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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 22972/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34997/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –resistente – avverso la sentenza n. 816/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata in data 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva

1. All’[OSCURATO:PERSONA] venne applicata, con provvedimento del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00, prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 19/11/2004 n. 297, per non avere adempiuto, quale struttura incaricata di controllare la qualità, siccome prevede la norma richiamata, alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta .

Controllo che, nella specie, riguardava il prosciutto [OSCURATO:PERSONA] d.o.c.

L’Istituto sanzionato propose opposizione davanti al competente Tribunale, adducendo l’insussistenza delle tre violazioni contestate: a) avere omesso di rilevare la violazione perpetrata dall’azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva proceduto all’annullamento della certificazione unitaria di conformità (la predetta azienda si era limitata a barrare il numero errato “64” dei capi inviati al macellatore sostituendolo con il numero “65”, non attenendosi alla previsione di cui al p.

2.5. del “manuale 1”, la quale imponeva di annullare con chiarezza la certificazione, con barratura trasversale e la dicitura “annullata”); b) avere omesso di rilevare le violazioni perpetrate da alcuni produttori di prosciutti, i quali non avevano proceduto a registrare nell’apposito registro le cosce di suino fresche, introdotte per la lavorazione, così violando la prescrizione di cui al “manuale 2”; c) non avere sottoscritto il registro del produttore per presa visione, sottoscrizione contemplata espressamente dal p. 27.4 del “manuale 2”.

Inoltre, l’opponente criticò l’eccessività della sanzione fissa.

Il Tribunale rigettò l’opposizione e l’Istituto appellò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’appello di Venezia, la quale disattese l’impugnazione.

In sintesi, la Corte lagunare riassume le censure come appresso: L’appellante ha inteso sottolineare la circostanza che nel caso di specie, in presenza di un numero di suini certificati (64) inferiore a quello dei suini effettivamente consegnati (65) nell’ambito della partita, il macello ha correttamente operato entro il limite massimo del numero dei suini dichiarati nella C.u.c., come precisato nel punto b) del paragrafo

4.8.2. del “manuale 1”; tuttavia il comportamento del macellatore non comporta una deroga a quanto previsto nel paragrafo 2.5.6 del suddetto manuale, secondo cui la C.u.c., in caso di errore materiale di compilazione, “deve essere annullata con chiarezza, tracciando sul documento una barra trasversale ed apponendovi la dicitura “ANNULLATA” .

L’altra doglianza con la quale si contestava l’addebito di non avere rilevato la trasgressione dei produttori, i quali non avevano proceduto a registrare le cosce di suino introdotte per la lavorazione, era priva di fondamento davanti al fatto oggettivo della conclamata omissione di controllo, né meritava di essere accolta la difesa dell’appellante, secondo la quale al momento della constatazione della violazione da parte degli agenti accertatori, in data 3/12/2010, l’Istituto avrebbe ancora potuto effettuare i controlli sul registro tenuto dal produttore, essendo ineludibile [la] distinzione tra le modalità temporali previste per l’esecuzione del controllo in capo all’Istituto (par. 19.2.6) e la verifica dei tempi di esecuzione degli incombenti di cui al par. 19.2.5 da parte singolo prosciuttificio .

La critica mossa al terzo addebito (non avere l’Istituto sottoscritto il registro del produttore per presa visione) non poteva essere condivisa, trattandosi d’incombente, diretto al controllo di qualità e genuinità del prodotto, non surrogabile mediante altre forme di controllo.

Infine, appariva manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità, per violazione dell’art. 3 Cost., per avere la legge previsto una sanzione pecuniaria fissa a differenza che per violazioni analoghe in altri settori merceologici, trattandosi di opzione legislativa incensurabile.

Avverso la decisione d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorre sulla base di quattro censure e il Ministero, rimasto intimato, manifestava il proprio interesse alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

2. I quattro motivi esposti sono accomunati dalla denuncia di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, co. 1, d. lgs. n. 297/2004, in relazione ai “Manuali” 1, 2 e 3 per il controllo della qualità di settore. 2.

1. Con il primo motivo, afferente alla contestazione di cui sopra sub a), assume il ricorrente di avere sempre sostenuto che la violazione si sarebbe potuta configurare nel solo caso in cui il numero dei suini certificati fosse risultato superiore al numero di quelli consegnati per la macellazione.

Il profilo censuratorio era stato completamente travisato, se non proprio pretermesso, dalla Corte d’Appello - il nostro è un caso opposto a quello contemplato nella norma del Manuale 1 e la relativa disciplina applicabile è del tutto differente , in quanto il numero dei maiali certificati era inferiore e non superiore al numero di quelli consegnati per la macellazione. 2.

2. Con il secondo motivo, afferente alla contestazione di cui sopra sub b), assume il ricorrente che la Corte di Venezia non aveva considerato che l’Istituto avrebbe potuto rendersi conto della mancata registrazione dei suini solo per effetto del confronto tra le risultanze del registro e i D.O.

Documenti di Omologazione raccolti entro il terzo giorno del mese successivo , pertanto, l’Istituto non era inadempiente poiché alla data dell’accertamento del presunto illecito … doveva ancora (legittimamente) ultimare quell’attività di raffronto tra il registro e l’insieme dei DO raccolti per individuare eventuali registrazioni di capi non effettuate . 2.

3. Con il terzo motivo, afferente alla contestazione di cui sopra sub c), il ricorrente afferma che il registro del produttore costituiva uno strumento in disuso e obsoleto , utile in un tempo incui non erano ancora state approvate tutte le modalità di rendicontazione dei controlli sistematici e dei controlli specifici per ogni singola fase ; per contro tale firma, che era evidentemente richiesta per dare prova dell’avvenuto controllo, è deltutto superflua poiché esistono (…) rapporti codificati di tutte le operazioni di controllo . 2.

4. Con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza d’appello per avere svolto un ragionamento eccessivamente schematico , che non aveva colto che l’affermazione della vincolatività delle disposizioni dei “Manuali” non esonera dall’accertare quali violazioni possano configurare un inadempimento alle prescrizioni ed agli obblighi, in capo all’Organismo di controllo, tale da integrare la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 297/2004 .

3. Il d. lgs. in parola costituisce lo strumento interno emanato in esecuzione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14/7/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Come si è anticipato l’art. 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00, nel caso in cui risulti che la struttura incaricata del controllo di qualità non adempia alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta .

Trattasi di una previsione sanzionatoria amministrativa in bianco diretta a reprimere ogni e qualunque violazione di disposizioni e ordini dettati non solo attraverso norme secondarie, ma anche mediante specifiche disposizioni amministrative emanate dalle competenti autorità Pubbliche .

4. Questa Corte con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rimise alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 19/11/2004 n. 297, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale CEDU.

5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) d, 20181/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari , nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila , anziché da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro .

6. Posto a nuova trattazione il ricorso, il competente Ministero ha fatto pervenire memoria.

7. Alla luce dell’intervento della Corte costituzionale, con il quale è stata rimodellata la risposta sanzionatoria, non resta, decidendo sul ricorso, che cassare la sentenza impugnata, dovendo il Giudice del rinvio fare applicazione della norma di legge, siccome riscritta dalla Corte costituzionale.

8. Le spese del giudizio di legittimità verranno regolate dal Giudice del rinvio.

P.Q.M. decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34997/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –resistente – avverso la sentenza n. 816/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata in data 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. All’[OSCURATO:PERSONA] venne applicata, con provvedimento del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00, prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 19/11/2004 n. 297, per non avere adempiuto, quale struttura incaricata di controllare la qualità, siccome prevede la norma richiamata, alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta . Controllo che, nella specie, riguardava il prosciutto [OSCURATO:PERSONA] d.o.c. L’Istituto sanzionato propose opposizione davanti al competente Tribunale, adducendo l’insussistenza delle tre violazioni contestate: a) avere omesso di rilevare la violazione perpetrata dall’azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva proceduto all’annullamento della certificazione unitaria di conformità (la predetta azienda si era limitata a barrare il numero errato “64” dei capi inviati al macellatore sostituendolo con il numero “65”, non attenendosi alla previsione di cui al p. 2.5. del “manuale 1”, la quale imponeva di annullare con chiarezza la certificazione, con barratura trasversale e la dicitura “annullata”); b) avere omesso di rilevare le violazioni perpetrate da alcuni produttori di prosciutti, i quali non avevano proceduto a registrare nell’apposito registro le cosce di suino fresche, introdotte per la lavorazione, così violando la prescrizione di cui al “manuale 2”; c) non avere sottoscritto il registro del produttore per presa visione, sottoscrizione contemplata espressamente dal p. 27.4 del “manuale 2”. Inoltre, l’opponente criticò l’eccessività della sanzione fissa. Il Tribunale rigettò l’opposizione e l’Istituto appellò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’appello di Venezia, la quale disattese l’impugnazione. In sintesi, la Corte lagunare riassume le censure come appresso: L’appellante ha inteso sottolineare la circostanza che nel caso di specie, in presenza di un numero di suini certificati (64) inferiore a quello dei suini effettivamente consegnati (65) nell’ambito della partita, il macello ha correttamente operato entro il limite massimo del numero dei suini dichiarati nella C.u.c., come precisato nel punto b) del paragrafo 4.8.2. del “manuale 1”; tuttavia il comportamento del macellatore non comporta una deroga a quanto previsto nel paragrafo 2.5.6 del suddetto manuale, secondo cui la C.u.c., in caso di errore materiale di compilazione, “deve essere annullata con chiarezza, tracciando sul documento una barra trasversale ed apponendovi la dicitura “ANNULLATA” . L’altra doglianza con la quale si contestava l’addebito di non avere rilevato la trasgressione dei produttori, i quali non avevano proceduto a registrare le cosce di suino introdotte per la lavorazione, era priva di fondamento davanti al fatto oggettivo della conclamata omissione di controllo, né meritava di essere accolta la difesa dell’appellante, secondo la quale al momento della constatazione della violazione da parte degli agenti accertatori, in data 3/12/2010, l’Istituto avrebbe ancora potuto effettuare i controlli sul registro tenuto dal produttore, essendo ineludibile [la] distinzione tra le modalità temporali previste per l’esecuzione del controllo in capo all’Istituto (par. 19.2.6) e la verifica dei tempi di esecuzione degli incombenti di cui al par. 19.2.5 da parte singolo prosciuttificio . La critica mossa al terzo addebito (non avere l’Istituto sottoscritto il registro del produttore per presa visione) non poteva essere condivisa, trattandosi d’incombente, diretto al controllo di qualità e genuinità del prodotto, non surrogabile mediante altre forme di controllo. Infine, appariva manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità, per violazione dell’art. 3 Cost., per avere la legge previsto una sanzione pecuniaria fissa a differenza che per violazioni analoghe in altri settori merceologici, trattandosi di opzione legislativa incensurabile. Avverso la decisione d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorre sulla base di quattro censure e il Ministero, rimasto intimato, manifestava il proprio interesse alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 2. I quattro motivi esposti sono accomunati dalla denuncia di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, co. 1, d. lgs. n. 297/2004, in relazione ai “Manuali” 1, 2 e 3 per il controllo della qualità di settore. 2. 1. Con il primo motivo, afferente alla contestazione di cui sopra sub a), assume il ricorrente di avere sempre sostenuto che la violazione si sarebbe potuta configurare nel solo caso in cui il numero dei suini certificati fosse risultato superiore al numero di quelli consegnati per la macellazione. Il profilo censuratorio era stato completamente travisato, se non proprio pretermesso, dalla Corte d’Appello - il nostro è un caso opposto a quello contemplato nella norma del Manuale 1 e la relativa disciplina applicabile è del tutto differente , in quanto il numero dei maiali certificati era inferiore e non superiore al numero di quelli consegnati per la macellazione. 2. 2. Con il secondo motivo, afferente alla contestazione di cui sopra sub b), assume il ricorrente che la Corte di Venezia non aveva considerato che l’Istituto avrebbe potuto rendersi conto della mancata registrazione dei suini solo per effetto del confronto tra le risultanze del registro e i D.O. Documenti di Omologazione raccolti entro il terzo giorno del mese successivo , pertanto, l’Istituto non era inadempiente poiché alla data dell’accertamento del presunto illecito … doveva ancora (legittimamente) ultimare quell’attività di raffronto tra il registro e l’insieme dei DO raccolti per individuare eventuali registrazioni di capi non effettuate . 2. 3. Con il terzo motivo, afferente alla contestazione di cui sopra sub c), il ricorrente afferma che il registro del produttore costituiva uno strumento in disuso e obsoleto , utile in un tempo incui non erano ancora state approvate tutte le modalità di rendicontazione dei controlli sistematici e dei controlli specifici per ogni singola fase ; per contro tale firma, che era evidentemente richiesta per dare prova dell’avvenuto controllo, è deltutto superflua poiché esistono (…) rapporti codificati di tutte le operazioni di controllo . 2. 4. Con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza d’appello per avere svolto un ragionamento eccessivamente schematico , che non aveva colto che l’affermazione della vincolatività delle disposizioni dei “Manuali” non esonera dall’accertare quali violazioni possano configurare un inadempimento alle prescrizioni ed agli obblighi, in capo all’Organismo di controllo, tale da integrare la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 297/2004 . 3. Il d. lgs. in parola costituisce lo strumento interno emanato in esecuzione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14/7/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Come si è anticipato l’art. 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00, nel caso in cui risulti che la struttura incaricata del controllo di qualità non adempia alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta . Trattasi di una previsione sanzionatoria amministrativa in bianco diretta a reprimere ogni e qualunque violazione di disposizioni e ordini dettati non solo attraverso norme secondarie, ma anche mediante specifiche disposizioni amministrative emanate dalle competenti autorità Pubbliche . 4. Questa Corte con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rimise alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 19/11/2004 n. 297, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale CEDU. 5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) d, 20181/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari , nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila , anziché da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro . 6. Posto a nuova trattazione il ricorso, il competente Ministero ha fatto pervenire memoria. 7. Alla luce dell’intervento della Corte costituzionale, con il quale è stata rimodellata la risposta sanzionatoria, non resta, decidendo sul ricorso, che cassare la sentenza impugnata, dovendo il Giudice del rinvio fare applicazione della norma di legge, siccome riscritta dalla Corte costituzionale. 8. Le spese del giudizio di legittimità verranno regolate dal Giudice del rinvio. P.Q.M. decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al