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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:667
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0631_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 ottobre 2023 –

BZ/BCE

(causa T-631/21) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Indagine amministrativa interna – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Termine di ricorso – Dies a quo – Procedimento precontenzioso – Responsabilità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto avverso la decisione di rigetto del ricorso speciale – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare [Statuto dei funzionari, art. 90; Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c), e 41; Norme applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1]. (v. punti 34-36, 63, 64)

2. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro una decisione definitiva adottata nell'ambito di un procedimento di ricorso speciale – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d'ufficio da parte del giudice (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 60; Norme applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. 8.1.6 e 8.2.1) (v. punti 65-67, 72, 73, 81-83)

3. Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 98-100)

4. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 105-107, 115, 119-121, 128)

5. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90) (v. punto 132) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BZ è condannata alle spese.

62021TO0631_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 ottobre 2023 – BZ/BCE (causa T-631/21) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Indagine amministrativa interna – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Termine di ricorso – Dies a quo – Procedimento precontenzioso – Responsabilità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto avverso la decisione di rigetto del ricorso speciale – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare [Statuto dei funzionari, art. 90; Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c), e 41; Norme applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1]. (v. punti 34-36, 63, 64) 2. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro una decisione definitiva adottata nell'ambito di un procedimento di ricorso speciale – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d'ufficio da parte del giudice (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 60; Norme applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. 8.1.6 e 8.2.1) (v. punti 65-67, 72, 73, 81-83) 3. Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 98-100) 4. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 105-107, 115, 119-121, 128) 5. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90) (v. punto 132) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BZ è condannata alle spese.
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