CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24322/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. Manara n. 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intima ta - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1412 / 1 / 15 , depositata in data 10marzo 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cartella pag. IRAP –IVA 2003 Rilevato che: 1. La [OSCURATO:SOCIETA] impugnava, innanzi alla C.t.p. di Roma, la cartella di pagamento numero 09720110054855392 , notificata da [OSCURATO:PERSONA] spa, ora [OSCURATO:PERSONA] spa, relativa a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex articolo 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa al modello unico 2004, 2005, 2006 e 2007. 2.La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche la [OSCURATO:PERSONA] spa, accoglie va il ricorso ritenendo la cartella esattoriale non sufficientemente motivata in punto di ragioni legittimanti l'avvenuta iscrizione a ruolo a titolo straordinario. 3.Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva appello e la C.t.r. del Lazio, innanzi alla quale si costituiva la società contribuente e veniva chiamata in causa la Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Roma 2, respingeva l’appello, con sentenza n. 1412/1/15, depositata in data 10 marzo 2015. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso o, in via subordinata, il suo rigetto. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’ar t. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. –violazione del principio della soccombenza » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è condannata alle spese di lite la [OSCURATO:PERSONA] spa laddove il comportamento era da ascriversi all’ente impositore e non all’agente di riscossione. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di carenza di responsabilità in merito ai motivi di impugnazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si omette di argomentare su un espresso motivo di appello ossia l’assenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] spa (nella veste di agente di riscossione) per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate (ente impositore) ad effettuare l’iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15 d.P.R. 602/1973. 2. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla condanna allespese, sono infondati. Secondo un orientamento recepito dalle S ezioni U nite di questa Corte (Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412) , in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa. Pertanto, deve rilevarsi che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore realizzando atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità. Pertanto, in materia dispese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa ( Cass. 31/08/2020, n. 18128). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della Agenzia delle Entrate atteso che è rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per