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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12846/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, aspetto su cui, invece, il decidente offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, aspetto su cui, invece, il decidente offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris