CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2813-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - f contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5106/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente proponeva ricorso avverso la rettifica catastale con la quale l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ad alcune unità immobiliare site nel comune di Salerno in via Montestella oggetto di procedura DOCFA, aveva modificato la classe catastale proposta dalla parte contribuente tramite la suddetta procedura. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che le perizie prodotte dalla parte contribuente costituiscono prove atipiche liberamente valutabili dal giudice tributario: in particolare dalla perizia della parte contribuente - utilizzata per rivendicare la correttezza della classificazione proposta tramite procedura DOCFA e supportata da idonea documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi e da visure catastali di immobili analoghi aventi la stessa classe catastale di quella proposta - emerge che le caratteristiche del fabbricato e quelle interne sono assai modeste mentre l'Ufficio non ha dimostrato che l'attribuzione delle classi sia stata effettuata tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche estrinseche e intrinseche degli immobili. Ric. 2021 n. 02813 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ovvero per motivazione omessa e apparente in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.132 e 161 cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., per non avere la sentenza impugnata motivato sulla legittimità dell'attribuzione catastale. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); Ric. 2021 n. 02813 sez. MT- ud. 29-09-2022 -3- in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una motivazione adeguata e che si colloca sopra il minimo costituzionale di motivazione cui fanno riferimento i sopra menzionati principi giuridici, in quanto ha evidenziato in maniera chiara e ragionevole i motivi del proprio convincimento, sottolineando che la parte contribuente ha provato in maniera esauriente, completa e specifica la correttezza del classamento proposto tramite DOCFA mentre l'Ufficio ha contrapposto solo elementi generici, inidonei a contrastare l'ampia produzione probatoria della parte, in tal modo facendo corretto uso dei principi generali in materia di distribuzione dei rispettivi oneri probatori fra le parti. Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 02813 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella m