al procedimento incidentale de libertate, senza poter vincolare né il pubblico ministero, quanto alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale né il giudice dell'udienza preliminare, ai fini del rinvio a giudizio né, ancora, il giudice del dibattimento, con riguardo alla decisione sul merito della regiudicanda (si veda, al riguardo, già Corte di cassazione, sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 20). Interferenze tra procedimento cautelare e procedimento principale erano considerate ammissibili solo in direzione inversa, sulla base del cosiddetto principio di assorbimento: nel senso, cioè, che il raggiungimento di certi stadi decisori nel procedimento principale era idoneo ad incidere in modo preclusivo - positivamente o negativamente - sulla verifica del fumus commissi delicti, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure caute/ari personali (si veda, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 71 del 1996). Il principio di "impermeabilità" del procedimento principale agli esiti del procedimento cautelare ha, in effetti, un preciso fondamento logico-sistematico. Esso non discende, difatti, unicamente dal rilievo che la valutazione operata in un procedimento a cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non può, in linea logica, condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo è strumentale. Detto principio rappresenta anche e soprattutto il naturale riflesso dell'impostazione accusatoria del vigente codice di rito, che riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale impostazione rinviene oggi un esplicito referente costituzionale nei principi del «giusto processo» enunciati dall'art. 111 Cost., e segnatamente in quello per cui la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, salve le eccezioni prefigurate dal quinto comma del medesimo articolo. L'esclusione di effetti condizionanti del giudizio cautelare sul procedimento principale vale difatti a scandire, salvaguardandola, la distinzione tra la fase delle indagini preliminari - nella quale non opera il principio del contraddittorio nella formazione della prova, come non opera in genere per l'applicazione delle misure caute/ari - e quella del processo. Essa trova significativa eco, altresì, nella necessaria diversità fra il giudice dell'incidente cautelare e il giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell'imputazione, conseguente al regime delle incompatibilità (art. 34 cod. proc. pen., quale risultante a seguito degli interventi di questa Corte). In ambito cautelare, la valutazione dei «gravi indizi di colpevolezza» implica, infatti - per consolidata giurisprudenza di legittimità e come affermato, in più occasioni, anche da questa Corte (sentenze n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995; ordinanza n. 314 del 1996) - un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, giudizio peraltro di tipo "statico", in quanto basato sul soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero ed essenzialmente funzionale agli scopi della misura, vale a dire alla soddisfazione delle esigenze cautelari allo stato degli atti e durante il procedimento... A causa della diversità dei valori in gioco - limitazioni alla libertà personale a fini caute/ari, da un lato, e apertura della fase processuale ai fini del giudizio di merito, dall'altro - la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale. Gli esiti delle due valutazioni (per la cautela e per l'azione) possono bensì coincidere in concreto: ma possono anche darsi ipotesi nelle quali la mancanza dei gravi indizi non implica l'inutilità del processo, intesa come insostenibilità dell'accusa in giudizio; così come, a rovescio, ipotesi in cui la prognosi di colpevolezza, sottesa alla ritenuta gravità indiziaria, non trovi poi corrispondenza in una condanna legittimata dalle prove acquisite nel dibattimento". Le superiori considerazioni rendono, quindi, priva di pregio alcuna la suddetta censura sollevata dal ricorrente. Fatti tali premesse, posto che l'imputato non si è in alcun modo confrontato con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dello stesso riscontrata sulla scorta del materiale captativo richiamato (v. ff. 31-32), non può che concludersi per la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 9.3. Anche l'ultimo motivo di censura è da ritenere manifestamente infondato avendo la corte congruamente motivato in punto di diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche / valutata la gravità della condotta e la assenza di elementi di segno positivo. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 10.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Vanno, innanzitutto, richiamate,a1 fine di inquadrare la vicenda in esame in ordine alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, le considerazioni sopra menzionate con riferimento alla posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla valenza del materiale captativo citato, oggetto di riscontro per effetto del menzionato sequestro di stupefacente nonché delle dichiarazioni accusatorie rese dal Leuci. Ritiene la Corte che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, quanto alla affermazione della responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo e), non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato, il che connota di inammissibilità la proposta censura. I giudici di appello, nel disattendere con congrue argomentazioni le censure oggi reiterate confermando la lettura delle complessive emergenze processuali operata dai primi giudici, hanno chiarito le ragioni per le quali il soggetto di nome "Marcello", indicato nelle conversazioni telefoniche fra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], andava univocamente identificato nell' odierno imputato, in particolare rilevando che: l' utenza n. 3512277956, sulla quale era stato contattato dal [OSCURATO:PERSONA], era stata effettivamente da lui utilizzata per chiamare un operatore della società Sky cui l' interlocutore aveva fornito generalità e codice fiscale corrispondenti al predetto ricorrente; secondo quanto riscontrato dalla P.G., dopo una conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva detto di procedere ad una consegna ad Eros in Manfredonia (il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), lo stesso Campicelli si era recato in Manfredonia ed ancora che dall' utenza in uso al predetto risultava una telefonata all' utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA] ristretto presso il carcere di Foggia ove la stessa era stata successivamente trovata nel possesso di sostanze stupefacenti, come sopra indicato. I giudici territoriali hanno ribadito, anche con riferimento alla posizione del predetto imputato, come le cautele adottate, la circospezione e l'organizzazione del trasporto lasciavano chiaramente intendere che l'oggetto delle conversazioni richiamate aveva natura illecita, ulteriormente precisando che nessuno degli imputati aveva fornito una plausibile e logica spiegazione alternativa del tenore lecito delle captazioni. Invero il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201), da ciò derivando la palese e manifesta infondatezza delle censure mosse finalizzata ad una diversa lettura delle complessive emergenze processual