CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 05464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17965/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio - Roma n.4237/2020 depositata i l 23/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, in esito a PVC della GdF del 23 maggio 2011, notificava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. l'avviso di accertamento n. TK502R505983/2016, relativo all'anno di imposta 2011, emesso a seguito di incongruenze riscontrate, costi non documentati e antieconomicità pluriennale dell'attività, con conseguente ricostruzione indiretta dei valori imponibili. L’Agenzia notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TK3018308952/2016, in qualità di socio con quota del 50% della società. L’Agenzia notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TK501R5061031/2016, in qualità di socio con quota del 50% della società. 2. La CTP di Roma, con sentenza n.16518/43/18, depositata il 26 settembre 2018, accoglieva i ricorsi riuniti 3. L’Agenzia proponeva appello. 4. La CTR del Lazio – ritenutolo tempestivo per avere i contribuenti notificato la sentenza di primo grado all’Agenzia delle entrate-Riscossione anziché all’Agenzia delle entrate – l’accoglieva, nel merito osservando quanto segue: “La medesima [ossia: l’Agenzia delle entrate] ha riscontrato numerose incongruenze: costi non documentati e pluriennale antieconomica gestione aziendale con valori di redditività sempre alquanto esigui. Siffatta situazione è effettivamente oggettivamente incomprensibile atteso che l'azienda sostiene un costo annuo da locazione per €. 46.467,00, per il personale […] per complessivi €. 48.505,00, nonché registra un consumo di energia elettrica sempre crescente. Una società che, pur denunciando per anni redditi alquanto esigui e pur chiudendo nel 2011 in perdita, continua incomprensibilmente ad assumere personale. Ne deriva l'incongruenza dei dati e la non veridicità delle dichiarate poste contabili. Dal PVC […] risulta che la società aveva, più volte, omesso di emettere lo scontrino fiscale, con conseguente denunzia di irregolare tenuta della contabilità (sibbene semplificata) ed illegittima contrazione dell'imponibile IRAP […]. Di contro, il primo giudice ha fondato il proprio assunto decisorio ritenendo ingiustificato che l'Amministrazione finanziaria abbia considerato tutti i tranci di pizza ceduti con la formula del "menù fisso": un trancio: euro 2, 00 - un menù: euro 5, 00. L'iter logico-argomentativo non è condivisibile atteso che tale formula era stata adottata in quanto l'Ufficio finanziario non aveva mai voluto considerare ai fini della determinazione dei ricavi dell'azienda nessuna delle bevande pur commercializzate (acqua minerale, birra, vino e bevande varie), così come non aveva mai calcolato nessun fritto, sicché, qualora si fosse tenuto conto della vendita anche di tali prodotti, si sarebbe dovuto necessariamente tener conto, proprio per una corretta e veritiera quantificazione della redditività aziendale, della vendita delle bevande, alimenti che accompagnano sempre la consumazione sia dei pasti che delle pizze con la logica inevitabile conseguenza che la differenza di quei tre euro (un trancio: euro 2, 00; un menù: euro 5, 00), sarebbe stata di gran lunga annullata dai ricavi conseguiti dalla vendita delle bevande. La società in questione, pur a fronte di dichiarati ricavi oggettivamente insignificanti, aveva trasferito in data 12 settembre 2021 […] l'attività di ristorazione della zona di [OSCURATO:PERSONA] (via di Torrenova, n. 258 - zona periferica della Capitale) nella centralissima via Laurina 7 a 100 mt. da Piazza del Popolo. Aggiungasi che, in sede di risposte al questionario n. 10 del 12 ottobre 2016 versato in atti, è stato affermato: "non ricordo, nel 2011, il listino prezzi ". Lo "sfrido" (relativo ai quantitativi di farina acquistata) era risultato pari al 10% e non al 30% come, invece, dichiarato dalla società. Peraltro, gli appellati non hanno fornito alcuna prova idonea ad inficiare risultanze del PVC […]. [C]hi pone in essere un comportamento antieconomico ha il preciso onere -onus probandi - di fornire una valida giustificazione della gestione”. 5. Proponevano i contribuenti ricorso per cassazione con quattro motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. 5.1. A seguito di provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022, l’Agenzia, con istanza del 10 marzo 2023, formulava richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione artt. 324, 325 e 326 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.; violazione art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”. 1.1. “La sentenza di primo grado doveva essere ritenuta passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio per mancato rispetto del termine decadenziale sancito dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. È vero che la notifica della sentenza venne effettuata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di Roma ma, a seguito della soppressione di Equitalia che era una s.p.a., l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per di più della medesima città, non può considerarsi ente o organo autonomo [rispetto all’Agenzia delle entrate] 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono autonome agenzie fiscali. In particolare, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, “al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità”. L’erezione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ad ente pubblico economico di per sé rende conto della sua alterità rispetto all’Agenzia delle entrate. La strumentalità della prima alla seconda, ben lungi dall’obnubilarne le rispettive soggettività giuridiche, anzi le rimarca. Invero, il presupposto logico-concettuale dell’esercizio di poteri di indirizzo operativo e di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate sull’Agenzia delle entrate-Riscossione è l’autonomia di quest’ultima, in effetti espressamente sancita dal combinato disposto dell’ultimo periodo del comma 3-bis cit., laddove sancisce che “l’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti”, e del primo periodo del comma 6, laddove sancisce che, “salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”. 1.2.1. In definitiva, l’Agenzia delle entrate- Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma – anche rispetto all’Agenzia delle entrate – soggettività giuridica, che, per quanto non altrimenti previsto, essa esercita secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve ad impugnare, all’Agenzia delle entrate- Riscossione, anziché all’Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest’ultima. 2. Secondo motivo: “Violazione [dell’]art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.”. 2.1. La CTR ha omesso di pronunciare su una serie di doglianze riproposte in appello, quanto a difetto di motivazione dell’avviso; violazioni di legge (in particolare: art. 12 St. contr., art. 39 DPR n. 600 del 1973, art. 7, comma 1, St. contr. ed art. 88 cod. proc. civ.); eccesso di potere; vizi del provvedimento e difetto di delega alla firma dell’avviso. 2.2. Il motivo è inammissibile. Riporta tra virgolette una serie di censure che assume non avere ricevuto risposta, senza indicare l’atto da cui le relative citazioni sono tratte e del tutto genericamente assumendo in esordio che “il giudice di appello ha omesso totalmente di esaminare e decidere i seguenti motivi del ricorso di primo grado riproposti in appello”. In disparte che tali censure fanno riferimento ad altri passaggi, atti e documenti a loro volta non riportati e non riassunti né localizzati, così come del resto “a monte” non è riportata nei tratti salienti neppure la motivazione dell’avviso, donde l’obiettiva impossibilità di apprezzare l’effettiva portata delle stesse, decisivo è il difetto della specifica dimostrazione, mediante riproduzione dei corrispondenti atti di parte o quantomeno sintetica indicazione delle pagine rilevanti, della meramente allegata proposizione in primo grado e, di poi, rituale riproposizione in appello. Ciò è a valere tanto più in quanto, non riprodotta in ricorso la sentenza di primo grado, dalla lettura del controricorso si apprende avere in realtà la CTP, disattendendo i rilievi dei contribuenti, ritenuto il corretto svolgimento del procedimento amministrativo, senza essere stato, sul punto, doverosamente proposto appello incidentale. Alla stregua di asserto non contestato, infatti, il controricorso riferisce che “la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza 16518/43/18, esaminata la questione, ha rilevato che l'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, effettuata con l'utilizzo del metodo della ricostruzione analitico-induttiva del reddito, ‘è stata condotta nel rispetto dei diritti della contribuente e delle facoltà ad esse spettanti, senza alcuna lesione del contraddittorio amministrativo’. […] ‘Non può, al riguardo, sottacersi come l'attività accertativa sia stata preceduta da istruttoria condotta dalla Guardia di finanza, e confluita nel PVC del 23 maggio 2011, nonché da puntuale invito per un dialogo cooperativo (v., l'invito n. 457 del 2016). La contribuente ha anche avuto modo di allegare dati e riscontri fattuali, in alcuni casi, però, opponendo un silenzio ancorato al difetto di memoria (v., ad es., con riguardo al listo prezzi per il 2011)”. Il motivo, pertanto, disattende il costante principio secondo cui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (cfr., da ult., Cass.n. 28072 del 2021). Ciò tanto più in quanto “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni” (Cass. n. 41205 del 2021). 3. Terzo motivo: “Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.”. 3.1. “Del tutto illogica e irriducibilmente contraddittoria è la motivazione di merito del Giudice di appello […] allorché non ha tenuto in debito conto quanto espresso al punto 2 del ricorso[,] che si trascrive: ‘Una sottolineatura a parte occorre riservarla al recupero a tassazione dell'affitto del locale in cui si esercita l'attività. Qui il vizio di un ragionamento del tutto sillogistico si rileva nel fatto che, secondo l'accertatore, per il locale in questione non viene pagato alcun canone di locazione!!! L'affermazione è semplicemente ‘grottesca’ ove solo si consideri che per tutti gli anni precedenti, per alcuni dei quali vi è stata anche la verifica analitica, mai è stato contestato l'ammontare dell'affitto derivante da contratto debitamente registrato, nel mentre in questo accertamento viene recuperato l’intero ammontare del canone annuo per € 46.467,00 sulla base di presunte irregolarità formali delle ricevute e del fatto stesso che le quote mensili non risultano annotate nel registro degli acquisti […]’”. 3.2. Il motivo è inammissibile. Soffre di difetto di precisione ed autosufficienza, non essendo, come già evidenziato, riprodotta, o quantomeno riassunta, la motivazione dell’avviso e non essendo altresì esplicitata, mediante specifica dimostrazione, la riproposizione della censura in appello. 4. Quarto motivo: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.”. 4.1. “Il giudice di appello ha omesso di considerare il fatto storico della mancata allegazione, all'atto amministrativo, dei documenti in esso citati. Si trascrive il punto relativo del ricorso: ‘[…]’. [Detto giudice h]a omesso di esaminare la richiesta istruttoria di c.t.u. di cui al punto 1 del ricorso che si trascrive: ‘…’”. 4.2. Il motivo è inammissibile. Esso – oltreché cadere nei medesimi difetti di precisione ed autosufficienza già rilevati a proposito dei motivi precedenti – non rappresenta alcun fatto propriamente storico e decisivo in tesi pretermesso (cfr., adesivamente a Cass. Sez. U n. 5745 del 2015, tra le innumerevoli, Cass. nn. 22397 del 2019; 24035 del 2018; 17761 del 2016). 5. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo