CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40326/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lup [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione attenuata, non è consentito perché totalmente reiterativo del motivo di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), introducendo così profili di censura già proposti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e logica motivazione (si veda pag. 4 dell'impugnata sentenza), conforme ai consolidati principi di diritto (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); che la Corte di appello ha specificamente affrontato il tema dell'elemento soggettivo del delitto ascritto, specificamente considerando la non credibilità (su base documentale) della giustificazione fornita dal ricorrente in ordine al possesso di bene provento di furto (pag. 4 dove è stata valorizzata la data di teorica compravendita del telefono cellulare sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, precedente alla data nella quale era avvenuto il furto); che, inoltre, la suddetta doglianza, non è neppure formulata in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, risolvendosi in un rivalutazione delle risultanze processuali e in particolare in un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, essa prospetta doglianze in fatto che fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 N