CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSlNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante dei futili motivi, ha rideterminato in mitius la pena inflitta allo stesso imputato per il delitto lesioni personali a lui contestato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si adduce l'erronea applicazione della legge penale, sono inammissibili perché tendono ad ottenere irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione dei fatti fondata su un apprezzamento della prova diverso da quello compiuto dai Giudici di merito, i quali - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva) non può essere ritualmente addotto in questa sede, poiché motivo inedito (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de