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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 12198/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a sua volta cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].

COOP.

P.A., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vicenza -controricorrente- Oggetto: conto corrente ipotecario Avverso la sentenza della Corte di Appello d i V enezia n. 472/2021,pubblicata il 1° . 3 .202 1 , notificata il 5 . 3 .2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24.4.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con decreto n. 1303/2016 immediatamente esecutivo, il tribunale diVicenza, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e, quale garante, a [OSCURATO:PERSONA] (a costui nel limite di € 67

0. 000 ) di pagare alla ricorrente la somma di € 759.365,98, oltre ad accessori, a titolo di saldo passivo di un contratto di conto corrente ipotecario assistito da apertura di credito fondiaria stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]Avverso tale decreto ha proposto opposizione il garante [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità - inefficacia della fideiussione (per carenza di forma scritta, per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e per violazione della disciplina del credito fondiario), nonché il difetto di prova delcredito e del suo ammontare. 2.─Con sentenza n. 2977/2018 l'adito tribunale ha respinto l'opposizione e haconfermato il decreto ingiuntivo. 3.─ [OSCURATO:PERSONA] i proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello diVenezia.

La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)non è dato riscontrare la violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c. in quanto il giudice di primo grado, nel riscontrare le doglianze formulate dal Filippi con riguardo alla mancata ricomprensione nella garanzia fatta valere del rapporto garantito, ha verificato che la dizione contrattuale consentiva di ricomprendervi anche il rapporto di apertura di credito fondiario oggetto della domanda della banca; b)il tenore della clausola è tale che non può esservi dubbio che ricomprenda nella garanzia anche la linea di credito effettivamente erogata a [OSCURATO:PERSONA] pur diversa da quella indicata con scrittura meccanica nel testo della fideiussione (€ 600.000anziché € 670.000 e apertura di credito per 24 mesi anziché mutuo ipotecario a 120 mesi); c)non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che la dicitura scritta a macchina prevalga su quella scritta a stampa; di tale prevalenza si potrebbe discutere soltanto in caso di incompatibilità fra le due scritturazioni ma non certo quando le due previsioni sono compatibili e possono coesistere; d)dagli esiti istruttori risulta che il mutuo fondiario non è mai stato stipulato e sussiste soltanto l’apertura di credito fondiario e il garante non ha mai contestato di aver garantito l’apertura di credito nemmeno quando ha ricevuto la lettera di richiesta di pagamento per il debito della garantita; e) la discrasia tra il rapporto specificamente indicato e la tipologia di finanziamento effettivamente erogata non pare denotare più di una svista verosimilmente in cui è incorsa la banca nella dizione utilizzata; f) dagli esiti probatori risulta che la banca ha attivato la procedura di recupero nei confronti del debitore e del garante entro il termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c.; g) il finanziamento concesso alla Filippo non ha le caratteristiche del credito al consumo, ma un ordinario credito fondiario per un periodo di 24 mesi anche rinnovabile che rispetta il requisito del rispetto della percentuale dell’80% del valore dell’immobile concesso in ipoteca; h) il Filippi non ha mai posto contestazioni specifiche su tutta la documentazione esibita dalla Banca e si è limitato ad invocare l’espletamento di una CTU che avrebbe assunta una funzione meramente esplorativa.

La rilevabilità ufficiosa della nullità non esime la parte da ogni onere di allegazione né vale a sconvolgere il principio della domanda o a trasformare il principio dispositivo che informa il regime delle prove.

4. ─[OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e :

5. ─ Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., per aver la Corte d'Appello di Venezia provveduto ad affermare, nella sostanza, la natura omnibus dellafideiussione prestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], a dispetto del fatto che tale prospettazione non fosse stata formulatadella Banca appellata e comunque disapplicando le norme che, in materia di interpretazione del negozio giuridico, impongono di tenere conto della volontà dei contraenti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo anchesuccessivo alla stipulazione dell'accordo (art. 360,comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.) . 5.1−La censura è inammissibile: innanzitutto perché la ratio decidendinon è fondata nel senso di accertare la presenza di una fideiussione omnibus.

Ed, inoltre,la censura, benché formulata in termini di violazione di regole ermeneutiche, attiene al risultato interpretativo relativo all’oggetto del contratto, che è riservato al giudice di merito.

Non è possibile limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021).

A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022). 6.−Con il secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti relativo alla data di rilascio della fideiussione da parte dell'odierno ricorrente, alle specifiche condizioni del rapporto bancario che la stessa garantiva, ben diverse rispetto a quelle del rapporto instaurato dalla debitrice principale e, infine, al mancato perfezionamento del rapporto difinanziamento dedotto nel testo della fideiussione. 6.1─ La doglianza vuol porre in discussione l’accertamento compiuto in sede di merito sulla capacità finanziaria della debitrice.

L’effettiva consistenza di tale elemento inerente alla situazione economico finanziaria della debitrice è una circostanza di fatto che comporta un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.

Anche la questione centrale del motivo sulla circostanza della valutazione in termini di durata medio-lunga un credito concesso per 24 mesi, che peraltro il giudice del merito ha accertato come prorogabile, è priva di decisività.7.─ Vi è censura anche per la v iolazione della disposizione di cui agli artt. 5 e 38 TUB e dell'art. 15 del DPR 601/73, nonchè delle disposizioni di cui all'art. 1337, 1368e 1375 c.c. in relazione alla qualificazione del finanziamento erogato in favoredella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] come fondiario e non come concessione di credito al consumatore, con violazione delle norme di buona fede circal'erogazione del credito (art. 360. comma 1, n. 3 c.p.c.). 7.1─La censura è inammissibile, perché ancora una volta tende a formulare una richiesta di rivalutazione di un accertamento di fatto derivante dagli esiti istruttori che non è ammissibile in sede di legittimità.

Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). 8.─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a sua volta cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vicenza -controricorrente- Oggetto: conto corrente ipotecario Avverso la sentenza della Corte di Appello d i V enezia n. 472/2021,pubblicata il 1° . 3 .202 1 , notificata il 5 . 3 .2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24.4.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con decreto n. 1303/2016 immediatamente esecutivo, il tribunale diVicenza, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e, quale garante, a [OSCURATO:PERSONA] (a costui nel limite di € 67 0. 000 ) di pagare alla ricorrente la somma di € 759.365,98, oltre ad accessori, a titolo di saldo passivo di un contratto di conto corrente ipotecario assistito da apertura di credito fondiaria stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]Avverso tale decreto ha proposto opposizione il garante [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità - inefficacia della fideiussione (per carenza di forma scritta, per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e per violazione della disciplina del credito fondiario), nonché il difetto di prova delcredito e del suo ammontare. 2.─Con sentenza n. 2977/2018 l'adito tribunale ha respinto l'opposizione e haconfermato il decreto ingiuntivo. 3.─ [OSCURATO:PERSONA] i proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello diVenezia. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)non è dato riscontrare la violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c. in quanto il giudice di primo grado, nel riscontrare le doglianze formulate dal Filippi con riguardo alla mancata ricomprensione nella garanzia fatta valere del rapporto garantito, ha verificato che la dizione contrattuale consentiva di ricomprendervi anche il rapporto di apertura di credito fondiario oggetto della domanda della banca; b)il tenore della clausola è tale che non può esservi dubbio che ricomprenda nella garanzia anche la linea di credito effettivamente erogata a [OSCURATO:PERSONA] pur diversa da quella indicata con scrittura meccanica nel testo della fideiussione (€ 600.000anziché € 670.000 e apertura di credito per 24 mesi anziché mutuo ipotecario a 120 mesi); c)non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che la dicitura scritta a macchina prevalga su quella scritta a stampa; di tale prevalenza si potrebbe discutere soltanto in caso di incompatibilità fra le due scritturazioni ma non certo quando le due previsioni sono compatibili e possono coesistere; d)dagli esiti istruttori risulta che il mutuo fondiario non è mai stato stipulato e sussiste soltanto l’apertura di credito fondiario e il garante non ha mai contestato di aver garantito l’apertura di credito nemmeno quando ha ricevuto la lettera di richiesta di pagamento per il debito della garantita; e) la discrasia tra il rapporto specificamente indicato e la tipologia di finanziamento effettivamente erogata non pare denotare più di una svista verosimilmente in cui è incorsa la banca nella dizione utilizzata; f) dagli esiti probatori risulta che la banca ha attivato la procedura di recupero nei confronti del debitore e del garante entro il termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c.; g) il finanziamento concesso alla Filippo non ha le caratteristiche del credito al consumo, ma un ordinario credito fondiario per un periodo di 24 mesi anche rinnovabile che rispetta il requisito del rispetto della percentuale dell’80% del valore dell’immobile concesso in ipoteca; h) il Filippi non ha mai posto contestazioni specifiche su tutta la documentazione esibita dalla Banca e si è limitato ad invocare l’espletamento di una CTU che avrebbe assunta una funzione meramente esplorativa. La rilevabilità ufficiosa della nullità non esime la parte da ogni onere di allegazione né vale a sconvolgere il principio della domanda o a trasformare il principio dispositivo che informa il regime delle prove. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e : 5. ─ Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., per aver la Corte d'Appello di Venezia provveduto ad affermare, nella sostanza, la natura omnibus dellafideiussione prestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], a dispetto del fatto che tale prospettazione non fosse stata formulatadella Banca appellata e comunque disapplicando le norme che, in materia di interpretazione del negozio giuridico, impongono di tenere conto della volontà dei contraenti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo anchesuccessivo alla stipulazione dell'accordo (art. 360,comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.) . 5.1−La censura è inammissibile: innanzitutto perché la ratio decidendinon è fondata nel senso di accertare la presenza di una fideiussione omnibus. Ed, inoltre,la censura, benché formulata in termini di violazione di regole ermeneutiche, attiene al risultato interpretativo relativo all’oggetto del contratto, che è riservato al giudice di merito. Non è possibile limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021). A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022). 6.−Con il secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti relativo alla data di rilascio della fideiussione da parte dell'odierno ricorrente, alle specifiche condizioni del rapporto bancario che la stessa garantiva, ben diverse rispetto a quelle del rapporto instaurato dalla debitrice principale e, infine, al mancato perfezionamento del rapporto difinanziamento dedotto nel testo della fideiussione. 6.1─ La doglianza vuol porre in discussione l’accertamento compiuto in sede di merito sulla capacità finanziaria della debitrice. L’effettiva consistenza di tale elemento inerente alla situazione economico finanziaria della debitrice è una circostanza di fatto che comporta un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità. Anche la questione centrale del motivo sulla circostanza della valutazione in termini di durata medio-lunga un credito concesso per 24 mesi, che peraltro il giudice del merito ha accertato come prorogabile, è priva di decisività.7.─ Vi è censura anche per la v iolazione della disposizione di cui agli artt. 5 e 38 TUB e dell'art. 15 del DPR 601/73, nonchè delle disposizioni di cui all'art. 1337, 1368e 1375 c.c. in relazione alla qualificazione del finanziamento erogato in favoredella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] come fondiario e non come concessione di credito al consumatore, con violazione delle norme di buona fede circal'erogazione del credito (art. 360. comma 1, n. 3 c.p.c.). 7.1─La censura è inammissibile, perché ancora una volta tende a formulare una richiesta di rivalutazione di un accertamento di fatto derivante dagli esiti istruttori che non è ammissibile in sede di legittimità. Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). 8.─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par
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