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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04498/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30047-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 260/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 260/20, del 19 febbraio 2020, della Corte di Appello di Palermo, che — accogliendo il gravame esperito dalla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Mazara del Vallo (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), avverso la sentenza n. 781/14, dell'I 1 luglio 2014, del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo — ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Russo, in relazione all'avvenuto affondamento dell'imbarcazione di sua proprietà, ormeggiata presso il pontile sociale dello specchio d'acqua in concessione alla predetta [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, la ricorrente — residente in Roma, ma con dimora estiva in Campobello di Mazara del Vallo — riferisce di aver ricevuto comunicazione, in data 22 dicembre 2007, dell'avvenuto affondamento della propria imbarcazione, a seguito delle precipitazioni atmosferiche abbattutesi copiosamente, per diverse giornate, sul litorale mazarese; - che espletato accertamento tecnico preventivo, all'esito dello stesso — oltre a procedersi alla stima dei danni — veniva individuata quale causa dell'affondamento l'imbarco abnorme di acqua piovana, non essendo stata la stessa sbarcata "con alcun mezzo né di bordo (pompa di sentina sistemata nel locale macchine dotata del livello di Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- stato e quindi di avviamento automatico se debitamente e stabilmente alimentata elettricamente da terra) né di terra (pompa barellabile autoadescante e sommergibile)"; - che incardinato dalla Russo il giudizio risarcitorio contro la sezione mazarese della [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'istruttoria — la quale, secondo quanto riferito nel presente ricorso, ebbe ad accertare "che i preposti e/o addetti al pontile sociale dello specchio d'acqua in concessione" avevano "la piena disponibilità dell'imbarcazione e il possesso delle chiavi", per il che essi effettuavano tutte le operazioni relative alla stessa, ivi comprese quelle "di inserimento e disinserimento delle pompe di sentina alla colonnina elettrica collocata sul pontile sociale" — la domanda risarcitoria veniva accolta; - che, in particolare, il primo giudice perveniva a tale conclusione — oltre che sul rilievo per cui il contratto di ormeggio CCe sempre • caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo" — evidenziando come le "acquisizioni istruttorie" avessero dimostrato che l'imbarcazione, al momento dell'affondamento, "era ormeggiata di poppa, con il cavo elettrico di alimentazione scollegato e posto all'interno del natante", diversamente da quanto era avvenuto nel novembre 2007 in occasione di altre precipitazioni, allorché si era provveduto, "su invito della Russo, a collegare i cavi elettrici della colonnina, prima scollegati, così consentendo l'azionamento delle pompe di sentina e lo scarico delle acque"; - che esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva, respingendo la domanda risarcitoria; Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -3- - che avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione la Russo, sulla base di tre motivi; - che il primo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.", censurando, in particolare, quel passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma, per escludere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che "non è emerso in alcun modo che il proprio personale avesse spostato il natante dal suo ormeggio abituale" e, soprattutto, "scollegato il cavo elettrico delle pompe di sentina ed ormeggiato la barca senza riattivare l'alimentazione elettrica"; - che si censura detto passaggio in quanto la Corte territoriale, con violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., avrebbe disatteso "il ragionamento inferenziale del primo giudice"; - che esso, infatti, aveva "desunto la condotta inadempiente" della [OSCURATO:PERSONA] dalle deposizioni testimoniali, avendo esse evidenziato come, circa un mese prima dell'affondamento, avvertita telefonicamente la Russo dell'invasione dell'imbarcazione da forti piogge, su richiesta della stessa, il personale di banchina avesse provveduto a collegare il cavo elettrico delle pompe di sentina, sicché la circostanza per cui — dopo l'affondamento — "la barca si trovasse in un'altra posizione e con il cavo scollegato", unitamente a quella del possesso delle chiavi in capo al solo personale della [OSCURATO:PERSONA], forniva la prova presuntiva "che lo spostamento dell'imbarcazione e lo scollegamento del cavo fossero stati effettuati dal personale di banchina"; - che, in sostanza, sebbene la sentenza impugnata abbia ((qualificato quale elemento di sicuro valore indiziario il possesso delle chiavi del natante da parte del personale della [OSCURATO:PERSONA]", avrebbe "svalutato" lo stesso, quantunque, invece, lo stesso fosse Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -4- "apprezzabile" quale "prova semipiena di una posizione di garanzia e del connesso obbligo di protezione" in capo alla convenuta; - che il secondo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.", e ciò "per la presenza di «motivazione meramente apparente», poiché non contenente l'esposizione chiara, univoca, completa ed esaustiva delle ragioni" del rigetto della domanda risarcitoria; - che, in particolare, si sottolinea come la sentenza impugnata — a differenza di quella resa dal primo giudice, che aveva accolto la domanda "aderendo, in pieno, alle valutazioni tecniche della CTU della fase preventiva" — l'abbia respinta "senza dare adeguata e congrua motivazione sulla irrilevanza configurata a carico di tutte le prove testimoniali", e dunque, "astraendosi totalmente dai dati probatori provenienti sia dall'indagine tecnica effettuata, in via preventiva", sia "dal sostegno delle risultanze testimoniali"; - che il terzo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "omesso esame del fatto, cardine della vicenda, del possesso delle chiavi da parte del personale di darsena", sebbene discusso tra le parti e decisivo per la controversia, oltre che "rappresentato, «per relationem» sul punto, dalle risultanze e valutazioni del CTU della fase di istruzione preventiva", nonché "dalle prove orali" acquisite; - che la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021; Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -5- - che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, anche a confutazione dei rilievi espressi nella proposta del consigliere relatore.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, non risultando superate — secondo questo collegio — le considerazioni espresse nella proposta del consigliere relatore dai rilievi critici svolti dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui si censura il mancato apprezzamento, ai fini della prova presuntiva della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], della disponibilità delle chiavi dell'imbarcazione in capo agli addetti alla darsena, per inferirne che solo a costoro potesse addebitarsi l'avvenuto scollegamento del cavo elettrico che alimentava le pompe di sentina — è inammissibile per una serie di concomitanti ragioni; - che, innanzitutto, esso non coglie, almeno per intero, la "ratio deridendt" della sentenza impugnata, che ha escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il contratto concluso dalla stessa con la Russo "prevedeva che il collegamento dei cavi di energia elettrica" (indispensabile per l'alimentazione delle pompe di sentina) "avvenisse a cura del conduttore e sotto la sua responsabilità", su tali basi, pertanto, affermando che "non è configurabile nel rapporto contrattuale in esame un obbligo di custodia" a carico di [OSCURATO:PERSONA]; - che tale conclusione, peraltro, non è in contrasto con quanto affermato da questa Corte circa il "contenuto minimo" del contratto di ormeggio, atteso che essa ha chiarito, proprio nel precedente citato dalla ricorrente, che se il contenuto contrattuale — consistente "nella Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -6- semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo" — può "del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute", resta, nondimeno, "a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell'altro contraente) sulla struttura del contratto fornire la prova dell'oggetto e del contenuto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2013, n. 3554, Rv. 625310- 01); - che, nella specie, la Corte palermitana ha dichiarato l'erroneità dell'esito cui era pervenuto il primo giudice, il quale — pur rilevando che "il contratto intercorso tra le parti non prevedeva alcuno specifico obbligo di custodia in senso stretto" — aveva riconosciuto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], e ciò quantunque il testo contrattuale avesse previsto che "le operazioni di ormeggio e disormeggio dell'imbarcazione saranno effettuate a cura e sotto la direzione e responsabilità del conduttore, anche se allo stesso dovesse partecipare il personale di darsena" (art. 3), e che, "per patto espresso" dovesse rimanere "esclusa la custodia dell'imbarcazione, alla quale dovrà provvedere il conduttore, direttamente o a mezzo del proprio personale" (art. 4); - che, come detto, il primo motivo di ricorso non si confronta con tale "ratio decidendr , donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, kic. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -7- risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01); - che, d'altra parte, la declaratoria di inammissibilità del presente motivo si impone anche per un'altra ragione; - che, secondo la Corte territoriale, dalle deposizioni testimoniali non sarebbe affatto emerso come "il cavo di alimentazione delle pompe di sentina alla colonnina di erogazione dell'energia elettrica fosse stato scollegato dal personale" di [OSCURATO:PERSONA]; che il giudice di appello, pertanto, si è limitato ad un apprezzamento delle risultanze istruttorie, ciò che ulteriormente esclude la possibilità di configurare, nella specie, il vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., il quale presuppone — allorché il ricorrente lamenti il "rifiuto" del giudice di compiere un ragionamento presuntivo — che "nella motivazione della sentenza di merito" si colga (e, quindi che la si denunci, poi, col ricorso), "un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod. civ. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che, invero, nel caso che occupa, difetta proprio quel "rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione «hominim", suscettibile, secondo questa Corte, di essere trattato "allo stesso modo Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -8- dell'applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ." (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 17720 del 2018, cit.), essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare, per un verso, che il contratto intercorrente tra le parti non prevedeva che il collegamento ai cavi di energia elettrica dovesse avvenire su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, disposto quel collegamento dopo che la Russo era stata avvertita telefonicamente della presenza di forti piogge nel novembre del 2007, nessuno dei testi aveva riferito che quel cavo fosse stato scollegato; - che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché il vizio di motivazione apparente - alla luce dell'avvenuta riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale (Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830- 01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781- 01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), quale conseguenza della "novellazione" del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dal decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione tempon's" al presente giudizio) - costituisce evenienza ormai ipotizzabile quando essa rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -9- "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-I,av., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord.13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che, nella specie, la ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di intrinseca contraddittorietà o illogicità della motivazione, si duole del fatto che la Corte territoriale non avrebbe operato una "adeguata e congrua motivazione sulla irrilevanza configurata a carico di tutte le prove testimoniali", sicché è proprio attraverso tale — non consentito — confronto con le risultanze processuali" che pretenderebbe di far emergere il vizio motivazionale; - che, infine, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, considerato che la circostanza della disponibilità delle chiavi del natante, da parte del personale di darsena, lungi dal non essere stata esaminata, ha formato invece oggetto di valutazione, quantunque il giudice abbia negato ad essa rilievo; - che, in definitiva, la censura tende a stigmatizzare, più che l'omesso esame del "fatto" — come è reso evidente dal rilievo della ricorrente secondo cui esso sarebbe "rappresentato, «per relationem» sul punto, dalle risultanze e valutazioni del cru della fase di istruzione preventiva", nonché "dalle prove orali" acquisite — delle risultanze istruttorie che lo comproverebbero; - che ciò conferma, vieppiù, l'inammissibilità del motivo, visto che "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -10- omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. 6- Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1°1uglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Mazara del Vallo, le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €: 2.300,00, oltre 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2020 n. 30047 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -11- 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30047-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 260/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 260/20, del 19 febbraio 2020, della Corte di Appello di Palermo, che — accogliendo il gravame esperito dalla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Mazara del Vallo (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), avverso la sentenza n. 781/14, dell'I 1 luglio 2014, del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo — ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Russo, in relazione all'avvenuto affondamento dell'imbarcazione di sua proprietà, ormeggiata presso il pontile sociale dello specchio d'acqua in concessione alla predetta [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, la ricorrente — residente in Roma, ma con dimora estiva in Campobello di Mazara del Vallo — riferisce di aver ricevuto comunicazione, in data 22 dicembre 2007, dell'avvenuto affondamento della propria imbarcazione, a seguito delle precipitazioni atmosferiche abbattutesi copiosamente, per diverse giornate, sul litorale mazarese; - che espletato accertamento tecnico preventivo, all'esito dello stesso — oltre a procedersi alla stima dei danni — veniva individuata quale causa dell'affondamento l'imbarco abnorme di acqua piovana, non essendo stata la stessa sbarcata "con alcun mezzo né di bordo (pompa di sentina sistemata nel locale macchine dotata del livello di Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- stato e quindi di avviamento automatico se debitamente e stabilmente alimentata elettricamente da terra) né di terra (pompa barellabile autoadescante e sommergibile)"; - che incardinato dalla Russo il giudizio risarcitorio contro la sezione mazarese della [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'istruttoria — la quale, secondo quanto riferito nel presente ricorso, ebbe ad accertare "che i preposti e/o addetti al pontile sociale dello specchio d'acqua in concessione" avevano "la piena disponibilità dell'imbarcazione e il possesso delle chiavi", per il che essi effettuavano tutte le operazioni relative alla stessa, ivi comprese quelle "di inserimento e disinserimento delle pompe di sentina alla colonnina elettrica collocata sul pontile sociale" — la domanda risarcitoria veniva accolta; - che, in particolare, il primo giudice perveniva a tale conclusione — oltre che sul rilievo per cui il contratto di ormeggio CCe sempre • caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo" — evidenziando come le "acquisizioni istruttorie" avessero dimostrato che l'imbarcazione, al momento dell'affondamento, "era ormeggiata di poppa, con il cavo elettrico di alimentazione scollegato e posto all'interno del natante", diversamente da quanto era avvenuto nel novembre 2007 in occasione di altre precipitazioni, allorché si era provveduto, "su invito della Russo, a collegare i cavi elettrici della colonnina, prima scollegati, così consentendo l'azionamento delle pompe di sentina e lo scarico delle acque"; - che esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva, respingendo la domanda risarcitoria; Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- - che avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione la Russo, sulla base di tre motivi; - che il primo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.", censurando, in particolare, quel passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma, per escludere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che "non è emerso in alcun modo che il proprio personale avesse spostato il natante dal suo ormeggio abituale" e, soprattutto, "scollegato il cavo elettrico delle pompe di sentina ed ormeggiato la barca senza riattivare l'alimentazione elettrica"; - che si censura detto passaggio in quanto la Corte territoriale, con violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., avrebbe disatteso "il ragionamento inferenziale del primo giudice"; - che esso, infatti, aveva "desunto la condotta inadempiente" della [OSCURATO:PERSONA] dalle deposizioni testimoniali, avendo esse evidenziato come, circa un mese prima dell'affondamento, avvertita telefonicamente la Russo dell'invasione dell'imbarcazione da forti piogge, su richiesta della stessa, il personale di banchina avesse provveduto a collegare il cavo elettrico delle pompe di sentina, sicché la circostanza per cui — dopo l'affondamento — "la barca si trovasse in un'altra posizione e con il cavo scollegato", unitamente a quella del possesso delle chiavi in capo al solo personale della [OSCURATO:PERSONA], forniva la prova presuntiva "che lo spostamento dell'imbarcazione e lo scollegamento del cavo fossero stati effettuati dal personale di banchina"; - che, in sostanza, sebbene la sentenza impugnata abbia ((qualificato quale elemento di sicuro valore indiziario il possesso delle chiavi del natante da parte del personale della [OSCURATO:PERSONA]", avrebbe "svalutato" lo stesso, quantunque, invece, lo stesso fosse Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -4- "apprezzabile" quale "prova semipiena di una posizione di garanzia e del connesso obbligo di protezione" in capo alla convenuta; - che il secondo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.", e ciò "per la presenza di «motivazione meramente apparente», poiché non contenente l'esposizione chiara, univoca, completa ed esaustiva delle ragioni" del rigetto della domanda risarcitoria; - che, in particolare, si sottolinea come la sentenza impugnata — a differenza di quella resa dal primo giudice, che aveva accolto la domanda "aderendo, in pieno, alle valutazioni tecniche della CTU della fase preventiva" — l'abbia respinta "senza dare adeguata e congrua motivazione sulla irrilevanza configurata a carico di tutte le prove testimoniali", e dunque, "astraendosi totalmente dai dati probatori provenienti sia dall'indagine tecnica effettuata, in via preventiva", sia "dal sostegno delle risultanze testimoniali"; - che il terzo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "omesso esame del fatto, cardine della vicenda, del possesso delle chiavi da parte del personale di darsena", sebbene discusso tra le parti e decisivo per la controversia, oltre che "rappresentato, «per relationem» sul punto, dalle risultanze e valutazioni del CTU della fase di istruzione preventiva", nonché "dalle prove orali" acquisite; - che la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021; Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -5- - che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, anche a confutazione dei rilievi espressi nella proposta del consigliere relatore. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, non risultando superate — secondo questo collegio — le considerazioni espresse nella proposta del consigliere relatore dai rilievi critici svolti dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui si censura il mancato apprezzamento, ai fini della prova presuntiva della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], della disponibilità delle chiavi dell'imbarcazione in capo agli addetti alla darsena, per inferirne che solo a costoro potesse addebitarsi l'avvenuto scollegamento del cavo elettrico che alimentava le pompe di sentina — è inammissibile per una serie di concomitanti ragioni; - che, innanzitutto, esso non coglie, almeno per intero, la "ratio deridendt" della sentenza impugnata, che ha escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il contratto concluso dalla stessa con la Russo "prevedeva che il collegamento dei cavi di energia elettrica" (indispensabile per l'alimentazione delle pompe di sentina) "avvenisse a cura del conduttore e sotto la sua responsabilità", su tali basi, pertanto, affermando che "non è configurabile nel rapporto contrattuale in esame un obbligo di custodia" a carico di [OSCURATO:PERSONA]; - che tale conclusione, peraltro, non è in contrasto con quanto affermato da questa Corte circa il "contenuto minimo" del contratto di ormeggio, atteso che essa ha chiarito, proprio nel precedente citato dalla ricorrente, che se il contenuto contrattuale — consistente "nella Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -6- semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo" — può "del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute", resta, nondimeno, "a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell'altro contraente) sulla struttura del contratto fornire la prova dell'oggetto e del contenuto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2013, n. 3554, Rv. 625310- 01); - che, nella specie, la Corte palermitana ha dichiarato l'erroneità dell'esito cui era pervenuto il primo giudice, il quale — pur rilevando che "il contratto intercorso tra le parti non prevedeva alcuno specifico obbligo di custodia in senso stretto" — aveva riconosciuto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], e ciò quantunque il testo contrattuale avesse previsto che "le operazioni di ormeggio e disormeggio dell'imbarcazione saranno effettuate a cura e sotto la direzione e responsabilità del conduttore, anche se allo stesso dovesse partecipare il personale di darsena" (art. 3), e che, "per patto espresso" dovesse rimanere "esclusa la custodia dell'imbarcazione, alla quale dovrà provvedere il conduttore, direttamente o a mezzo del proprio personale" (art. 4); - che, come detto, il primo motivo di ricorso non si confronta con tale "ratio decidendr , donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, kic. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -7- risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01); - che, d'altra parte, la declaratoria di inammissibilità del presente motivo si impone anche per un'altra ragione; - che, secondo la Corte territoriale, dalle deposizioni testimoniali non sarebbe affatto emerso come "il cavo di alimentazione delle pompe di sentina alla colonnina di erogazione dell'energia elettrica fosse stato scollegato dal personale" di [OSCURATO:PERSONA]; che il giudice di appello, pertanto, si è limitato ad un apprezzamento delle risultanze istruttorie, ciò che ulteriormente esclude la possibilità di configurare, nella specie, il vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., il quale presuppone — allorché il ricorrente lamenti il "rifiuto" del giudice di compiere un ragionamento presuntivo — che "nella motivazione della sentenza di merito" si colga (e, quindi che la si denunci, poi, col ricorso), "un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod. civ. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che, invero, nel caso che occupa, difetta proprio quel "rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione «hominim", suscettibile, secondo questa Corte, di essere trattato "allo stesso modo Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -8- dell'applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ." (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 17720 del 2018, cit.), essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare, per un verso, che il contratto intercorrente tra le parti non prevedeva che il collegamento ai cavi di energia elettrica dovesse avvenire su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, disposto quel collegamento dopo che la Russo era stata avvertita telefonicamente della presenza di forti piogge nel novembre del 2007, nessuno dei testi aveva riferito che quel cavo fosse stato scollegato; - che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché il vizio di motivazione apparente - alla luce dell'avvenuta riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830- 01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781- 01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), quale conseguenza della "novellazione" del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dal decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione tempon's" al presente giudizio) - costituisce evenienza ormai ipotizzabile quando essa rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -9- "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-I,av., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord.13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che, nella specie, la ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di intrinseca contraddittorietà o illogicità della motivazione, si duole del fatto che la Corte territoriale non avrebbe operato una "adeguata e congrua motivazione sulla irrilevanza configurata a carico di tutte le prove testimoniali", sicché è proprio attraverso tale — non consentito — confronto con le risultanze processuali" che pretenderebbe di far emergere il vizio motivazionale; - che, infine, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, considerato che la circostanza della disponibilità delle chiavi del natante, da parte del personale di darsena, lungi dal non essere stata esaminata, ha formato invece oggetto di valutazione, quantunque il giudice abbia negato ad essa rilievo; - che, in definitiva, la censura tende a stigmatizzare, più che l'omesso esame del "fatto" — come è reso evidente dal rilievo della ricorrente secondo cui esso sarebbe "rappresentato, «per relationem» sul punto, dalle risultanze e valutazioni del cru della fase di istruzione preventiva", nonché "dalle prove orali" acquisite — delle risultanze istruttorie che lo comproverebbero; - che ciò conferma, vieppiù, l'inammissibilità del motivo, visto che "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -10- omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. 6- Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1°1uglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Mazara del Vallo, le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €: 2.300,00, oltre 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2020 n. 30047 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -11- 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 04498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris