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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 32918/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10585/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - sez. 3 - n.921/2023 depositata il 27/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10585/2023 Numero sezionale 4304/2025 Numero di raccolta generale 32918/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 10585/2023 Numero sezionale 4304/2025 Numero di raccolta generale 32918/2025 Data pubblicazione 17/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10585/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - sez. 3 - n.921/2023 depositata il 27/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10585/2023 Numero sezionale 4304/2025 Numero di raccolta generale 32918/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 10585/2023 Numero sezionale 4304/2025 Numero di raccolta generale 32918/2025 Data pubblicazione 17/12/2025
Decreto Cassazione n. 32918/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris