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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 19095/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 594-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il provvedimento n. 2123/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'[OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia della C I P di [OSCURATO:PERSONA] ove erano stata apprezzate le ragioni della società sportiva dilettantistica contribuente in ordine all'incasso dell'Iva che non può essere considerato fra i "proventi", dovendo essere letto come una partita di giro, mentre l'atto impositivo ne aveva disconosciuto il regime agevolato, negando quindi i benefici di cui alla

1. n. 398/2001 che consente il regime speciale per tali sodalizi sportivi, in ragione dell'assenza di scopo di lucro.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui ha controdedotto la società sportiva contribuente.

La controversia, già chiamata per la camera di consiglio del 3 novembre 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 9072/2022, al fine di acquisire i fascicoli dei gradi di merito e poter esaminare l'esatta ampiezza dell'atto impositivo, in ragione del motivo di ricorso proposto.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 [recte, 41 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c., avendo la CTR pronunciato ultra petita, per aver travolto l'intero avviso di accertamento, senza procedere ad esaminare il merito e rideterminare la ripresa a tassazione.

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento Ric. 2020 n. 00594 sez.

MT ud. 24-05-2022 -2- dell'Ufficio.

Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento, per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass.

V, n. 24611/2014; n. 27574/2018).

Nella specie, dopo aver annullato l'atto impositivo, la CTR si è astenuta dalla rideterminazione in minus dell'imposta.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 594-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il provvedimento n. 2123/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'[OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia della C I P di [OSCURATO:PERSONA] ove erano stata apprezzate le ragioni della società sportiva dilettantistica contribuente in ordine all'incasso dell'Iva che non può essere considerato fra i "proventi", dovendo essere letto come una partita di giro, mentre l'atto impositivo ne aveva disconosciuto il regime agevolato, negando quindi i benefici di cui alla 1. n. 398/2001 che consente il regime speciale per tali sodalizi sportivi, in ragione dell'assenza di scopo di lucro. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui ha controdedotto la società sportiva contribuente. La controversia, già chiamata per la camera di consiglio del 3 novembre 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 9072/2022, al fine di acquisire i fascicoli dei gradi di merito e poter esaminare l'esatta ampiezza dell'atto impositivo, in ragione del motivo di ricorso proposto. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 [recte, 41 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c., avendo la CTR pronunciato ultra petita, per aver travolto l'intero avviso di accertamento, senza procedere ad esaminare il merito e rideterminare la ripresa a tassazione. Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento Ric. 2020 n. 00594 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- dell'Ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento, per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. V, n. 24611/2014; n. 27574/2018). Nella specie, dopo aver annullato l'atto impositivo, la CTR si è astenuta dalla rideterminazione in minus dell'imposta. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittim
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