Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 257/1992
ECLI:IT:COST:1992:257
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di
pensione di riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S., aveva
richiesto accertarsi il diritto all'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità (di cui era parimenti titolare) erogata
dalla Gestione speciale commercianti, il Pretore di Ferrara, con
ordinanza emessa il 27 novembre 1991, ha sollevato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui preclude l'integrazione di
quest'ultimo trattamento.
Osserva il giudice a quo come questa Corte, pur avendo emesso
molteplici decisioni sul punto, non ha mai fatto applicazione, con
riguardo alla norma censurata, dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, onde l'ipotesi di cui è causa risulta ancora
disciplinata dal principio di preclusione dell'integrazione al
minimo, viceversa ormai eliminato nella maggior parte dei casi.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale.
1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia
già titolare di pensione di riversibilità a carico dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
2. - La questione è fondata.
Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto
d'integrazione al minimo del trattamento erogato da uno dei fondi
speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con
altra pensione, venga superato il minimo garantito.
Peraltro, la titolarità di più pensioni integrate al minimo, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 114 del
1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982,
con espresso riguardo alla norma impugnata e, da ultimo - in
un'ipotesi del tutto simile a quella de qua, concernente la pensione
diretta E.N.P.A.L.S. - sentenza n. 164 del 1992), è consentita sino
all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Successivamente a questa data opera il principio della integrabilità
di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non
integrato (sentenza n. 418 del 1991).
È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma,
rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del
decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo
economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme
d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi quinto, sesto e
settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve
essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata;
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di
riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]