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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:C:2025:558
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0365 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 luglio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva (UE) 2015/2436 – Libera circolazione delle merci – Articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA] – Denominazione commerciale – Denominazione sociale – Normativa nazionale che conferisce un diritto esclusivo al titolare di una denominazione sociale» Nella causa C‑365/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in qualità di giudice d’appello per la proprietà industriale e il commercio, Svezia), con decisione del 16 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] AB

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da O. Lagergren, jur. kand, D. Tornberg e M. Zeitlin, advokater; – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da P. Hedberg e J. Sånglöf, advokater; – per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz, in qualità di agente; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Němečková e

I. Söderlund, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 2015, L 336, pag. 1 ), e degli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] AB riguardante una contraffazione.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Trattato FUE 3 L’articolo 34 [OSCURATO:PERSONA] prevede che: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». 4 A termini dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA]: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

Direttiva 2015/2436 5 Il considerando 41 della direttiva 2015/2436 è formulato come segue: «Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della [convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come da ultimo riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 828, n. 11851, pag. 305) (in prosieguo: la “convenzione di Parigi”)] e dell’[accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, di cui all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) ( GU 1994, L 336, pag. 1 ; in prosieguo: l’“accordo [OSCURATO:PERSONA]”)].

È necessario che la presente direttiva sia in perfetta armonia con detta convenzione e detto accordo.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale accordo.

Se del caso, è opportuno applicare l’articolo 351, secondo comma, [[OSCURATO:PERSONA]]». 6 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone: «La presente direttiva si applica a tutti i marchi d’impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d’impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi in uno Stato membro o presso l’ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro». 7 L’articolo 5 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi», al paragrafo 4, così recita: «Ogni Stato membro può disporre che un marchio d’impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) siano stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore, e tale marchio d’impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore; b) sia possibile vietare l’uso del marchio d’impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in particolare in base a: i) un diritto al nome; ii) un diritto all’immagine; iii) un diritto d’autore; iv) un diritto di proprietà industriale; c) il marchio d’impresa si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto all’estero, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente abbia agito in malafede». 8 Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva, rubricato «Diritti conferiti dal marchio d’impresa»: «1.

La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: a) sia identico al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) sia identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa; c) sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio; b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi; e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ( GU 2006, L 376, pag. 21 )]. (...)». 9 L’articolo 16 della direttiva 2015/2436, intitolato «Uso del marchio d’impresa», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Se, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d’impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo continuo di cinque anni, il marchio d’impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all’articolo 17, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

Diritto svedese Legge in materia di marchi d’impresa 10 La varumärkeslagen (2010:1877) [legge sui marchi (2010:1877); in prosieguo: la «legge sui marchi»)] è stata modificata per recepire nell’ordinamento giuridico svedese la direttiva 2015/2436. [OSCURATO:PERSONA] 1, § 8, della legge sui marchi prevede che il titolare di una denominazione sociale o di un’altra denominazione commerciale possiede un diritto esclusivo su tale segno allorché esso è utilizzato come segno distintivo delle merci. 11 [OSCURATO:PERSONA] 1, § 10, della legge sui marchi, è indicato, inoltre, che il diritto esclusivo su un segno distintivo delle merci ai sensi del § 8 di tale [OSCURATO:PERSONA], comporta che nessun altro che il titolare può, senza il consenso di quest’ultimo, usare un segno nella normale attività commerciale per taluni prodotti o servizi, se tale segno è identico o simile al marchio che contraddistingue i prodotti ed è usato per prodotti o servizi di tipo identico o simile, se sussiste un rischio di confusione, incluso il rischio che l’uso del segno provochi nel pubblico l’impressione che sussista un’associazione tra chi usa il segno e il suo titolare. 12 [OSCURATO:PERSONA] 8, § 3, della legge sui marchi enuncia che il giudice può, su domanda del titolare del segno distintivo delle merci, ingiungere a chi abbia effettuato una contraffazione la cessazione di tale abuso pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Legge sulla denominazione sociale 13 [OSCURATO:PERSONA] 1, § 1, della legge (2018:1653) om företagsnamn [legge sulla denominazione sociale (2018:1653); in prosieguo: la «legge sulla denominazione sociale»] definisce la denominazione sociale come il nome sotto cui un’impresa esercita le sue attività, mentre la «denominazione commerciale» designa la nozione generale che include la denominazione sociale e i nomi commerciali secondari. 14 Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 1, § 2, della legge sulla denominazione sociale, l’imprenditore acquista diritti esclusivi sulla denominazione sociale attraverso la registrazione o grazie all’uso.

Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 1, § 3, il titolare di un marchio d’impresa o di un altro segno che contraddistingue le merci ha analogamente un diritto esclusivo sul segno come denominazione commerciale. 15 Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 2, § 1, della legge sulla denominazione sociale, la denominazione sociale può essere registrata soltanto se è in grado di distinguere l’attività del titolare da quella degli altri operatori.

Tale disposizione precisa che occorre tenere conto della durata e della portata dell’uso della denominazione sociale allorché si deve valutare se essa abbia carattere distintivo.

Inoltre, tale disposizione prevede che, se la denominazione sociale consiste unicamente in una designazione generica della natura delle attività dell’impresa o di un prodotto o servizio offerti in tale attività, oppure se essa consiste in un nome di luogo comunemente utilizzato o simili, essa non può, di per sé, essere considerata dotata di carattere distintivo.

Se la denominazione sociale include una designazione come «società per azioni» o «società in nome collettivo» o «società cooperativa», oppure vi rientrano abbreviazioni di tali designazioni, da esse occorre prescindere all’atto della valutazione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 La società di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] produce, in particolare, alimenti per cani.

Il suo oggetto sociale consiste nella fabbricazione e nella vendita di alimenti e di altri prodotti per animali nonché in attività connesse.

Essa è titolare della denominazione sociale «[OSCURATO:PERSONA] AB» e del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato in Svezia per alimenti per animali appartenenti alla classe 31, ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. 17 [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto svedese la cui attività include la vendita al dettaglio, in particolare, di alimenti e di snack per cani.

Essa vende i propri prodotti sul suo sito Internet con il nome di dominio «doggie.se» ed utilizza il segno «DOGGIE» nell’esercizio delle sue attività. 18 Nel corso del mese di novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, da un lato, un’ingiunzione che vietasse a quest’ultima l’uso del segno «DOGGIE» e, dall’altro, il pagamento di corone svedesi (SEK) 150.000 (circa EUR 13.000) a titolo di risarcimento danni. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzava tale segno, nonché il marchio e la denominazione sociale, di cui essa è proprietaria, senza il suo consenso. 19 Il giudice di primo grado ha accolto le domande della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sussisteva un rischio di confusione tra, da una parte, il marchio e la denominazione sociale di quest’ultima e, dall’altra, il segno «DOGGIE» utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in qualità di giudice d’appello per la proprietà industriale e il commercio, Svezia), giudice del rinvio. 21 Detto giudice indica che, in Svezia, da una parte, la legge sulla denominazione sociale prevede che la denominazione sociale di un’impresa conferisce a quest’ultima un diritto esclusivo su di essa, purché il segno che costituisce tale denominazione consenta di distinguere le attività del suo titolare da quelle di altre imprese.

La portata di tale diritto sarebbe paragonabile a quella del diritto esclusivo conferito dal marchio al suo titolare.

D’altra parte, in forza della legge sui marchi, il titolare di un marchio o di un altro segno distintivo di merci utilizzato come denominazione sociale otterrebbe anch’esso un diritto esclusivo su quest’ultima.

Quindi, il titolare di una denominazione sociale beneficerebbe, a norma di tali disposizioni nazionali, di una «protezione incrociata» che gli consentirebbe di vietare a qualsiasi terzo di usare nel commercio, per prodotti o servizi, un segno identico o simile a tale denominazione sociale, che sia utilizzato per tipi di prodotti o di servizi identici o simili, qualora sussista un rischio di confusione, e, in particolare, quando l’uso del segno possa suscitare l’impressione che esista un nesso tra il suo utilizzatore e il titolare di detta denominazione sociale. 22 Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale protezione derivante dalle disposizioni della legge sui marchi e della legge sulla denominazione sociale con la direttiva 2015/2436 e, più in generale, con il principio di libera circolazione delle merci.

Essa considera, in sostanza, che, sebbene tale «protezione incrociata» offra al titolare di una denominazione sociale una protezione analoga a quella del marchio, essa non è per contro assoggettata a condizioni altrettanto rigorose di quelle applicabili in tale materia.

Il giudice del rinvio rileva due differenze a tale riguardo. 23 In primo luogo, mentre l’assenza dell’uso effettivo di un marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è registrato potrebbe comportare la decadenza dal diritto esclusivo del suo titolare, il diritto svedese non prevedrebbe alcuna disposizione equivalente per la denominazione sociale. 24 In secondo luogo, per stabilire se un segno sia utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, ci si dovrebbe riferire al sistema di classificazione stabilito dall’accordo di Nizza, mentre, in materia di denominazione sociale, la valutazione del rischio di confusione sarebbe effettuata facendo riferimento alle attività contemplate dall’oggetto sociale dell’impresa, che potrebbe essere definito in modo ampio. 25 Tenuto conto delle differenze, il giudice del rinvio considera che è possibile che la protezione concessa alle denominazioni sociali dal diritto svedese sia più estesa di quella prevista dalla direttiva 2015/2436 riguardo ai marchi, il che potrebbe incidere sulla libera circolazione delle merci e sulla libera prestazione dei servizi.

Esso ritiene infatti che tale protezione possa comportare ostacoli alla vendita transfrontaliera di prodotti o di servizi. 26 In tali circostanze, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in qualità di giudice d’appello per la proprietà industriale e il commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia compatibile con le disposizioni della [direttiva 2015/2436], e, in particolare, con l’articolo 1 e con l’articolo 5, paragrafo 4, di quest’ultima, alla luce del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del principio fondamentale dell’Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, il fatto che nel diritto nazionale esista un sistema in base al quale il diritto anteriore al nome commerciale possa costituire una base per vietare l’uso di un marchio di impresa posteriore, nell’intero settore di attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, senza tener conto del requisito che tale nome commerciale sia stato utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi. 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se sia compatibile con la [direttiva 2015/2436] e con il diritto dell’Unione europea in generale, che un nome commerciale, utilizzato di per sé come segno per distinguere alcuni tipi di prodotti o servizi nel settore d’attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, costituisca la base per vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore con riferimento a tipi di prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il nome commerciale è usato come segno».

Sulle questioni pregiudiziali 27 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95 , EU:C:1997:378 , punti 22 e 23 , nonché del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑453/23 , EU:C:2025:285 , punto 38 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si chiede se le condizioni stabilite dal diritto svedese per la tutela della denominazione sociale, nei limiti in cui sono meno rigorose di quelle applicabili in materia di marchi, siano compatibili con la direttiva 2015/2436 e con i principi di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi. 29 A tale riguardo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, da un lato, l’uso da parte della [OSCURATO:PERSONA] del segno che il titolare della denominazione sociale registrata, cioè l’impresa [OSCURATO:PERSONA], intende vietare, ha ad oggetto, in particolare, la vendita di alimenti e di snack per cani e, dall’altro, che l’oggetto sociale di tale impresa include la vendita di alimenti nonché di altri prodotti per animali e le attività connesse.

Da tali indicazioni risulta che l’uso del segno cui il titolare della denominazione sociale registrata si oppone riguarda solo i tipi di prodotti o servizi per i quali detta denominazione sociale è stata registrata. 30 Di conseguenza, si deve considerare che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2015/2436, nonché gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a un sistema nazionale in forza del quale il diritto esclusivo conferito da una denominazione sociale consente al suo titolare di vietare a un terzo di usare un segno identico o simile, come denominazione commerciale o come nome di dominio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti in attività per le quali la sua denominazione sociale è registrata, anche qualora tale sistema non preveda che l’assenza dell’uso di tale denominazione sociale possa comportare la decadenza da tale diritto esclusivo né esiga, ai fini della registrazione della denominazione sociale suddetta, di precisare i prodotti o i servizi rientranti nell’oggetto sociale del suo titolare. 31 Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che la direttiva 2015/2436 è diretta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi, non di quelle sulla denominazione commerciale, categoria alla quale la denominazione sociale può appartenere.

In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, la protezione della denominazione commerciale ricade nel diritto nazionale. 32 Tuttavia, la denominazione commerciale, in quanto diritto di proprietà intellettuale, non è estranea al diritto dell’Unione.

In tal senso, talune disposizioni della convenzione di Parigi, conclusa da tutti gli Stati membri, ma non dall’Unione, sono incorporate nell’accordo [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, è stato concluso dall’Unione, cosicché tali disposizioni producono, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, gli stessi effetti prodotti dall’accordo [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2024:172 , punti da 59 a 62 ). 33 Tra le disposizioni incorporate nell’accordo [OSCURATO:PERSONA] figura l’articolo 8 di tale convenzione, il quale prevede che «il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio». 34 Tali elementi si riflettono nella direttiva 2015/2436, il cui considerando 41 sottolinea che è «necessario» che essa sia «in perfetta armonia» con detta convenzione e con l’accordo [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo, tra i diritti conferiti dal marchio, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva permette al titolare di un marchio di utilizzare il proprio diritto esclusivo per vietare «di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi».

Infatti, tale disposizione è espressione del principio di prevalenza del titolo di esclusiva anteriore, che rappresenta uno dei fondamenti del diritto dei marchi e, più in generale, dell’intero diritto della proprietà industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑112/21 , EU:C:2022:428 , punto 40 e giurisprudenza citata). 35 Tale principio disciplina anche taluni conflitti tra la denominazione commerciale anteriore e il marchio posteriore.

Risulta così dall’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2015/2436 che «ogni Stato membro può disporre che un marchio d’impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui (…) siano stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio (…) e tale marchio d’impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore». 36 Nel caso di specie, nel procedimento principale, il conflitto tra il segno «[OSCURATO:PERSONA]», utilizzato in una denominazione sociale anteriore e il segno «DOGGIE» utilizzato come denominazione commerciale o come nome di dominio, non implica il marchio.

Orbene, qualora si tratti di risolvere un conflitto tra due denominazioni commerciali, la direttiva 2015/2436, in quanto riguarda soltanto il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi, non è pertinente.

La compatibilità delle misure nazionali che disciplinano conflitti di tal genere deve dunque essere valutata alla luce non di tale direttiva, bensì del diritto primario. 37 A tale riguardo, il giudice del rinvio dubita della compatibilità del sistema svedese di protezione delle denominazioni sociali derivante dal combinato disposto della legge sui marchi e della legge sulla denominazione sociale con i principi di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi. 38 Secondo le indicazioni fornite da tale giudice, tale sistema si applica alle denominazioni sociali di tutte le imprese svedesi, quali che siano i beni o i servizi rientranti nelle loro attività. 39 Risulta del pari dalle indicazioni fornite da detto giudice che la controversia nel procedimento principale mette in discussione il diritto del titolare di una denominazione sociale, la cui attività consiste nel produrre e nel vendere taluni alimenti e prodotti per animali, di vietare a un’altra società di vendere tali merci sotto una denominazione commerciale simile o identico a detta denominazione sociale.

Poiché tale controversia si collega in modo prevalente alla libera circolazione delle merci e in assenza di indicazioni del giudice del rinvio sulla libera circolazione dei servizi, non occorre esaminare autonomamente la compatibilità di detto sistema con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 40 La libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del trattato FUE, che trova la propria espressione all’articolo 34 [OSCURATO:PERSONA], il quale vieta agli Stati membri di adottare fra loro restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Secondo una giurisprudenza costante, tale disposizione si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74 , EU:C:1974:82 , punto 5 , e del 29 luglio 2024, BP France, C‑624/22 , EU:C:2024:640 , punto 61 ).

Tuttavia, una norma o una prassi nazionale che costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati nell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], tra cui figura la protezione della proprietà industriale e commerciale. 41 In assenza di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla denominazione commerciale, il divieto rivolto a un’impresa di usare, per la commercializzazione di taluni prodotti in uno Stato membro, le stesse denominazioni commerciali che essa usa in altri Stati membri può, senz’altro, costituire una restrizione alla libera circolazione delle merci, contraria all’articolo 34 [OSCURATO:PERSONA].

Tale restrizione è tuttavia giustificata da motivi imperativi di interesse generale attinenti alla protezione della proprietà industriale e commerciale, ossia la protezione delle denominazioni commerciali contro i rischi di confusione (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 1999, Pfeiffer, C‑255/97 , EU:C:1999:240 , punti da 26 a 29 ). 42 In tal caso, occorre altresì che tale restrizione non vada al di là di quanto necessario al fine di raggiungere tale obiettivo. 43 Senza far espresso riferimento al principio di proporzionalità, il giudice del rinvio considera, in sostanza, che, offrendo al titolare di una denominazione sociale di un’impresa stabilita in conformità al diritto svedese un livello di protezione paragonabile a quello di un marchio, senza esigere condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2015/2436, riguardo all’uso effettivo del marchio e alla descrizione dei prodotti o servizi per i quali esso è registrato, il sistema di cui trattasi nel procedimento principale opererebbe a svantaggio dei titolari di denominazioni commerciali di altri Stati membri. 44 Orbene, come si è ricordato al punto 31 della presente sentenza, la direttiva 2015/2436 non è diretta al ravvicinamento delle legislazioni sulla denominazione commerciale.

In assenza di siffatta armonizzazione e tenuto conto delle diverse funzioni del marchio e della denominazione commerciale, gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA] non possono essere interpretati nel senso che prevedono che la protezione della denominazione commerciale sia assoggettata agli stessi requisiti applicabili in materia di marchi. 45 Deriva dal fascicolo di cui dispone la Corte che, nella legge sui marchi, l’assenza di un uso effettivo di una denominazione sociale non è assoggettata a limiti o a sanzioni identiche a quelle previste all’articolo 16 della direttiva 2015/2436.

Risulta inoltre dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo svedese e dalla Commissione europea che, a norma della legge sulla denominazione sociale, il mancato uso di una denominazione sociale può, al ricorrere di talune condizioni, comportare la decadenza dal diritto esclusivo che essa conferisce, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio. 46 Per quanto riguarda il rischio evocato dal giudice del rinvio di vedere le denominazioni sociali beneficiare di una protezione contro il rischio di confusione, che sarebbe più estesa di quella applicabile ai marchi a causa di una maggiore permissività per la definizione delle attività rientranti nell’oggetto sociale dell’impresa che non per la delimitazione delle classi di prodotti o di servizi per i quali il marchio è registrato, in conformità alla direttiva 2015/2436, occorre, in primo luogo, sottolineare che l’oggetto sociale di un’impresa non ha la finalità di descrivere con precisione o in modo esaustivo tutti i prodotti o tutti i servizi che possono rientrare nelle attività dell’impresa stessa.

Per contro, per il marchio, tale precisazione è necessaria per valutare eventuali motivi di nullità, assoluti o relativi, e attuare il diritto esclusivo conferito dal marchio, che consente al suo titolare di monopolizzare il segno registrato come marchio per prodotti o servizi determinati. 47 In secondo luogo, risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che, se, nel diritto svedese, il diritto esclusivo del titolare di una denominazione sociale registrata è valido nei settori di attività previsti dal suo oggetto sociale, tale diritto impone a detto titolare di descrivere e di circoscrivere la natura di tali attività con sufficiente precisione affinché i terzi possano esserne efficacemente informati. 48 Al ricorrere di tali condizioni, va constatato, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, che non risulta che il sistema di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui al titolare di una denominazione sociale spetta un diritto esclusivo, vada al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo d’interesse generale attinente alla protezione della proprietà industriale e commerciale. 49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2015/2436, nonché gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema nazionale il quale prevede, da una parte, che il diritto esclusivo conferito da una denominazione sociale permette al suo titolare di vietare a un terzo di usare un segno identico o simile, come denominazione commerciale o come nome di dominio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti in attività per le quali la sua denominazione sociale è registrata, e, dall’altra, che il mancato uso di tale denominazione sociale può, al ricorrere di determinate condizioni, comportare la decadenza da tale diritto esclusivo e che tale titolare è tenuto a descrivere e a circoscrivere la natura delle attività che rientrano nel suo oggetto sociale con sufficiente precisione affinché i terzi possano esserne efficacemente informati.

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un sistema nazionale il quale prevede, da una parte, che il diritto esclusivo conferito da una denominazione sociale permette al suo titolare di vietare a un terzo di usare un segno identico o simile, come denominazione commerciale o come nome di dominio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti in attività per le quali la sua denominazione sociale è registrata, e, dall’altra, che il mancato uso di tale denominazione sociale può, al ricorrere di determinate condizioni, comportare la decadenza da tale diritto esclusivo e che tale titolare è tenuto a descrivere e a circoscrivere la natura delle attività che rientrano nel suo oggetto sociale con sufficiente precisione affinché i terzi possano esserne efficacemente informati.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0365 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 luglio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva (UE) 2015/2436 – Libera circolazione delle merci – Articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA] – Denominazione commerciale – Denominazione sociale – Normativa nazionale che conferisce un diritto esclusivo al titolare di una denominazione sociale» Nella causa C‑365/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in qualità di giudice d’appello per la proprietà industriale e il commercio, Svezia), con decisione del 16 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] AB contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da O. Lagergren, jur. kand, D. Tornberg e M. Zeitlin, advokater; – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da P. Hedberg e J. Sånglöf, advokater; – per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz, in qualità di agente; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Němečková e I. Söderlund, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 2015, L 336, pag. 1 ), e degli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] AB riguardante una contraffazione. Contesto normativo Diritto dell’Unione Trattato FUE 3 L’articolo 34 [OSCURATO:PERSONA] prevede che: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». 4 A termini dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA]: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Direttiva 2015/2436 5 Il considerando 41 della direttiva 2015/2436 è formulato come segue: «Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della [convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come da ultimo riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 828, n. 11851, pag. 305) (in prosieguo: la “convenzione di Parigi”)] e dell’[accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, di cui all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) ( GU 1994, L 336, pag. 1 ; in prosieguo: l’“accordo [OSCURATO:PERSONA]”)]. È necessario che la presente direttiva sia in perfetta armonia con detta convenzione e detto accordo. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale accordo. Se del caso, è opportuno applicare l’articolo 351, secondo comma, [[OSCURATO:PERSONA]]». 6 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone: «La presente direttiva si applica a tutti i marchi d’impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d’impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi in uno Stato membro o presso l’ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro». 7 L’articolo 5 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi», al paragrafo 4, così recita: «Ogni Stato membro può disporre che un marchio d’impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) siano stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore, e tale marchio d’impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore; b) sia possibile vietare l’uso del marchio d’impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in particolare in base a: i) un diritto al nome; ii) un diritto all’immagine; iii) un diritto d’autore; iv) un diritto di proprietà industriale; c) il marchio d’impresa si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto all’estero, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente abbia agito in malafede». 8 Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva, rubricato «Diritti conferiti dal marchio d’impresa»: «1.   La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare diritti esclusivi. 2.   Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: a) sia identico al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) sia identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa; c) sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi. 3.   Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio; b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi; e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ( GU 2006, L 376, pag. 21 )]. (...)». 9 L’articolo 16 della direttiva 2015/2436, intitolato «Uso del marchio d’impresa», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Se, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d’impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo continuo di cinque anni, il marchio d’impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all’articolo 17, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso». Diritto svedese Legge in materia di marchi d’impresa 10 La varumärkeslagen (2010:1877) [legge sui marchi (2010:1877); in prosieguo: la «legge sui marchi»)] è stata modificata per recepire nell’ordinamento giuridico svedese la direttiva 2015/2436. [OSCURATO:PERSONA] 1, § 8, della legge sui marchi prevede che il titolare di una denominazione sociale o di un’altra denominazione commerciale possiede un diritto esclusivo su tale segno allorché esso è utilizzato come segno distintivo delle merci. 11 [OSCURATO:PERSONA] 1, § 10, della legge sui marchi, è indicato, inoltre, che il diritto esclusivo su un segno distintivo delle merci ai sensi del § 8 di tale [OSCURATO:PERSONA], comporta che nessun altro che il titolare può, senza il consenso di quest’ultimo, usare un segno nella normale attività commerciale per taluni prodotti o servizi, se tale segno è identico o simile al marchio che contraddistingue i prodotti ed è usato per prodotti o servizi di tipo identico o simile, se sussiste un rischio di confusione, incluso il rischio che l’uso del segno provochi nel pubblico l’impressione che sussista un’associazione tra chi usa il segno e il suo titolare. 12 [OSCURATO:PERSONA] 8, § 3, della legge sui marchi enuncia che il giudice può, su domanda del titolare del segno distintivo delle merci, ingiungere a chi abbia effettuato una contraffazione la cessazione di tale abuso pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Legge sulla denominazione sociale 13 [OSCURATO:PERSONA] 1, § 1, della legge (2018:1653) om företagsnamn [legge sulla denominazione sociale (2018:1653); in prosieguo: la «legge sulla denominazione sociale»] definisce la denominazione sociale come il nome sotto cui un’impresa esercita le sue attività, mentre la «denominazione commerciale» designa la nozione generale che include la denominazione sociale e i nomi commerciali secondari. 14 Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 1, § 2, della legge sulla denominazione sociale, l’imprenditore acquista diritti esclusivi sulla denominazione sociale attraverso la registrazione o grazie all’uso. Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 1, § 3, il titolare di un marchio d’impresa o di un altro segno che contraddistingue le merci ha analogamente un diritto esclusivo sul segno come denominazione commerciale. 15 Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 2, § 1, della legge sulla denominazione sociale, la denominazione sociale può essere registrata soltanto se è in grado di distinguere l’attività del titolare da quella degli altri operatori. Tale disposizione precisa che occorre tenere conto della durata e della portata dell’uso della denominazione sociale allorché si deve valutare se essa abbia carattere distintivo. Inoltre, tale disposizione prevede che, se la denominazione sociale consiste unicamente in una designazione generica della natura delle attività dell’impresa o di un prodotto o servizio offerti in tale attività, oppure se essa consiste in un nome di luogo comunemente utilizzato o simili, essa non può, di per sé, essere considerata dotata di carattere distintivo. Se la denominazione sociale include una designazione come «società per azioni» o «società in nome collettivo» o «società cooperativa», oppure vi rientrano abbreviazioni di tali designazioni, da esse occorre prescindere all’atto della valutazione. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 La società di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] produce, in particolare, alimenti per cani. Il suo oggetto sociale consiste nella fabbricazione e nella vendita di alimenti e di altri prodotti per animali nonché in attività connesse. Essa è titolare della denominazione sociale «[OSCURATO:PERSONA] AB» e del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato in Svezia per alimenti per animali appartenenti alla classe 31, ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. 17 [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto svedese la cui attività include la vendita al dettaglio, in particolare, di alimenti e di snack per cani. Essa vende i propri prodotti sul suo sito Internet con il nome di dominio «doggie.se» ed utilizza il segno «DOGGIE» nell’esercizio delle sue attività. 18 Nel corso del mese di novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, da un lato, un’ingiunzione che vietasse a quest’ultima l’uso del segno «DOGGIE» e, dall’altro, il pagamento di corone svedesi (SEK) 150.000 (circa EUR 13.000) a titolo di risarcimento danni. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzava tale segno, nonché il marchio e la denominazione sociale, di cui essa è proprietaria, senza il suo consenso. 19 Il giudice di primo grado ha accolto le domande della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sussisteva un rischio di confusione tra, da una parte, il marchio e la denominazione sociale di quest’ultima e, dall’altra, il segno «DOGGIE» utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in qualità di giudice d’appello per la proprietà industriale e il commercio, Svezia), giudice del rinvio. 21 Detto giudice indica che, in Svezia, da una parte, la legge sulla denominazione sociale prevede che la denominazione sociale di un’impresa conferisce a quest’ultima un diritto esclusivo su di essa, purché il segno che costituisce tale denominazione consenta di distinguere le attività del suo titolare da quelle di altre imprese. La portata di tale diritto sarebbe paragonabile a quella del diritto esclusivo conferito dal marchio al suo titolare. D’altra parte, in forza della legge sui marchi, il titolare di un marchio o di un altro segno distintivo di merci utilizzato come denominazione sociale otterrebbe anch’esso un diritto esclusivo su quest’ultima. Quindi, il titolare di una denominazione sociale beneficerebbe, a norma di tali disposizioni nazionali, di una «protezione incrociata» che gli consentirebbe di vietare a qualsiasi terzo di usare nel commercio, per prodotti o servizi, un segno identico o simile a tale denominazione sociale, che sia utilizzato per tipi di prodotti o di servizi identici o simili, qualora sussista un rischio di confusione, e, in particolare, quando l’uso del segno possa suscitare l’impressione che esista un nesso tra il suo utilizzatore e il titolare di detta denominazione sociale. 22 Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale protezione derivante dalle disposizioni della legge sui marchi e della legge sulla denominazione sociale con la direttiva 2015/2436 e, più in generale, con il principio di libera circolazione delle merci. Essa considera, in sostanza, che, sebbene tale «protezione incrociata» offra al titolare di una denominazione sociale una protezione analoga a quella del marchio, essa non è per contro assoggettata a condizioni altrettanto rigorose di quelle applicabili in tale materia. Il giudice del rinvio rileva due differenze a tale riguardo. 23 In primo luogo, mentre l’assenza dell’uso effettivo di un marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è registrato potrebbe comportare la decadenza dal diritto esclusivo del suo titolare, il diritto svedese non prevedrebbe alcuna disposizione equivalente per la denominazione sociale. 24 In secondo luogo, per stabilire se un segno sia utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, ci si dovrebbe riferire al sistema di classificazione stabilito dall’accordo di Nizza, mentre, in materia di denominazione sociale, la valutazione del rischio di confusione sarebbe effettuata facendo riferimento alle attività contemplate dall’oggetto sociale dell’impresa, che potrebbe essere definito in modo ampio. 25 Tenuto conto delle differenze, il giudice del rinvio considera che è possibile che la protezione concessa alle denominazioni sociali dal diritto svedese sia più estesa di quella prevista dalla direttiva 2015/2436 riguardo ai marchi, il che potrebbe incidere sulla libera circolazione delle merci e sulla libera prestazione dei servizi. Esso ritiene infatti che tale protezione possa comportare ostacoli alla vendita transfrontaliera di prodotti o di servizi. 26 In tali circostanze, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in qualità di giudice d’appello per la proprietà industriale e il commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia compatibile con le disposizioni della [direttiva 2015/2436], e, in particolare, con l’articolo 1 e con l’articolo 5, paragrafo 4, di quest’ultima, alla luce del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del principio fondamentale dell’Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, il fatto che nel diritto nazionale esista un sistema in base al quale il diritto anteriore al nome commerciale possa costituire una base per vietare l’uso di un marchio di impresa posteriore, nell’intero settore di attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, senza tener conto del requisito che tale nome commerciale sia stato utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi. 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se sia compatibile con la [direttiva 2015/2436] e con il diritto dell’Unione europea in generale, che un nome commerciale, utilizzato di per sé come segno per distinguere alcuni tipi di prodotti o servizi nel settore d’attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, costituisca la base per vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore con riferimento a tipi di prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il nome commerciale è usato come segno». Sulle questioni pregiudiziali 27 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95 , EU:C:1997:378 , punti 22 e 23 , nonché del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑453/23 , EU:C:2025:285 , punto 38 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si chiede se le condizioni stabilite dal diritto svedese per la tutela della denominazione sociale, nei limiti in cui sono meno rigorose di quelle applicabili in materia di marchi, siano compatibili con la direttiva 2015/2436 e con i principi di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi. 29 A tale riguardo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, da un lato, l’uso da parte della [OSCURATO:PERSONA] del segno che il titolare della denominazione sociale registrata, cioè l’impresa [OSCURATO:PERSONA], intende vietare, ha ad oggetto, in particolare, la vendita di alimenti e di snack per cani e, dall’altro, che l’oggetto sociale di tale impresa include la vendita di alimenti nonché di altri prodotti per animali e le attività connesse. Da tali indicazioni risulta che l’uso del segno cui il titolare della denominazione sociale registrata si oppone riguarda solo i tipi di prodotti o servizi per i quali detta denominazione sociale è stata registrata. 30 Di conseguenza, si deve considerare che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2015/2436, nonché gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a un sistema nazionale in forza del quale il diritto esclusivo conferito da una denominazione sociale consente al suo titolare di vietare a un terzo di usare un segno identico o simile, come denominazione commerciale o come nome di dominio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti in attività per le quali la sua denominazione sociale è registrata, anche qualora tale sistema non preveda che l’assenza dell’uso di tale denominazione sociale possa comportare la decadenza da tale diritto esclusivo né esiga, ai fini della registrazione della denominazione sociale suddetta, di precisare i prodotti o i servizi rientranti nell’oggetto sociale del suo titolare. 31 Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che la direttiva 2015/2436 è diretta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi, non di quelle sulla denominazione commerciale, categoria alla quale la denominazione sociale può appartenere. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, la protezione della denominazione commerciale ricade nel diritto nazionale. 32 Tuttavia, la denominazione commerciale, in quanto diritto di proprietà intellettuale, non è estranea al diritto dell’Unione. In tal senso, talune disposizioni della convenzione di Parigi, conclusa da tutti gli Stati membri, ma non dall’Unione, sono incorporate nell’accordo [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, è stato concluso dall’Unione, cosicché tali disposizioni producono, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, gli stessi effetti prodotti dall’accordo [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2024:172 , punti da 59 a 62 ). 33 Tra le disposizioni incorporate nell’accordo [OSCURATO:PERSONA] figura l’articolo 8 di tale convenzione, il quale prevede che «il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio». 34 Tali elementi si riflettono nella direttiva 2015/2436, il cui considerando 41 sottolinea che è «necessario» che essa sia «in perfetta armonia» con detta convenzione e con l’accordo [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, tra i diritti conferiti dal marchio, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva permette al titolare di un marchio di utilizzare il proprio diritto esclusivo per vietare «di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi». Infatti, tale disposizione è espressione del principio di prevalenza del titolo di esclusiva anteriore, che rappresenta uno dei fondamenti del diritto dei marchi e, più in generale, dell’intero diritto della proprietà industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑112/21 , EU:C:2022:428 , punto 40 e giurisprudenza citata). 35 Tale principio disciplina anche taluni conflitti tra la denominazione commerciale anteriore e il marchio posteriore. Risulta così dall’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2015/2436 che «ogni Stato membro può disporre che un marchio d’impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui (…) siano stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio (…) e tale marchio d’impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore». 36 Nel caso di specie, nel procedimento principale, il conflitto tra il segno «[OSCURATO:PERSONA]», utilizzato in una denominazione sociale anteriore e il segno «DOGGIE» utilizzato come denominazione commerciale o come nome di dominio, non implica il marchio. Orbene, qualora si tratti di risolvere un conflitto tra due denominazioni commerciali, la direttiva 2015/2436, in quanto riguarda soltanto il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi, non è pertinente. La compatibilità delle misure nazionali che disciplinano conflitti di tal genere deve dunque essere valutata alla luce non di tale direttiva, bensì del diritto primario. 37 A tale riguardo, il giudice del rinvio dubita della compatibilità del sistema svedese di protezione delle denominazioni sociali derivante dal combinato disposto della legge sui marchi e della legge sulla denominazione sociale con i principi di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi. 38 Secondo le indicazioni fornite da tale giudice, tale sistema si applica alle denominazioni sociali di tutte le imprese svedesi, quali che siano i beni o i servizi rientranti nelle loro attività. 39 Risulta del pari dalle indicazioni fornite da detto giudice che la controversia nel procedimento principale mette in discussione il diritto del titolare di una denominazione sociale, la cui attività consiste nel produrre e nel vendere taluni alimenti e prodotti per animali, di vietare a un’altra società di vendere tali merci sotto una denominazione commerciale simile o identico a detta denominazione sociale. Poiché tale controversia si collega in modo prevalente alla libera circolazione delle merci e in assenza di indicazioni del giudice del rinvio sulla libera circolazione dei servizi, non occorre esaminare autonomamente la compatibilità di detto sistema con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 40 La libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del trattato FUE, che trova la propria espressione all’articolo 34 [OSCURATO:PERSONA], il quale vieta agli Stati membri di adottare fra loro restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Secondo una giurisprudenza costante, tale disposizione si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74 , EU:C:1974:82 , punto 5 , e del 29 luglio 2024, BP France, C‑624/22 , EU:C:2024:640 , punto 61 ). Tuttavia, una norma o una prassi nazionale che costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati nell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], tra cui figura la protezione della proprietà industriale e commerciale. 41 In assenza di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla denominazione commerciale, il divieto rivolto a un’impresa di usare, per la commercializzazione di taluni prodotti in uno Stato membro, le stesse denominazioni commerciali che essa usa in altri Stati membri può, senz’altro, costituire una restrizione alla libera circolazione delle merci, contraria all’articolo 34 [OSCURATO:PERSONA]. Tale restrizione è tuttavia giustificata da motivi imperativi di interesse generale attinenti alla protezione della proprietà industriale e commerciale, ossia la protezione delle denominazioni commerciali contro i rischi di confusione (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 1999, Pfeiffer, C‑255/97 , EU:C:1999:240 , punti da 26 a 29 ). 42 In tal caso, occorre altresì che tale restrizione non vada al di là di quanto necessario al fine di raggiungere tale obiettivo. 43 Senza far espresso riferimento al principio di proporzionalità, il giudice del rinvio considera, in sostanza, che, offrendo al titolare di una denominazione sociale di un’impresa stabilita in conformità al diritto svedese un livello di protezione paragonabile a quello di un marchio, senza esigere condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2015/2436, riguardo all’uso effettivo del marchio e alla descrizione dei prodotti o servizi per i quali esso è registrato, il sistema di cui trattasi nel procedimento principale opererebbe a svantaggio dei titolari di denominazioni commerciali di altri Stati membri. 44 Orbene, come si è ricordato al punto 31 della presente sentenza, la direttiva 2015/2436 non è diretta al ravvicinamento delle legislazioni sulla denominazione commerciale. In assenza di siffatta armonizzazione e tenuto conto delle diverse funzioni del marchio e della denominazione commerciale, gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA] non possono essere interpretati nel senso che prevedono che la protezione della denominazione commerciale sia assoggettata agli stessi requisiti applicabili in materia di marchi. 45 Deriva dal fascicolo di cui dispone la Corte che, nella legge sui marchi, l’assenza di un uso effettivo di una denominazione sociale non è assoggettata a limiti o a sanzioni identiche a quelle previste all’articolo 16 della direttiva 2015/2436. Risulta inoltre dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo svedese e dalla Commissione europea che, a norma della legge sulla denominazione sociale, il mancato uso di una denominazione sociale può, al ricorrere di talune condizioni, comportare la decadenza dal diritto esclusivo che essa conferisce, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio. 46 Per quanto riguarda il rischio evocato dal giudice del rinvio di vedere le denominazioni sociali beneficiare di una protezione contro il rischio di confusione, che sarebbe più estesa di quella applicabile ai marchi a causa di una maggiore permissività per la definizione delle attività rientranti nell’oggetto sociale dell’impresa che non per la delimitazione delle classi di prodotti o di servizi per i quali il marchio è registrato, in conformità alla direttiva 2015/2436, occorre, in primo luogo, sottolineare che l’oggetto sociale di un’impresa non ha la finalità di descrivere con precisione o in modo esaustivo tutti i prodotti o tutti i servizi che possono rientrare nelle attività dell’impresa stessa. Per contro, per il marchio, tale precisazione è necessaria per valutare eventuali motivi di nullità, assoluti o relativi, e attuare il diritto esclusivo conferito dal marchio, che consente al suo titolare di monopolizzare il segno registrato come marchio per prodotti o servizi determinati. 47 In secondo luogo, risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che, se, nel diritto svedese, il diritto esclusivo del titolare di una denominazione sociale registrata è valido nei settori di attività previsti dal suo oggetto sociale, tale diritto impone a detto titolare di descrivere e di circoscrivere la natura di tali attività con sufficiente precisione affinché i terzi possano esserne efficacemente informati. 48 Al ricorrere di tali condizioni, va constatato, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, che non risulta che il sistema di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui al titolare di una denominazione sociale spetta un diritto esclusivo, vada al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo d’interesse generale attinente alla protezione della proprietà industriale e commerciale. 49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2015/2436, nonché gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema nazionale il quale prevede, da una parte, che il diritto esclusivo conferito da una denominazione sociale permette al suo titolare di vietare a un terzo di usare un segno identico o simile, come denominazione commerciale o come nome di dominio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti in attività per le quali la sua denominazione sociale è registrata, e, dall’altra, che il mancato uso di tale denominazione sociale può, al ricorrere di determinate condizioni, comportare la decadenza da tale diritto esclusivo e che tale titolare è tenuto a descrivere e a circoscrivere la natura delle attività che rientrano nel suo oggetto sociale con sufficiente precisione affinché i terzi possano esserne efficacemente informati. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché gli articoli 34 e 36 [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un sistema nazionale il quale prevede, da una parte, che il diritto esclusivo conferito da una denominazione sociale permette al suo titolare di vietare a un terzo di usare un segno identico o simile, come denominazione commerciale o come nome di dominio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti in attività per le quali la sua denominazione sociale è registrata, e, dall’altra, che il mancato uso di tale denominazione sociale può, al ricorrere di determinate condizioni, comportare la decadenza da tale diritto esclusivo e che tale titolare è tenuto a descrivere e a circoscrivere la natura delle attività che rientrano nel suo oggetto sociale con sufficiente precisione affinché i terzi possano esserne efficacemente informati. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris