Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0044
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 MAGGIO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Il ricorrente nella causa odierna è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 novembre 1958 come guardiano notturno. Dal 1
o
gennaio 1962 egli veniva nominato aiutante di grado D 2 ed il 1
o
settembre 1963 veniva promosso capo reparto di grado D 1. Dal 19 ottobre al 28 novembre 1962 l'interessato frequentava in Belgio un corso di formazione professionale presso la società [OSCURATO:PERSONA], ed otteneva un certificato di abilitazione come operatore. Dal 1
o
ottobre 1963 veniva nominato segretario amministrativo di grado C 3 ed impiegato presso il servizio meccanografico della [OSCURATO:PERSONA] come operatore.
L'avviso di posto vacante COM 484-487/70 dichiarava vacanti 4 posti della carriera B 5-B 4, che sarebbero stati occupati mediante un concorso per titoli. Le mansioni relative a questi posti erano descritte come segue: «Effectuer, sous contrôle, des travaux de bureau courants, et notamment: Gestionnaire d'une série de travaux administratifs ou statistiques; pupitreur à l'ordinateur et passage des travaux en “Operating system” sur ordinateurs de la 3éme génération». I candidati dovevano presentare i seguenti requisiti: «Connaissances du niveau de l'enseignement secondaire sanctionnées par un diplôme ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent; expérience de travaux sur ordinateur en multiprogrammation; notions de programmation Cobol ou Assembler souhaitée; une certaine expérience appropriée à la fonction».
Il ricorrente presentava la sua candidatura, ma una lettera della direzione generale personale e amministrazione, dell'8 febbraio 1971 gli comunicava che la sua candidatura non poteva venire accettata. L'interessato chiedeva ulteriori chiarimenti e il 16 febbraio 1971 il caposervizio dell'ufficio assunzioni, nomine e promozioni dichiarava che la candidatura era stata respinta in quanto la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice aveva ritenuto che il candidato non presentasse sufficienti requisiti. L'interessato formulava un ricorso amministrativo il 25 marzo 1971, ritenendo arbitrario il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, la cui decisione doveva venir annullata.
Di fronte al silenzio dell'amministrazione, il Marcato promuoveva ricorso il 23 luglio 1971 chiedendo alla Corte:
—
di dichiarare che nel bando di concorso deve essere specificato il livello di esperienza richiesto;
—
di dichiarare che il ricorrente, per il posto messo a concorso, possiede un' esperienza professionale sufficiente;
—
di dichiarare che un'altra candidatura era stata accettata pur se il candidato non presentava i necessari requisiti;
e di conseguenza annullare:
—
l'avviso di posto vacante;
—
la procedura di concorso;
—
le decisioni dell'8 febbraio 1971 e del 16 febbraio successivo, nonché il silenzio rifiuto dell'amministrazione;
—
la nomina di un altro candidato ad uno dei posti messi a concorso.
In udienza sono stati rinunciati i punti riguardanti la constatazione che l'altro candidato non presentava i requisiti necessari e la nomina dello stesso candidato, quindi dovrò ora esaminare gli altri elementi del ricorso.
1.
Il ricorrente invoca anzitutto la violazione dell'art. 1, n. 1, lettera d) dell' allegato III dello statuto. Un bando di concorso dovrebbe esattamente specificare i titoli richiesti e la natura e la durata dell'eventuale esperienza professionale equivalente. Solo in questo modo si può escludere ogni decisione arbitraria e consentire il controllo giurisdizionale.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha seguito questi criteri, il bando di concorso, va annullato.
Ricordiamo che lo statuto prescrive che nel bando di concorso si devono indicare «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire». Poiché nella fattispecie erano vacanti posti della carriera B 5-B 4 entrava in gioco l'art. 5 dello statuto che recita: «La categoria B comprende cinque gradi … corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente».
Sotto questo profilo il bando di concorso forniva le indicazioni indispensabili. Inoltre le mansioni erano dettagliatamente descritte, il che consente di determinare quale doveva essere l'esperienza professionale del candidato. Poiché numerosi sono i titoli di studio riconosciuti dagli ordinamenti nazionali e poiché diversi sono i criteri in base a quali si può giudicare l'esperienza professionale, è veramente difficile sostenere che il bando di concorso non forniva indicazioni sufficienti. [OSCURATO:PERSONA] si richiama alla sentenza
18 e 19-64 (Raccolta 1965, pag. 779)
, che definisce «l'esperienza equivalente» richiesta dal bando di concorso. La Corte ha stabilito che nel caso di candidati che non dovevano presentare un titolo di studio superiore «è sufficiente richiedere un'esperienza professionale comprovata dall' ammissione all'esercizio di attività e compiti normalmente riservati ai laureati, come del resto la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice ha fatto».
Traggo quindi la conclusione che non si può censurare il bando di concorso per insufficienza di precisazioni, quindi cade anche ogni motivo di annullare il bando e la susseguente procedura di concorso.
2.
Il secondo mezzo comprende varie censure, con cui il ricorrente tenta di dimostrare l'insufficiente motivazione del provvedimento, che violerebbe quindi l'art. 25 dello statuto. Inoltre le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice circa l'esperienza professionale del candidato sarebbero basate su fatti erronei e vi sarebbe stato infine, uno sviamento di potere.
a)
Come motivazione per l'esclusione del Marcato dalla rosa dei candidati è stata addotta l'insufficienza dei suoi requisiti ed in particolare l'insufficiente formazione scolastica o la mancanza di esperienza professionale equivalente.
La motivazione è laconica, ma non insufficiente, trattandosi di un concorso. Alla stessa conclusione si giunge nella sentenza
23/64 (Raccolta 1965, pag. 210)
. La Corte, ricordando che i lavori della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice sono segreti, specifica che «l'indicazione che la [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice ha effettuato una preselezione dei candidati onde stabilire quali possedessero qualifiche nettamente superiori costituisce la più chiara motivazione …».
Se il principio è stato accolto in precedenza, nemmeno ora si potrà sostenere che è stato violato l'art. 25 dello statuto.
b)
Quanto all'esperienza equivalente, si deve anzitutto stabilire con quale criterio essa va valutata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che per occupare un posto di grado B si debbano richiedere conoscenze di livello corrispondente, mentre il ricorrente, prescindendo da questo rigore, è convinto che una lunga esperienza nel grado C possa bastare.
Il problema si può risolvere in base a numerosi precedenti: ricordo ancora la sentenza 18 e 19-64, in virtù della quale per i candidati che non hanno un titolo di studio superiore, si può ritenere possiedano un'esperienza equivalente se «comprovata dall'ammissione all'esercizio di attività e compiti normalmente riservati ai laureati». Nella fattispecie questa frase può significare che l'esperienza equivalente si può acquisire con l'esercizio di attività normalmente riservate ai diplomati. Si tratta quindi di un' esperienza che può acquisirsi solo esercitando mansioni definite di grado B, altrimenti non avrebbe senso il termine «equivalente», che compare nell'art. 5 dello statuto. Ciò logicamente non pregiudica affatto — come teme il ricorrente — la promozione al grado B dei dipendenti di grado C. Il passaggio è senz' altro garantito a coloro che, prima di essere assunti dalle Comunità, avevano acquisito una certa esperienza e che sono stati assunti dalle Comunità in un grado inferiore per motivi di forza maggiore o per ragioni organizzative, ma hanno svolto per un certo periodo mansioni definite di grado B.
Il ricorrente potrebbe solo veder accolto il suo mezzo se provasse ad abundantiam di aver maturato un'esperienza di «grado B».
c)
Quanto all'erronea valutazione dei fatti,, si può dire che nel dicembre 1966 egli ha frequentato a Milano un corso per operatori IBM addetti agli impianti della terza generazione ed ha ottenuto dalla ditta IBM un attestato. Si è in seguito perfezionato in questo ramo come risulta da un certificato rilasciato dal direttore della IBM Bruxelles.
È pacifico che dal 1966, assieme ai suoi colleghi, il Marcato si è alternato come operatore alla centrale di comando ed ha elaborato dati meccanografici, quindi egli ha esercitato queste funzioni, determinanti ai fini del concorso, e le esercitava al momento in cui ha presentato la candidatura e in cui si è svolto l'esame. Anche altre dichiarazioni di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] attestano che egli ha svolto queste mansioni.
[OSCURATO:PERSONA] pero osserva, giustamente, che il diploma IBM ed il certificato del direttore IBM non costituiscono diplomi ufficiali o, per lo meno non equiparabili a quelli contemplati dall'art. 5 dello statuto o a quelli richiesti dal bando di concorso. Al massimo possono avere un certo valore indicativo per stabilire se l'interessato disponeva della necessaria esperienza. È inoltre provato sommariamente che il ricorrente abbia espletato le mansioni in modo soddisfacente, elemento che dovrebbe risultare dalle dichiarazioni di altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Un osservatore esterno può difficilmente giudicare la qualità del lavoro svolto in questo ramo, cioè se il lavoro è stato svolto in maniera autonoma oppure — ammessa l'autonomia nel lavoro — se i risultati sono stati ottenuti senza difficoltà, oppure in modo laborioso.
Rimane quindi un solo punto, cioè se l'esperienza del Marcato può essere stata acquisita nello svolgimento di mansioni di grado B durante un periodo nel quale egli ha sostituito un dipendente di grado B — occasionalmente e provvisoriamente, assieme ad altri colleghi — nel centro meccanografico. Poiché si tratta di un apprezzamento, non si può certo sostituire con un giudizio della Corte il giudizio dato dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice. Anche le sentenze 35-62 e 16-63 confermano l'incompetenza della Corte a pronunziarsi in questo senso. Al massimo si può controllare se il ricorrente ha dimostrato in modo consistente e convincente l'erroneità del giudizio della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice nei suoi confronti.
L'analisi delle prove però non mi consente di giungere a questa conclusione:
anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il ricorrente, nell'esercizio temporaneo delle funzioni di operatore della centrale di controllo e di elaboratore di dati, non ha lavorato in modo soddisfacente e quindi dal 1970 è stato gradualmente esonerato da questi compiti che ha definitivamente cessato di svolgere dal marzo 1971. Questo orientamento si desume anche dal rapporto sull'attività del ricorrente, dal 1967 al 1969, presentato alla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice. I membri della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, quasi tutti funzionari del centro meccanografico, confermano personalmente un simile giudizio. Quindi il Marcato non riesce a corroborare la sua tesi mirante a far dichiarare erroneo il giudizio della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice nei suoi confronti.
Anche questo mezzo è quindi destinato a cadere.
d)
Per quanto concerne lo sviamento di potere basterà dire che il mezzo si fonda essenzialmente sul fatto che gli altri candidati erano anche di grado C, come il ricorrente, possedevano i titoli che ha presentato il ricorrente per accedere alla categoria B ed in sostanza svolgevano le stesse funzioni.
A differenza del ricorrente le loro candidature sono state accettate ed alcuni sono anche stati nominati.
[OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente non contesta queste affermazioni, però rileva che la sentenza s'impernia soprattutto sulla valutazione del ricorrente data dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice. Il diverso atteggiamento assunto nei confronti del ricorrente può essere giustificato dalla diversità di pareri sulle sue prestazioni professionali. Poiché però l'interessato non è riuscito ad addurre prove convincenti per dissipare questi dubbi, non resta che concludere che la censura di sviamento di potere va respinta.
3.
Propongo quindi di dichiarare infondato il ricorso e di applicare l'art. 70 del regolamento di procedura per quanto riguarda le spese.
(
1
) Traduzione dal tedesco.