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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42832/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato denunciando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e alla ritenuta configurabilità del reato poiché lo stupefacente era destinato al consumo personale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure si caratterizzano, al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, come volte a sollecitare un indebita rivalutazione delle circostanze, inerenti alla personalità del colpevole, che la Corte distrettuale ha valorizzato per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Con argomentazioni ineccepibili in questa sede la Corte di merito ha sottolineato il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato quale risultato della reiterazione degli illeciti in materia di stupefacenti, desumibili dalle plurime denunce per reati in materia di stupefacenti e dal quantitativo dello stupefacente detenuto, dal qual erano ricavabili oltre 300 dosi medie singole, condotta incompatibile con la destinazione ad uso personale.

Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto insussistente il giudizio di minima offensività che giustifica la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, quindi, la mancata applicazione della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso 11 novembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato denunciando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e alla ritenuta configurabilità del reato poiché lo stupefacente era destinato al consumo personale. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure si caratterizzano, al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, come volte a sollecitare un indebita rivalutazione delle circostanze, inerenti alla personalità del colpevole, che la Corte distrettuale ha valorizzato per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Con argomentazioni ineccepibili in questa sede la Corte di merito ha sottolineato il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato quale risultato della reiterazione degli illeciti in materia di stupefacenti, desumibili dalle plurime denunce per reati in materia di stupefacenti e dal quantitativo dello stupefacente detenuto, dal qual erano ricavabili oltre 300 dosi medie singole, condotta incompatibile con la destinazione ad uso personale. Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto insussistente il giudizio di minima offensività che giustifica la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, quindi, la mancata applicazione della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso 11 novembre 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 42832/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris