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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26345/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22689/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: RSSNTN60A22F6493), con sede in Montoro, alla [OSCURATO:PERSONA] (Fraz.

S. Pietro), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, su foglio separato ex art. 13, comma 5, d.m.

Giustizia n. 44/2011; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 1853/2020 emessa dalla CTR Campania il 25/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2011, con il quale l'Ufficio delle Entrate rettificava, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, il reddito all'esito del disconoscimento della deduzione dei costi sostenuti per la sottoscrizione di due contratti di sponsorizzazione con locali associazioni dilettantistiche.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, accertando la legittimità della deduzione del costo, ma imputandola in parte ad un'annualità successiva.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e l'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale; la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania, per quanto ancora rileva in questa sede, accoglieva l'appello incidentale, dichiarando improcedibile l'appello principale per carenza di interesse.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione degli artt. 54 e 23 del d.lvo 546/92, avendo omesso la CTR di dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio oltre i termini fissati dalla legge.2.

Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 d.lvo 546/92, non essendosi la CTR pronunciata sull'appello proposto dalla contribuente.

3. Il primo motivo è fondato.

L'art. 54 d.lvo 546/92 stabilisce «le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando atto di controdeduzioni.

Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale».

L'art. 23, comma 1, richiamato dall'art. 54, a sua volta, prevede che «l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui irl ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale».

Il dato letterale delle norme passate in rassegna non lascia dubbio alcuno sulla inammissibilità dell'appello incidentale in caso di tardività nella proposizione dello stesso, rilevabile d'ufficio dal giudice sia in appello che in sede di legittimità (cfr. Cass. 16285/2007, 11809/06, 26291/05).

Ciò premesso, va rilevato che, come si evince dalla prima pagina del ricorso per controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, e dalla schermata estratta dal Sigit, riprodotti nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, l'appello della contribuente risulta essere stato notificato in data 12/4/2017, sicchè il termine per la proposizione dell'appello incidentale veniva a spirare lunedì 12 giugno 2017.

Il frontespizio delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate reca il timbro di deposito dell'atto nella data del 5 luglio 2017.

4. L'accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbito il secondo motivo, in quanto compete al giudice di merito l'esame della fondatezza o meno del motivi dell'appello principale proposto dal contribuente.5.

La sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania - sez. staccata Salerno in / diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22689/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: RSSNTN60A22F6493), con sede in Montoro, alla [OSCURATO:PERSONA] (Fraz. S. Pietro), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, su foglio separato ex art. 13, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 1853/2020 emessa dalla CTR Campania il 25/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2011, con il quale l'Ufficio delle Entrate rettificava, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, il reddito all'esito del disconoscimento della deduzione dei costi sostenuti per la sottoscrizione di due contratti di sponsorizzazione con locali associazioni dilettantistiche. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, accertando la legittimità della deduzione del costo, ma imputandola in parte ad un'annualità successiva. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e l'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale; la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania, per quanto ancora rileva in questa sede, accoglieva l'appello incidentale, dichiarando improcedibile l'appello principale per carenza di interesse. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione degli artt. 54 e 23 del d.lvo 546/92, avendo omesso la CTR di dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio oltre i termini fissati dalla legge.2. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 d.lvo 546/92, non essendosi la CTR pronunciata sull'appello proposto dalla contribuente. 3. Il primo motivo è fondato. L'art. 54 d.lvo 546/92 stabilisce «le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando atto di controdeduzioni. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale». L'art. 23, comma 1, richiamato dall'art. 54, a sua volta, prevede che «l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui irl ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale». Il dato letterale delle norme passate in rassegna non lascia dubbio alcuno sulla inammissibilità dell'appello incidentale in caso di tardività nella proposizione dello stesso, rilevabile d'ufficio dal giudice sia in appello che in sede di legittimità (cfr. Cass. 16285/2007, 11809/06, 26291/05). Ciò premesso, va rilevato che, come si evince dalla prima pagina del ricorso per controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, e dalla schermata estratta dal Sigit, riprodotti nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, l'appello della contribuente risulta essere stato notificato in data 12/4/2017, sicchè il termine per la proposizione dell'appello incidentale veniva a spirare lunedì 12 giugno 2017. Il frontespizio delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate reca il timbro di deposito dell'atto nella data del 5 luglio 2017. 4. L'accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbito il secondo motivo, in quanto compete al giudice di merito l'esame della fondatezza o meno del motivi dell'appello principale proposto dal contribuente.5. La sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania - sez. staccata Salerno in / diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della
Sentenza Cassazione n. 26345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris