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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16449/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAC dato a o alle parti; (l' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42474/22 Sannino (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc.

Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAC dato a o alle parti; (l' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42474/22 Sannino (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Sentenza Cassazione n. 16449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris