CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 31439/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14751-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14751 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg 14751/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Umbria, che ha accolto l'appello dell'Ufficio in relazione all'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita dell'unità immobiliare sita in comune di Valfabbrica rappresentante un impianto fotovoltaico installato sopra la copertura dell'omonimo opificio. In particolare, la società aveva presentato una dichiarazione di variazione della rendita, DOCFA, ai sensi dell'art. 1 comma 22 L. 208/2015, variando i valori catastali degli impianti fotovoltaici presenti sulla copertura dei propri capannoni industriali, individuando e stimando gli ancoraggi dei pannelli fotovoltaici ai tetti di copertura per un valore di euro 1 al mq. L'Agenzia, non ritendo congruo tale valore, contestava la stima prodotta indicando il nuovo valore in euro 15 al mq. La CTP ritenendo che "non vi è stata alcuna cessione del diritto di superficie e che la società è proprietaria sia del fabbricato sottostante che dell'impianto fotovoltaico, non possono pertanto essere presi a paragone atti di cessione del diritto di superfice che non riguardano il caso che ci occupa" ha accolto l'appello della contribuente. La CTR, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto l'appello dell'Agenzia sostenendo che "la valutazione del lastrico solare ove è istallato un impianto fotovoltaico, come nella fattispecie in esame, deve effettuarsi, ai fini della rendita, mediante la valutazione del diritto di superficie ricavato da un confronto con i valori risultanti da altri atti similari riferiti ad immobili della medesima zona al fine di ricavare un valore unitario medio, così come effettuato dall'Ufficio nell'accertamento oggetto della presente controversia." Ha poi aggiunto che "la metodologia [dell'Ufficio] deve [...] ritenersi la più idonea a rappresentare il valore del lastrico ove è istallato un impianto fotovoltaico". L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La contribuente deposita memoria, con la quale insiste nella fondatezza del ricorso per violazione dell'art. 1 comma 21 e 22 I. 208/2015, con conseguente congruità della valutazione a 1euro mq del terreno fatto con Docfa ai fini della determinazione della rendita catastale di impianto fotovoltaico installato sopra la copertura dell'omonimo opificio. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 commi 21 e 22, legge 208/2015, per avere la CTR ritenuta corretta la valutazione operata ai fini della rendita catastale per il lastrico solare di proprietà della società, facendo riferimento ad atti notarili di trasferimento del diritto di superficie ratificati nella zona di riferimento. 2. Il motivo, inadeguatamente prospettato come violazione di legge, va dichiarato inammissibile, in quanto volto ad una nuova analisi dei fatti e a un riesame circa la correttezza dell'avviso di accertamento impugnato, precluso a questa Corte, preso atto anche della ordinanza resa in relazione alle stesse parti e ad analoga questione (Cass. n. 16382/2022). Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, ex multis, Cass. n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 02). 3. Nella fattispecie deve rilevarsi che, come reso esplicito dal complessivo contenuto della gravata sentenza, sopra riassunto, l'accertamento di valore posto a fondamento della determinazione della rendita catastale si è fondato su criteri applicativi desunti da atti registrati sul territorio aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie su tetti o lastrici solari propedeutica all'installazione degli impianti fotovoltaici facendone derivare un valore unitario medio pari ad C. 15 al mq partendo dal presupposto che il valore della copertura/lastrico non è inferiore al valore del diritto di superficie che su di esso viene costituito. Tale metodo basato su di una stima diretta del bene è stato considerato dalla CTR il più idoneo a rappresentare il valore dell'impianto fotovoltaico operando in tal modo valutazioni in punto di fatto di cui non è consentito proporre la revisione in questa sede. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive C 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pa