CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. - sull'assunto che il ricorrente sarebbe uscito dall'abitazione in quanto colto da una crisi di astinenza - risulta formulato in modo generico ed è, in ogni caso, riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che ha accertato l'avvenuto allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione nonché l'assenza di elementi utili a dimostrare una situazione di urgenza tale da giustificare l'improvviso allontanamento, non avendo, peraltro, il ricorrente avvertito le forze dell'ordine o il personale sanitario; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risultano parimenti riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito che, con motivazione adeguata, ha ritenuto insussistente la scarsa offensività della condotta - il ricorrente si tratteneva al di fuori della propria abitazione per alcune ore - e considerato congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado che aveva escluso la recidiva, applicato la pena nel minimo edittale e concesso le circostanze attenuanti generiche; che sotto detto profilo la censura si rivela anche generica nella parte in cui non si confronta con la risposta fornita dalla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci