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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 70/1990

ECLI:IT:COST:1990:70
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989).

La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte.

È pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989). La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. È pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 70/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris