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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 05335/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31968/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro Paolo QUAGLIETTA, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorsoldomiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - resistente - nonché nei confronti C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] TAVOLETTA - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1487 del 2021 pubblicata 1'8/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. il Tribunale di Chieti accolse la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Prima Casa s.r.l. e dichiarò l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 30.11.2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e Prima Casa s.r.1..

2. La Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'appello di Prima Casa e confermato la decisione di prime cure.

3. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione Prima Casa s.r.l. sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Hanno depositato memoria entrambe le parti.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e dell'art. 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di individuazione dell'anteriorità dell'atto a titolo oneroso rispetto al sorgere del credito (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di Appello omesso di attribuire rilevanza ai fini dell'individuazione dell'anteriorità dell'operazione rispetto al sorgere del credito, allo specifico contenuto del rogito di acquisto e ai pagamenti dei debiti del sig.

Tavoletta che la Prima Casa srl aveva compiuto a decorrere dal marzo 2008".

2. Con il secondo motivo lamenta la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. e di ogni altra norma e principio in tema di individuazione 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi della scientia damni (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di Appello ritenuto che la Prima Casa srl fosse a conoscenza dell'esistenza del credito del sig.

Qua glietta nel momento in cui ha acquistato l'immobile del sig.

Tavoletta".

3. ,il motivi così come prospettati sono entrambi inammissibili.

Con essi, sebbene con il primo si lamenti l'omessa (o erronea) valutazione, da parte della corte d'appello, dell'anteriorità dell'operazione negoziale rispetto al sorgere del credito desunta dal contenuto del rogito di compravendita stipulato il 30.11.2011 e con il secondo si pretenda l'inesistenza del requisito della scientia damni, nella sostanza attengono entrambi a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello; censurano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nell'impugnata decisione; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giungo 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).

3.1. la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, con chiara ed esaustiva motivazione ha, infatti, affermato: - che in ordine alla sussistenza del requisito della anteriorità del credito, «l'atto dispositivo in esame sia da ritenersi successivo rispetto al credito (con le conseguenze che, come detto, l'ordinamento ricollega alla circostanza in termini di partecipazione del terzo al pregiudizio del creditore), è fuori di dubbio: sorto il credito nell'aprile del 2008, il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 12.07.2011, mentre il rogito notarile, con cui è avvenuto il trasferimento della proprietà del bene dal venditore all'acquirente, è stato redatto in data 30.11.2011.

Nessuno dei riferimenti temporali indicati è stato contestato da parte appellante.

Appare allora evidente che, al di là degli asseriti pagamenti precedenti al rogito - effettuati direttamente dalla società Prima Casa nelle mani dei creditori di somme dovute dal Tavoletta - nessun elemento significativo è stato fornito al giudizio dall'appellante a confutare una 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi evidenza giuridica, ovvero che è solo con la stipula del rogito (nel caso di specie peraltro non preceduto da alcun preliminare) che si è realizzato l'effetto traslativo della proprietà del bene» (pag. 7 della sentenza impugnata); - che in ordine alla pretesa inesistenza del requisito della scientia damni, «E' stata prodotta in giudizio una lettera a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (doc.3 fasc. attoreo) con cui il legale rappresentante della società Prima Casa s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], veniva informato, fin dall'agosto 2008, dell'esistenza di pretese creditorie dell'attore verso Tavoletta; detta missiva giungeva regolarmente al destinatario tanto da essere stata riscontrata con lettera del 13.08.2008 (doc.4 fasc. attoreo).

A ciò si aggiunga che all'atto di compravendita in questione del novembre 2011 è intervenuto lo stesso Minniti (già legale rappresentante della società appellante) come procuratore speciale del legale rappresentante della società medio tempore mutato.

Anche il presupposto del consilium fraudis, in termini di conoscenza, cui viene equiparata la conoscibilità (si veda sul punto Cass. Civ. n.7452/2000; Cass. Civ. n.11763/2006) e non intenzione di nuocere, appare alla Corte inequivoco» (pag. 7 della sentenza impugnata).

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31968/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro Paolo QUAGLIETTA, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorsoldomiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - resistente - nonché nei confronti C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] TAVOLETTA - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1487 del 2021 pubblicata 1'8/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. il Tribunale di Chieti accolse la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Prima Casa s.r.l. e dichiarò l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 30.11.2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e Prima Casa s.r.1.. 2. La Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'appello di Prima Casa e confermato la decisione di prime cure. 3. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione Prima Casa s.r.l. sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Hanno depositato memoria entrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e dell'art. 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di individuazione dell'anteriorità dell'atto a titolo oneroso rispetto al sorgere del credito (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di Appello omesso di attribuire rilevanza ai fini dell'individuazione dell'anteriorità dell'operazione rispetto al sorgere del credito, allo specifico contenuto del rogito di acquisto e ai pagamenti dei debiti del sig. Tavoletta che la Prima Casa srl aveva compiuto a decorrere dal marzo 2008". 2. Con il secondo motivo lamenta la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. e di ogni altra norma e principio in tema di individuazione 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della scientia damni (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di Appello ritenuto che la Prima Casa srl fosse a conoscenza dell'esistenza del credito del sig. Qua glietta nel momento in cui ha acquistato l'immobile del sig. Tavoletta". 3. ,il motivi così come prospettati sono entrambi inammissibili. Con essi, sebbene con il primo si lamenti l'omessa (o erronea) valutazione, da parte della corte d'appello, dell'anteriorità dell'operazione negoziale rispetto al sorgere del credito desunta dal contenuto del rogito di compravendita stipulato il 30.11.2011 e con il secondo si pretenda l'inesistenza del requisito della scientia damni, nella sostanza attengono entrambi a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello; censurano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nell'impugnata decisione; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giungo 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). 3.1. la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, con chiara ed esaustiva motivazione ha, infatti, affermato: - che in ordine alla sussistenza del requisito della anteriorità del credito, «l'atto dispositivo in esame sia da ritenersi successivo rispetto al credito (con le conseguenze che, come detto, l'ordinamento ricollega alla circostanza in termini di partecipazione del terzo al pregiudizio del creditore), è fuori di dubbio: sorto il credito nell'aprile del 2008, il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 12.07.2011, mentre il rogito notarile, con cui è avvenuto il trasferimento della proprietà del bene dal venditore all'acquirente, è stato redatto in data 30.11.2011. Nessuno dei riferimenti temporali indicati è stato contestato da parte appellante. Appare allora evidente che, al di là degli asseriti pagamenti precedenti al rogito - effettuati direttamente dalla società Prima Casa nelle mani dei creditori di somme dovute dal Tavoletta - nessun elemento significativo è stato fornito al giudizio dall'appellante a confutare una 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi evidenza giuridica, ovvero che è solo con la stipula del rogito (nel caso di specie peraltro non preceduto da alcun preliminare) che si è realizzato l'effetto traslativo della proprietà del bene» (pag. 7 della sentenza impugnata); - che in ordine alla pretesa inesistenza del requisito della scientia damni, «E' stata prodotta in giudizio una lettera a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (doc.3 fasc. attoreo) con cui il legale rappresentante della società Prima Casa s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], veniva informato, fin dall'agosto 2008, dell'esistenza di pretese creditorie dell'attore verso Tavoletta; detta missiva giungeva regolarmente al destinatario tanto da essere stata riscontrata con lettera del 13.08.2008 (doc.4 fasc. attoreo). A ciò si aggiunga che all'atto di compravendita in questione del novembre 2011 è intervenuto lo stesso Minniti (già legale rappresentante della società appellante) come procuratore speciale del legale rappresentante della società medio tempore mutato. Anche il presupposto del consilium fraudis, in termini di conoscenza, cui viene equiparata la conoscibilità (si veda sul punto Cass. Civ. n.7452/2000; Cass. Civ. n.11763/2006) e non intenzione di nuocere, appare alla Corte inequivoco» (pag. 7 della sentenza impugnata). 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 31968/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile,
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